CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21351/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] considerato che l'unico motivo di ricorso - presentato da Rachid NaiMi avverso la sentenza in data 6 giugno 2023 con la quale la Corte di appello di Milano ha rideterminato in mitius la pena irrogata al medesimo imputato e ha confermato nel resto la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ne aveva affermato la responsabilità per il reato di furto, aggravato dalla recidiva e dall'aver commesso il fatto con violenza sulle cose, e per la contravvenzione di cui all'art. 4, comma 2, I. 110/1975 - è manifestamente infondato perché espone motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, la quale ha richiamato atti processuali (segnatamente il verbale di arresto del 15/01/2022) che smentiscono la denunziata violazione dell'art. 450, commi 3 e 5 cod. proc. pen., in quanto da essi è emerso che vi era stata tempestiva comunicazione al difensore nominato di fiducia - l'avv. [OSCURATO:PERSONA] -dell'avvenuto arresto e della citazione per l'udienza di convalida, alla quale ha fatto seguito anche una telefonata all'avvocato stesso, che ha poi inviato una mail con la quale essa faceva presente di aver rinunciato al mandato, come risultante dalla mail di risposta inviata in data 15/01/2022; ritenuto che non deve tenersi conto delle conclusioni del difensore dell'imputato pervenute lo stesso giorno dell'udienza e, dunque, tardivamente (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci