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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 settembre 2022

Cassazione n. 40496/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Roma, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di furto pluriaggravato, insistendo per l'accoglimento del ricorso con memoria depositata il 5 settembre 2022; - che il primo ed unico motivo di ricorso, che lamenta il riconoscimento della recidiva, è manifestamente infondato poiché la motivazione sulla ritenuta sussistenza della stessa evidenzia che la valutazione dei giudici di merito non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, avendo esaminato in concreto (pag. 7 della sentenza), in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419); - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] iglie e estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Roma, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di furto pluriaggravato, insistendo per l'accoglimento del ricorso con memoria depositata il 5 settembre 2022; - che il primo ed unico motivo di ricorso, che lamenta il riconoscimento della recidiva, è manifestamente infondato poiché la motivazione sulla ritenuta sussistenza della stessa evidenzia che la valutazione dei giudici di merito non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, avendo esaminato in concreto (pag. 7 della sentenza), in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419); - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] iglie e estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40496/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris