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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2025

Cassazione n. 06875/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (1 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo, attinente al potere di presentare querela per il reato di invasione, senza contestare la assenza di motivazione, richiede l'esercizio di poteri di valutazione del fatto (in ordine alle ragioni di disponibilità dell'immobile da parte della persona offesa) di cui questa Corte non dispone, di talché il motivo risulta non consentito; ritenuto che, in relazione al secondo motivo (concernente il dedotto stato di necessità), la lamentata carenza di motivazione, oltre che manifestamente infondata alla luce della motivazione che assume una programmata occupazione di lungo termine da parte dell'imputato, in sé incompatibile con lo stato di necessità, risulta altresì carente di interesse a causa della genericità del motivo fin dall'atto di appello (ciò che rende improduttiva la restituzione del procedimento al grado inferiore), siccome basato su considerazioni generiche e non attinenti nello specifico al caso concreto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 14 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] lier estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (1 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo, attinente al potere di presentare querela per il reato di invasione, senza contestare la assenza di motivazione, richiede l'esercizio di poteri di valutazione del fatto (in ordine alle ragioni di disponibilità dell'immobile da parte della persona offesa) di cui questa Corte non dispone, di talché il motivo risulta non consentito; ritenuto che, in relazione al secondo motivo (concernente il dedotto stato di necessità), la lamentata carenza di motivazione, oltre che manifestamente infondata alla luce della motivazione che assume una programmata occupazione di lungo termine da parte dell'imputato, in sé incompatibile con lo stato di necessità, risulta altresì carente di interesse a causa della genericità del motivo fin dall'atto di appello (ciò che rende improduttiva la restituzione del procedimento al grado inferiore), siccome basato su considerazioni generiche e non attinenti nello specifico al caso concreto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 14 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] lier estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 06875/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris