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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 marzo 2022

Cassazione n. 32899/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG che conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA che deposita nomina a sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANIA difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 15.3.2022 il Tribunale di Catania, in sede di riesame, ha confermato il provvedimento del G.I.P. dello stesso Tribunale che aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per avere consegnato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (soggetti per i quali si è proceduto separatamente) circa gr. 500,00 di cocaina, pari a n. 3103 dosi medie singole.

La contestazione all'odierno indagato si inseriva in una più ampia attività di indagine condotta dai Carabinieri di Palagonia che monitoravano un'attività di spaccio nelle cittadine di Ramacca, Scordia e Palagonia da cui emergeva che l'approvvigionamento della sostanza veniva garantito da fornitori della zona etnea mentre la concreta cessione sulle piazze era gestita da una rete di pusher tra cui in particolare spiccava la figura di [OSCURATO:PERSONA].

L'attività di captazione telefonica consentiva di raccogliere elementi indiziari in ordine alla fornitura di droga avvenuta il 5.12.2018 dal Vitale a vantaggio di [OSCURATO:PERSONA] e che questi si era messo d'accordo per l'imminente viaggio da fare a Catania con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Dal positionig del telefono dell'Indovino si aveva modo di comprendere che i tre si erano messi in viaggio verso Catania alle

13. Poco dopo veniva individuati sulla SS 417 dagli operanti e dopo un inseguimento, durante il quale veniva lanciato un pacco di colore bianco (risultato poi contenere circa gr. 500 di cocaina), i tre venivano fermati e tratti in arresto.

Tali elementi, corroborati dalle risultanze di altre intercettazioni, consentivano di ricostruire il ruolo del Vitale come fornitore della sostanza.

2. Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore, articolando due motivi di ricorso.

Con il primo deduce ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. la violazione dell'art. 125 comma 3 cod.proc.pen. in relazione all'art. 309 comma 9 cod.proc.pen., 292, 273 cod.proc.pen. per la mancanza del requisito della gravità indiziaria nonché ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per manifesta illogicità del provvedimento impugnato.

In particolare deduce che per l'unico episodio di cessione addebitato al Vitale non sussistono elementi indiziari certi in quanto alla base vi è soltanto uno scambio di messaggi intercorso tra Vitale ed Indovino la mattina del 5.12.2008 in cui i due si sarebbero dati un appuntamento.Rileva che nella memoria della difesa sarebbe stato indicato uno scambio di messaggi tra Vitale ed Indovino da cui si ricava, invece, che i due non si sarebbero incontrati.

Assume che sia il Gip che il Tribunale del riesame si sono basati su una doppia presunzione (in ordine all'incontro ed alla cessione di stupefacenti).

Con il secondo motivo deduce l'apparenza della motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in ordine alle esigenze cautelari.

Assume che a sostegno del rischio di recidivanza non viene indicato alcun dato di fatto benché la misura sia stata eseguita quattro anni dopo il fatto per cui si procede.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il primo motivo dedotto in punto di insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e di connessa lacuna motivazionale è inammissibile, in quanto svolge essenzialmente censure in fatto, pretendendo dalla Corte di cassazione una rivisitazione completa del compendio indiziario al fine di attribuirgli una diversa valenza fattuale e giuridica.

Si deve, invece, qui ribadire che nel nostro sistema processuale la Suprema Corte non è chiamata ad interpretare a sua volta, sulla base delle critiche avanzate in ricorso, il significato delle prove o degli indizi processualmente emersi, al fine di stabilire quale sia la migliore e più affidabile ricostruzione dei fatti penalmente rilevanti.

Si deve, inoltre, rammentare che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc.

Tiana, Rv. 25546001).Sotto questo profilo, l'ordinanza impugnata non presenta vizi logico-giuridici desumibili in sede di legittimità.

Invero, le censure del ricorrente cercano principalmente di contestare la ricostruzione del tenore dei messaggi intercorsi tra il Vitale e l'Indovino in relazione al successivo arresto di quest'ultimo unitamente ad altri due in quanto trovato in possesso di cocaina e quindi ad infirmare la tesi accusatoria secondo cui l'Indovino si sarebbe incontrato con il Vitale e questi gli avrebbe fornito lo stupefacente.

Sul punto l'ordinanza impugnata ha ricostruito, nel contesto di un ragionamento immune da vizi e da aporie logiche, un articolato quadro indiziario che vede al centro l'episodio del 5 dicembre 2018 in cui [OSCURATO:PERSONA], insieme ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sarebbero recati a Catania dal Vitale per rifornirsi di sostanza stupefacente.

La trama indiziaria si fonda essenzialmente sull'attività di captazione telefonica da cui emerge l'accordo per il viaggio nonché le fasi successive in cui il viaggio verso Catania è già iniziato, circostanza questa che trova conferma nel positioning del telefono in uso ad [OSCURATO:PERSONA] da cui si ricava che i tre si erano messi in viaggio verso Catania alle

13. Alle ore 14 e 30 i tre vengono poi individuati sulla SS 417 (Catania-Gela) al Km. 56 e dopo un inseguimento nel corso del quale lanciavano fuori dal finestrino un pacco di colore bianco che una volta recuperato risultava contenere gr. 500 circa di cocaina.

A fronte di tali elementi di inequivoca valenza probatoria, il Tribunale del riesame, ha ritenuto che il viaggio era certamente finalizzato alla fornitura di stupefacente, ritenendo per converso destituite di fondamento ricostruzioni alternative dell'episodio e non reputando neanche dirimente a tal fine lo scambio di messaggi avvenuto tra l'Indovino ed il Vitale alle 14 e 25, stante il carattere ambivalente e quindi neutro delle espressioni captate (" Amore ci 6?"; "Alle 4 sono là ok").

L'ordinanza impugnata da altresì atto che a corroborare la tesi accusatoria vi è un'ulteriore chiamata effettuata da [OSCURATO:PERSONA], altro soggetto attenzionato dalle forze dell'ordine, il quale parlando dei suoi amici aveva detto "Sono andati a caricare...hai capito".

E' del resto proprio il Santoro, dopo l'arresto dell'Oglialoro, dell'Indovino e del Vaccaro a parlare al telefono con il Vitale per il rifornimento di droga.

Da qui deve desumersi quindi la congruità delle argomentazioni poste a base del giudizio di gravità indiziaria formulato nei riguardi del Vitale.

2.2. Il secondo motivo è fondato.Per quanto attiene alle esigenze cautelari, il Tribunale ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere ritenendo un grave ed attuale pericolo di reiterazione criminosa considerato che l'attività del Vitale appare esercitata in maniera organizzata e seriale "..avendo lo stesso dopo l'arresto dell'Indovino continuato verosimilmente a rifornire altri soggetti... mostrando una verosimile continuità con gli ambienti della criminalità organizzata".

Ebbene, a fondare detto giudizio che appare formulato in termini sostanzialmente tautologici, il Tribunale non adduce alcun elemento a sostegno dovendo tenersi conto altresì che la misura è stata applicata dopo ben quattro anni dal fatto per cui si procede.

L'ordinanza va pertanto annullata limitatamente alla valutazione delle esigenze cautelari con rinvio per un nuovo esame sul punto al Tribunale di Catania.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione sulle esigenze cautelari e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Catania.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG che conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA che deposita nomina a sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANIA difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 15.3.2022 il Tribunale di Catania, in sede di riesame, ha confermato il provvedimento del G.I.P. dello stesso Tribunale che aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per avere consegnato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (soggetti per i quali si è proceduto separatamente) circa gr. 500,00 di cocaina, pari a n. 3103 dosi medie singole. La contestazione all'odierno indagato si inseriva in una più ampia attività di indagine condotta dai Carabinieri di Palagonia che monitoravano un'attività di spaccio nelle cittadine di Ramacca, Scordia e Palagonia da cui emergeva che l'approvvigionamento della sostanza veniva garantito da fornitori della zona etnea mentre la concreta cessione sulle piazze era gestita da una rete di pusher tra cui in particolare spiccava la figura di [OSCURATO:PERSONA]. L'attività di captazione telefonica consentiva di raccogliere elementi indiziari in ordine alla fornitura di droga avvenuta il 5.12.2018 dal Vitale a vantaggio di [OSCURATO:PERSONA] e che questi si era messo d'accordo per l'imminente viaggio da fare a Catania con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Dal positionig del telefono dell'Indovino si aveva modo di comprendere che i tre si erano messi in viaggio verso Catania alle 13. Poco dopo veniva individuati sulla SS 417 dagli operanti e dopo un inseguimento, durante il quale veniva lanciato un pacco di colore bianco (risultato poi contenere circa gr. 500 di cocaina), i tre venivano fermati e tratti in arresto. Tali elementi, corroborati dalle risultanze di altre intercettazioni, consentivano di ricostruire il ruolo del Vitale come fornitore della sostanza. 2. Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore, articolando due motivi di ricorso. Con il primo deduce ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. la violazione dell'art. 125 comma 3 cod.proc.pen. in relazione all'art. 309 comma 9 cod.proc.pen., 292, 273 cod.proc.pen. per la mancanza del requisito della gravità indiziaria nonché ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per manifesta illogicità del provvedimento impugnato. In particolare deduce che per l'unico episodio di cessione addebitato al Vitale non sussistono elementi indiziari certi in quanto alla base vi è soltanto uno scambio di messaggi intercorso tra Vitale ed Indovino la mattina del 5.12.2008 in cui i due si sarebbero dati un appuntamento.Rileva che nella memoria della difesa sarebbe stato indicato uno scambio di messaggi tra Vitale ed Indovino da cui si ricava, invece, che i due non si sarebbero incontrati. Assume che sia il Gip che il Tribunale del riesame si sono basati su una doppia presunzione (in ordine all'incontro ed alla cessione di stupefacenti). Con il secondo motivo deduce l'apparenza della motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in ordine alle esigenze cautelari. Assume che a sostegno del rischio di recidivanza non viene indicato alcun dato di fatto benché la misura sia stata eseguita quattro anni dopo il fatto per cui si procede. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il primo motivo dedotto in punto di insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e di connessa lacuna motivazionale è inammissibile, in quanto svolge essenzialmente censure in fatto, pretendendo dalla Corte di cassazione una rivisitazione completa del compendio indiziario al fine di attribuirgli una diversa valenza fattuale e giuridica. Si deve, invece, qui ribadire che nel nostro sistema processuale la Suprema Corte non è chiamata ad interpretare a sua volta, sulla base delle critiche avanzate in ricorso, il significato delle prove o degli indizi processualmente emersi, al fine di stabilire quale sia la migliore e più affidabile ricostruzione dei fatti penalmente rilevanti. Si deve, inoltre, rammentare che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 25546001).Sotto questo profilo, l'ordinanza impugnata non presenta vizi logico-giuridici desumibili in sede di legittimità. Invero, le censure del ricorrente cercano principalmente di contestare la ricostruzione del tenore dei messaggi intercorsi tra il Vitale e l'Indovino in relazione al successivo arresto di quest'ultimo unitamente ad altri due in quanto trovato in possesso di cocaina e quindi ad infirmare la tesi accusatoria secondo cui l'Indovino si sarebbe incontrato con il Vitale e questi gli avrebbe fornito lo stupefacente. Sul punto l'ordinanza impugnata ha ricostruito, nel contesto di un ragionamento immune da vizi e da aporie logiche, un articolato quadro indiziario che vede al centro l'episodio del 5 dicembre 2018 in cui [OSCURATO:PERSONA], insieme ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sarebbero recati a Catania dal Vitale per rifornirsi di sostanza stupefacente. La trama indiziaria si fonda essenzialmente sull'attività di captazione telefonica da cui emerge l'accordo per il viaggio nonché le fasi successive in cui il viaggio verso Catania è già iniziato, circostanza questa che trova conferma nel positioning del telefono in uso ad [OSCURATO:PERSONA] da cui si ricava che i tre si erano messi in viaggio verso Catania alle 13. Alle ore 14 e 30 i tre vengono poi individuati sulla SS 417 (Catania-Gela) al Km. 56 e dopo un inseguimento nel corso del quale lanciavano fuori dal finestrino un pacco di colore bianco che una volta recuperato risultava contenere gr. 500 circa di cocaina. A fronte di tali elementi di inequivoca valenza probatoria, il Tribunale del riesame, ha ritenuto che il viaggio era certamente finalizzato alla fornitura di stupefacente, ritenendo per converso destituite di fondamento ricostruzioni alternative dell'episodio e non reputando neanche dirimente a tal fine lo scambio di messaggi avvenuto tra l'Indovino ed il Vitale alle 14 e 25, stante il carattere ambivalente e quindi neutro delle espressioni captate (" Amore ci 6?"; "Alle 4 sono là ok"). L'ordinanza impugnata da altresì atto che a corroborare la tesi accusatoria vi è un'ulteriore chiamata effettuata da [OSCURATO:PERSONA], altro soggetto attenzionato dalle forze dell'ordine, il quale parlando dei suoi amici aveva detto "Sono andati a caricare...hai capito". E' del resto proprio il Santoro, dopo l'arresto dell'Oglialoro, dell'Indovino e del Vaccaro a parlare al telefono con il Vitale per il rifornimento di droga. Da qui deve desumersi quindi la congruità delle argomentazioni poste a base del giudizio di gravità indiziaria formulato nei riguardi del Vitale. 2.2. Il secondo motivo è fondato.Per quanto attiene alle esigenze cautelari, il Tribunale ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere ritenendo un grave ed attuale pericolo di reiterazione criminosa considerato che l'attività del Vitale appare esercitata in maniera organizzata e seriale "..avendo lo stesso dopo l'arresto dell'Indovino continuato verosimilmente a rifornire altri soggetti... mostrando una verosimile continuità con gli ambienti della criminalità organizzata". Ebbene, a fondare detto giudizio che appare formulato in termini sostanzialmente tautologici, il Tribunale non adduce alcun elemento a sostegno dovendo tenersi conto altresì che la misura è stata applicata dopo ben quattro anni dal fatto per cui si procede. L'ordinanza va pertanto annullata limitatamente alla valutazione delle esigenze cautelari con rinvio per un nuovo esame sul punto al Tribunale di Catania. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione sulle esigenze cautelari e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Catania. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, com
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