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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 maggio 2024

Cassazione n. 42776/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, nel procedimento a carico di: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto krb [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Torino, in sede cautelare, per quel che ancora rileva in questa sede, ha rigettato l'appello del Pubblico ministero avverso l'ordinanza del 2 maggio 2024 con la quale, a sua volta, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino aveva respinto l'istanza cautelare in relazione ad alcuni reati di truffa a compagnie di assicurazione (art. 642 cod.pen.), come rispettivamente contestati agli indagati (capi 5 e 9 per [OSCURATO:PERSONA]; capi 3 e 11 per [OSCURATO:PERSONA]; capi 9 e 11 per [OSCURATO:PERSONA]).

Gli indagati sono sottoposti a misura cautelare in relazione al reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di svariate truffe a compagnie assicurative (capo 14), reato rispetto al quale quelli per i quali è stata negata la misura si pongono come reati-fine.

Il Tribunale, con riguardo a questi ultimi, ha ritenuto che difettassero i gravi indizi di colpevolezza, dal momento che non erano utilizzabili i risultati delle intercettazioni in quanto tali delitti non rientrano nei limiti di ammissibilità di cui all'art. 266 cod. proc. pen. in quanto non puniti con pena massima superiore a cinque anni.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, deducendo violazione di legge, contraddittorietà ed illogicità della motivazione per avere il Tribunale ritenuto inutilizzabili i risultati delle intercettazioni in relazione ai reati di truffa a compagnie assicurative, nonostante le attività captative erano state autorizzate e disposte nell'ambito del .medesimo procedimento ed i reati di cui si discute erano in rapporto di connessione con il reato di associazione per delinquere.

Il ricorrente, inoltre, sottolinea la sussistenza di esigenze cautelari in relazione ai reati per i quali la misura è stata negata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo manifestamente infondato.

Secondo l'oramai pacifico orientamento di legittimità tracciato da Sez.

U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo (confermato da Sez. 5, n. 1757 del 17/12/2020, dep. 2021, Lombardo, Rv. 280326), in tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen.

Come è ampiamente spiegato nella motivazione della prima sentenza citata, l'utilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte nell'ambito di un "medesimo procedimento" (nell'accezione di seguito delineata all'esito dell'esame degli orientamenti sulla questione controversa) presuppone che i reati diversi da quelli per i quali il mezzo di ricerca della prova è stato autorizzato rientrino nei limiti di ammissibilità delle intercettazioni stabiliti dalla legge (fg. 19 par. 8).

Par.

9.2. Come la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di rimarcare, però, «la formale unità dei procedimenti, sotto un unico numero di registro generale, non può fungere da schermo per l'utilizzabilità indiscriminata delle intercettazioni, facendo convivere tra di loro procedimenti privi di collegamento reale» (Sez. 3, n. 33598 del 08/04/2015, Vasilas): in altri termini, svincolata da qualsiasi legame sostanziale tra il reato per il quale il mezzo di ricerca della prova è stato autorizzato e l'ulteriore reato emerso dai risultati dell'intercettazione, la definizione della portata del divieto probatorio ex art. 270, comma 1, cod. proc. pen. viene, in buona sostanza, schiacciata sul «contenitore dell'attività di indagine» e, di conseguenza, delineata sulla base di fattori relativi alla "sede" procedimentale (unitaria o separata) del tutto casuali - e, dunque, forieri dei dubbi di legittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza (sotto il profilo del trattamento uguale o diversificato di situazioni, rispettivamente, diverse o uguali) prospettati in dottrina - o, comunque, dipendenti dalle opzioni investigative del pubblico ministero: opzioni certo legittime, ma che non possono svuotare di effettività l'autorizzazione del giudice e il divieto probatorio ad essa correlata".

L'argomentazione, condivisa dal Collegio, è stata ribadita dalla successiva sentenza di legittimità prima citata, laddove, nella ampia motivazione, si legge, tra l'altro: "quindi, alla luce delle stesse argomentazioni sviluppate nell'ordinanza di rimessione, le Sezioni Unite sono state chiamate a stabilire se le conversazioni intercettate siano comunque utilizzabili per tutti i reati oggetto del procedimento e, assolvendo a tale compito, hanno chiarito, prima, quale sia il criterio per stabilire se i reati appartengano o meno allo «stesso procedimento»; hanno specificato, poi, che all'interno della categoria "stesso procedimento" le intercettazioni possono utilizzarsi per i reati in essa ricompresi, purché ricorrano i limiti di utilizzabilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen.

In assenza di tale ultima precisazione, il "principio di diritto", enunciato ex art. 173, comma 3, disp. att. cod. proc. pen., avrebbe assunto una valenza assoluta che le Sezioni Unite non hanno inteso assegnargli, ergo la Corte si è fatta carico di chiarire gli esatti confini entro i quali il principio fosse operante: occorre un legame sostanziale ex art. 12 cod. proc.191/ pen., ma non basta, perché gli ulteriori reati (connessi) devono rientrare nei limiti di cui all'art. 266 cod. proc. pen..

Con ciò si è fatta interprete di quei valori di certezza, prevedibilità e precisione ai quali si è fatto sintetico richiamo nella parte dedicata alla analisi generale (punto 6.2.).

Non è superfluo rimarcare che la giurisprudenza di legittimità successiva si è conformata ai principi dettati dalle Sezioni Unite Cavallo (Sez. 6, n. 26739 del 18/09/2020, Currò, Rv. 279661; Sez. 6, n. 14051 del 25/02/2020, Russo, Rv. 278843; nonché tra le altre non massinnate Sez. 2 n. 23410 del 01/07/2020, Ndiaye; Sez. 4, n. 32206 del 21720/2020, Carusone; Sez. 5 n. 11745 del 07/09/2020, Giaccio; Sez. 5, n. 23438 del 20/07/2020, Capaldo; Sez. 6, n. 20558 11/06/2020, Nicchiniello; Sez. 6, n. 36201 del 30/09/2020, Broscritto) e che le sezioni semplici si sono allineate anche sulla necessità che i reati, connessi ex art.12 cod. proc. pen. a quelli in relazione ai quali le intercettazioni erano state "ah origine" autorizzate, rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen.".

Nel che, l'inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 16.10.2024.

Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, nel procedimento a carico di: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto krb [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Torino, in sede cautelare, per quel che ancora rileva in questa sede, ha rigettato l'appello del Pubblico ministero avverso l'ordinanza del 2 maggio 2024 con la quale, a sua volta, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino aveva respinto l'istanza cautelare in relazione ad alcuni reati di truffa a compagnie di assicurazione (art. 642 cod.pen.), come rispettivamente contestati agli indagati (capi 5 e 9 per [OSCURATO:PERSONA]; capi 3 e 11 per [OSCURATO:PERSONA]; capi 9 e 11 per [OSCURATO:PERSONA]). Gli indagati sono sottoposti a misura cautelare in relazione al reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di svariate truffe a compagnie assicurative (capo 14), reato rispetto al quale quelli per i quali è stata negata la misura si pongono come reati-fine. Il Tribunale, con riguardo a questi ultimi, ha ritenuto che difettassero i gravi indizi di colpevolezza, dal momento che non erano utilizzabili i risultati delle intercettazioni in quanto tali delitti non rientrano nei limiti di ammissibilità di cui all'art. 266 cod. proc. pen. in quanto non puniti con pena massima superiore a cinque anni. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, deducendo violazione di legge, contraddittorietà ed illogicità della motivazione per avere il Tribunale ritenuto inutilizzabili i risultati delle intercettazioni in relazione ai reati di truffa a compagnie assicurative, nonostante le attività captative erano state autorizzate e disposte nell'ambito del .medesimo procedimento ed i reati di cui si discute erano in rapporto di connessione con il reato di associazione per delinquere. Il ricorrente, inoltre, sottolinea la sussistenza di esigenze cautelari in relazione ai reati per i quali la misura è stata negata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo manifestamente infondato. Secondo l'oramai pacifico orientamento di legittimità tracciato da Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo (confermato da Sez. 5, n. 1757 del 17/12/2020, dep. 2021, Lombardo, Rv. 280326), in tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. Come è ampiamente spiegato nella motivazione della prima sentenza citata, l'utilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte nell'ambito di un "medesimo procedimento" (nell'accezione di seguito delineata all'esito dell'esame degli orientamenti sulla questione controversa) presuppone che i reati diversi da quelli per i quali il mezzo di ricerca della prova è stato autorizzato rientrino nei limiti di ammissibilità delle intercettazioni stabiliti dalla legge (fg. 19 par. 8). Par. 9.2. Come la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di rimarcare, però, «la formale unità dei procedimenti, sotto un unico numero di registro generale, non può fungere da schermo per l'utilizzabilità indiscriminata delle intercettazioni, facendo convivere tra di loro procedimenti privi di collegamento reale» (Sez. 3, n. 33598 del 08/04/2015, Vasilas): in altri termini, svincolata da qualsiasi legame sostanziale tra il reato per il quale il mezzo di ricerca della prova è stato autorizzato e l'ulteriore reato emerso dai risultati dell'intercettazione, la definizione della portata del divieto probatorio ex art. 270, comma 1, cod. proc. pen. viene, in buona sostanza, schiacciata sul «contenitore dell'attività di indagine» e, di conseguenza, delineata sulla base di fattori relativi alla "sede" procedimentale (unitaria o separata) del tutto casuali - e, dunque, forieri dei dubbi di legittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza (sotto il profilo del trattamento uguale o diversificato di situazioni, rispettivamente, diverse o uguali) prospettati in dottrina - o, comunque, dipendenti dalle opzioni investigative del pubblico ministero: opzioni certo legittime, ma che non possono svuotare di effettività l'autorizzazione del giudice e il divieto probatorio ad essa correlata". L'argomentazione, condivisa dal Collegio, è stata ribadita dalla successiva sentenza di legittimità prima citata, laddove, nella ampia motivazione, si legge, tra l'altro: "quindi, alla luce delle stesse argomentazioni sviluppate nell'ordinanza di rimessione, le Sezioni Unite sono state chiamate a stabilire se le conversazioni intercettate siano comunque utilizzabili per tutti i reati oggetto del procedimento e, assolvendo a tale compito, hanno chiarito, prima, quale sia il criterio per stabilire se i reati appartengano o meno allo «stesso procedimento»; hanno specificato, poi, che all'interno della categoria "stesso procedimento" le intercettazioni possono utilizzarsi per i reati in essa ricompresi, purché ricorrano i limiti di utilizzabilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. In assenza di tale ultima precisazione, il "principio di diritto", enunciato ex art. 173, comma 3, disp. att. cod. proc. pen., avrebbe assunto una valenza assoluta che le Sezioni Unite non hanno inteso assegnargli, ergo la Corte si è fatta carico di chiarire gli esatti confini entro i quali il principio fosse operante: occorre un legame sostanziale ex art. 12 cod. proc.191/ pen., ma non basta, perché gli ulteriori reati (connessi) devono rientrare nei limiti di cui all'art. 266 cod. proc. pen.. Con ciò si è fatta interprete di quei valori di certezza, prevedibilità e precisione ai quali si è fatto sintetico richiamo nella parte dedicata alla analisi generale (punto 6.2.). Non è superfluo rimarcare che la giurisprudenza di legittimità successiva si è conformata ai principi dettati dalle Sezioni Unite Cavallo (Sez. 6, n. 26739 del 18/09/2020, Currò, Rv. 279661; Sez. 6, n. 14051 del 25/02/2020, Russo, Rv. 278843; nonché tra le altre non massinnate Sez. 2 n. 23410 del 01/07/2020, Ndiaye; Sez. 4, n. 32206 del 21720/2020, Carusone; Sez. 5 n. 11745 del 07/09/2020, Giaccio; Sez. 5, n. 23438 del 20/07/2020, Capaldo; Sez. 6, n. 20558 11/06/2020, Nicchiniello; Sez. 6, n. 36201 del 30/09/2020, Broscritto) e che le sezioni semplici si sono allineate anche sulla necessità che i reati, connessi ex art.12 cod. proc. pen. a quelli in relazione ai quali le intercettazioni erano state "ah origine" autorizzate, rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen.". Nel che, l'inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 16.10.2024. Il Consigliere est
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