Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:407
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0350_RES
Causa C‑350/24
HJ
contro
[OSCURATO:PERSONA] agricole Corporate & [OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia)]
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 maggio 2026
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 50 TUE – Articolo 288 TFUE – Accordo sul recesso del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica – Giudice di uno Stato membro adito prima della fine del periodo di transizione previsto da tale accordo – Applicazione da parte dei giudici del foro del diritto di un altro Stato – Legislazione del [OSCURATO:PERSONA] che recepisce una direttiva – Direttiva 2006/54/CE – Applicabilità del diritto dell’Unione – Principio della fiducia reciproca – Principio di interpretazione del diritto nazionale in modo conforme al diritto dell’Unione»
Politica sociale – Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Accesso al lavoro e condizioni di lavoro – Parità di trattamento – Direttiva 2006/54 – Ambito di applicazione – Recesso del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione – Accordo di recesso volto a garantire il principio della certezza del diritto – Controversia relativa a presunti fatti di discriminazione fondata sul sesso nell'ambito di un contratto di lavoro disciplinato dal diritto del [OSCURATO:PERSONA] – Fatti verificatisi anteriormente alla data della fine del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso – Controversia pendente dinanzi a un giudice di uno Stato membro dopo tale data – Applicabilità del diritto dell'Unione a una tale controversia
(Art. 50, § 3, TUE; Accordo sul recesso del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione europea e dall’Euratom, artt. 126 e 127; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/54, art. 19)
(v. punti 57, 60‑65, 70‑73, dispositivo 1)
Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri – Necessità di garantire l’efficacia delle direttive – Obblighi dei giudici nazionali – Obbligo di interpretazione conforme – Interpretazione e applicazione da parte di un giudice di uno Stato membro del diritto di un altro Stato membro che attua una direttiva – Inclusione – Limiti – Osservanza dei principi generali del diritto – Interpretazione contra legem del diritto nazionale
(Art. 288, comma 3, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/54, art. 19)
(v. punti 80‑84, 88‑90, 93‑95, 100, dispositivo 2)
[OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), la Corte, riunita in Grande Sezione, si pronuncia sulla questione inedita della portata del principio di interpretazione conforme del diritto nazionale quando un giudice di uno Stato membro è adito per una controversia alla quale si applica la legge di uno Stato che, al momento dell’insorgere della controversia e della presentazione della domanda al giudice, era membro dell’Unione ma si è ritirato da essa prima che tale giudice si pronunciasse.
Nel 2007, la ricorrente nel procedimento principale è stata assunta in forza di un contratto di lavoro disciplinato dal diritto del [OSCURATO:PERSONA]. Nel 2013, ritenendosi vittima di discriminazione fondata sul sesso e di molestie morali, ha presentato ricorso dinanzi a un conseil de prud’hommes (tribunale del lavoro, Francia) chiedendo il pagamento di varie somme, in particolare a titolo di risarcimento.
Dopo il rigetto delle sue domande in primo grado e in appello, la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione), nell’ambito del quale ella deduce, in particolare, che il giudice d’appello si è pronunciato sulla base di un’interpretazione del diritto britannico applicabile contraria all’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2006/54 (
1
).
È nel contesto particolare di tale controversia, pendente alla data di fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso (
2
) e relativo a presunti fatti di discriminazione verificatisi anteriormente a tale data nell’ambito dell’esecuzione di un contratto di lavoro disciplinato dal diritto britannico, che tale giudice ha deciso di adire la Corte. Esso chiede, da un lato, se l’applicabilità dell’articolo 19 della direttiva 2006/54, che stabilisce le norme relative all’onere della prova nell’ambito dell’attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione, sia stata rimessa in discussione dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE e dall’accordo di recesso. Dall’altro, esso si chiede se il principio di interpretazione del diritto nazionale in modo conforme al diritto dell’Unione, che è vincolante per un giudice di uno Stato membro, si applichi qualora quest’ultimo debba applicare il diritto di un altro Stato membro.
Giudizio della Corte
In primo luogo, la Corte ricorda che il [OSCURATO:PERSONA] non è più uno Stato membro dal 1
o
febbraio 2020 (
3
), ma che, al fine di garantire un recesso ordinato, l’accordo di recesso prevede espressamente la proroga dell’applicazione del diritto dell’Unione a tale Stato, con alcune eccezioni, fino al 31 dicembre 2020, data di fine del periodo di transizione.
Sebbene l’accordo di recesso non contenga alcuna disposizione generale che disciplini la questione dell’applicabilità del diritto dell’Unione oltre tale data, la Corte rileva che tale accordo riconosce espressamente che il diritto dell’Unione può applicarsi a talune relazioni contrattuali e a talune controversie sorte prima della fine di tale periodo e ancora pendenti dopo la sua fine. Peraltro, l’articolo 50, paragrafo 3, TUE non indica in alcun modo che il diritto dell’Unione non è più applicabile a situazioni anteriori in uno Stato dopo il suo recesso dall’Unione.
Secondo la Corte, quindi, dall’economia generale dell’accordo di recesso discende che le parti di quest’ultimo hanno inteso preservare la stabilità delle situazioni giuridiche esistenti prima della fine del periodo di transizione conformemente al principio della certezza del diritto, di cui tale accordo mira a garantire il rispetto. Tenuto conto dell’importanza fondamentale di tale principio, la Corte ritiene che non si possa considerare, in assenza di una disposizione espressa nei trattati e nell’accordo di recesso, che l’Unione e il [OSCURATO:PERSONA] abbiano convenuto di porre fine retroattivamente all’applicazione del diritto dell’Unione a una controversia, pendente alla data di fine del periodo di transizione, relativa a presunti fatti di discriminazione verificatisi anteriormente a tale data nell’ambito di un contratto di lavoro disciplinato dal diritto del [OSCURATO:PERSONA].
Per quanto riguarda, più in particolare, l’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2006/54, la Corte afferma che tale disposizione prevede non una mera norma procedurale, bensì una norma di diritto sostanziale che disciplina il rapporto di lavoro creato da un contratto concluso prima della fine del periodo di transizione, cosicché tale norma continua ad applicarsi, anche dopo la fine di tale periodo, alle controversie relative a tale rapporto. Infatti, un’interpretazione contraria avrebbe la conseguenza di generare una grave limitazione della portata del principio della certezza del diritto nonché dell’attuazione effettiva del principio della parità di trattamento che è al centro della direttiva 2006/54.
Di conseguenza, la Corte ritiene che l’articolo 50, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con gli articoli 126 e 127 dell’accordo di recesso, debba essere interpretato nel senso che tale accordo non ha messo in discussione l’applicabilità dell’articolo 19 della direttiva 2006/54 a una controversia come quella di cui trattasi nel procedimento principale.
In secondo luogo, la Corte ricorda che i giudici nazionali, nell’applicare il loro diritto interno, sono tenuti a interpretarlo per quanto possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva attuata da tale diritto così da conseguire il risultato perseguito da quest’ultima e conformarsi, di conseguenza, all’articolo 288, terzo comma, TFUE.
L’applicazione del principio di interpretazione conforme contribuisce al rispetto del principio di fiducia reciproca tra gli Stati membri, che impone a ciascuno di essi di ritenere, salvo circostanze eccezionali, che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell’Unione. Pertanto, quando i giudici nazionali applicano il diritto di un altro Stato membro, si adoperano per ricercare il contenuto di tale diritto e l’interpretazione che ne è data dai giudici di quest’ultimo. Essi devono applicare il diritto nazionale in conformità con il diritto dell’Unione e, se del caso, disapplicare qualsiasi disposizione di tale diritto nazionale che non possa essere oggetto di una siffatta applicazione conforme.
La Corte precisa che il controllo effettuato dal giudice di cassazione in risposta a un motivo vertente sull’interpretazione, da parte di un giudice di grado inferiore, del diritto di un altro Stato membro in violazione di una direttiva non può essere limitato per il solo motivo che, di norma, tale giudice assimila il diritto straniero a un elemento di fatto. Tale controllo deve riguardare il rispetto, da parte del giudice di grado inferiore, dell’obbligo di interpretazione conforme al risultato prescritto dalla direttiva che esiste indipendentemente dalla questione se il diritto da interpretare sia quello del foro o di un altro Stato membro.
Pertanto, la Corte dichiara che l’articolo 288 TFUE deve essere interpretato nel senso che, quando interpreta e applica la normativa di un altro Stato membro che attua una direttiva, un giudice di uno Stato membro è tenuto, come quando interpreta e applica il proprio diritto, a rispettare il principio di interpretazione del diritto nazionale in modo conforme al diritto dell’Unione.
(
1
) Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (
GU 2006, L 204, pag. 23
).
(
2
) Accordo sul recesso del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (
GU 2020, L 29, pag. 7
; in prosieguo: l’«accordo di recesso»).
(
3
) In forza dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE, i trattati hanno cessato di essere applicabili al [OSCURATO:PERSONA] dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso, ossia il 1
o
febbraio 2020