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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33562/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della decisione del Tribunale Trani in data 15/12/2022, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Fabio in anni tre mesi dieci di reclusione ed euro 17.000,00 di multa per la detenzione, ai fini di spaccio, di sostanza stupefacente del tipo cocaina e, in concorso, di tre involucri di sostanza stupefacente del tipo hashish, previa rinuncia ai motivi di appello concernenti la qualificazione giuridica del reato.

2. Il ricorrente, mediante due distinti ricorsi per cassazione, deduce vizio di motivazione in relazione alla misura del trattamento sanzionatorio assumendo la inosservanza dei dettami motivazionali in materia di dosimetria della pena, con particolare riferimento alla misura limitata della riduzione per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giustificato dalla gravità della condotta di spiccato allarme sociale, dopo avere valorizzato l'incensuratezza dell'imputato e il buon comportamento processuale di quest'ultimo.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez.

U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.

Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico e si sottrae pertanto al sindacato di questo giudice dì legittimità.

La pena risulta poi applicata sulla base di criteri minimi edittali, con il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche sebbene non nella loro massima estensione in ragione dei profili oggettivi del reato, con costrutto motivazionale privo di lacune logico giuridiche.

4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Annmend25 ? Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della decisione del Tribunale Trani in data 15/12/2022, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Fabio in anni tre mesi dieci di reclusione ed euro 17.000,00 di multa per la detenzione, ai fini di spaccio, di sostanza stupefacente del tipo cocaina e, in concorso, di tre involucri di sostanza stupefacente del tipo hashish, previa rinuncia ai motivi di appello concernenti la qualificazione giuridica del reato. 2. Il ricorrente, mediante due distinti ricorsi per cassazione, deduce vizio di motivazione in relazione alla misura del trattamento sanzionatorio assumendo la inosservanza dei dettami motivazionali in materia di dosimetria della pena, con particolare riferimento alla misura limitata della riduzione per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giustificato dalla gravità della condotta di spiccato allarme sociale, dopo avere valorizzato l'incensuratezza dell'imputato e il buon comportamento processuale di quest'ultimo. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico e si sottrae pertanto al sindacato di questo giudice dì legittimità. La pena risulta poi applicata sulla base di criteri minimi edittali, con il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche sebbene non nella loro massima estensione in ragione dei profili oggettivi del reato, con costrutto motivazionale privo di lacune logico giuridiche. 4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Annmend25 ? Cos
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