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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 aprile 2024

Cassazione n. 20846/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza pronunciata dalla Corte di Appello di L'Aquila che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dall'imputata avverso la sentenza del Tribunale di Pescara che ha condannato la stessa per il reato di bancarotta fraudolenta di cui agli artt. 216, comma 1, nn. 1 e 2, 219, comma 2, n. 1, e 223 R.D. 267/1942; Letta la memoria dell'avv.

A. [OSCURATO:PERSONA] con la quale si insiste per l'accogliento del ricorso.

Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che deduce inosservanza di norme processuali in relazione all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., artt.24 e 111 Cost. e art. 6 CEDU, è manifestamente infondato in quanto le Sezioni Unite del 24 ottobre 2024 n.13808 dep.2025 hanno affermato che la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024.

La previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione Dal momento che la dichiarazione di appello è stata depositata in data 25 aprile 2024, quest'ultima è evidentemente soggetta alla precedente disciplina, la quale prevede espressamente che, pena l'inammissibilità, con l'atto di impugnazione debba essere allegata anche la dichiarazione o elezione di domicilio sottoscritta dall'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione.

La difesa ha omesso di provvedere alla suddetta allegazione così come risulta dalla procura speciale per l'impugnazione la cui intestazione contiene la mera indicazione della residenza della ricorrente che non può essere considerata equiparabile alla dichiarazione di domicilio, la cui indicazione deve risultare in modo espresso e specifico, richiesta ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione stessa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14 magg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza pronunciata dalla Corte di Appello di L'Aquila che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dall'imputata avverso la sentenza del Tribunale di Pescara che ha condannato la stessa per il reato di bancarotta fraudolenta di cui agli artt. 216, comma 1, nn. 1 e 2, 219, comma 2, n. 1, e 223 R.D. 267/1942; Letta la memoria dell'avv. A. [OSCURATO:PERSONA] con la quale si insiste per l'accogliento del ricorso. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che deduce inosservanza di norme processuali in relazione all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., artt.24 e 111 Cost. e art. 6 CEDU, è manifestamente infondato in quanto le Sezioni Unite del 24 ottobre 2024 n.13808 dep.2025 hanno affermato che la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. La previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione Dal momento che la dichiarazione di appello è stata depositata in data 25 aprile 2024, quest'ultima è evidentemente soggetta alla precedente disciplina, la quale prevede espressamente che, pena l'inammissibilità, con l'atto di impugnazione debba essere allegata anche la dichiarazione o elezione di domicilio sottoscritta dall'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione. La difesa ha omesso di provvedere alla suddetta allegazione così come risulta dalla procura speciale per l'impugnazione la cui intestazione contiene la mera indicazione della residenza della ricorrente che non può essere considerata equiparabile alla dichiarazione di domicilio, la cui indicazione deve risultare in modo espresso e specifico, richiesta ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione stessa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 magg
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