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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 33893/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sorveglianza di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza in data 22 gennaio2026, ha disposto la revoca, con decorrenza 23 luglio 2025, della misuradell’affidamento in prova al servizio sociale applicata dallo stesso Tribunale conordinanza del 19 febbraio 2025.2.

Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzodel difensore, ha dedotto i seguenti motivi.2.1.

Vizio di motivazione in quanto la revoca si fonda su di una unicaviolazione consistita nel fatto che l’affidato non ha iniziato a svolgere l’attivitàlavorativa.

Secondo la difesa, infatti, il Tribunale avrebbe omesso di considerareil precedente percorso virtuoso iniziato in carcere, tanto che nel corso delladetenzione ha avuto tre encomi.

Sotto altro profilo, poi, il giudice dellasorveglianza non avrebbe tenuto conto che l’Uepe non aveva chiesto la revocadella misura ma solo una modifica delle prescrizioni in senso restrittivo.2.2.

Vizio di motivazione in ordine alla mancata considerazione della buonafede del condannato, che non appena liberato avrebbe cercato di prenderecontatti con la ditta HTR Bonifiche e lo avrebbe comunicato a un funzionariodell’UEPE3.

In data 11 giugno 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scrittecon le quali il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato,2.

Nei due motivi di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione conriferimento alla condotta tenuta e alla mancata considerazione della buona fededel condannato.Le doglianze sono infondate.2.1.

Ai sensi dell’art. 47, comma 11, della legge 26 luglio 1975, n. 354,“l'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario allalegge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione dellaprova”.Come da ultimo evidenziato, pertanto, i requisiti cui è subordinata la revocasono l’accertamento di una violazione e l’incompatibilità del comportamento delcondannato con la prosecuzione della prova (Sez. 1, n. 104 del 21/11/2025, dep.2026, R., Rv. 289064 – 01).La valutazione circa la natura e gravità della violazione e quantoall’incompatibilità della stessa con la prosecuzione dell’affidamento è connotatada profili di discrezionalità in quanto spetta comunque al giudice il compito divalutare se il comportamento tenuto sia o meno, in concreto, incompatibile conla prosecuzione della prova (Sez. 1, Sentenza n. 13376 del 18/02/2019,Castelluzzo, Rv. 275239 – 01).Il giudice di merito è tenuto a giustificare la propria conclusione per cui ilcontrollo del corretto esercizio del potere discrezionale allo stesso attribuitoavviene attraverso il giudizio sulla logicità e adeguatezza della motivazione dellaordinanza di revoca (Sez. 1, n. 104 del 21/11/2025, dep. 2026, R., Rv. 289064 –01; Sez. 1, Sentenza n. 27711 del 06/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256479 – 01).La valutazione circa la compatibilità o meno della violazione con laprosecuzione della misura è analoga quella che si effettua per l’applicazione, chepostula un giudizio prognostico sulla mancanza di pericolo di recidiva da partedel condannato.In tale prospettiva possono essere valutati e considerati tutti icomportamenti e la decisione finale, che comunque deve fondarsi su unavalutazione complessiva di pericolosità attuale, può essere determinata pure daun fatto integrante reato che sia ancora sub iudice (Sez. 7, n. 27546 del10/07/2025, P., n.m.; Sez. 1, n. 22012 del 30/04/2025, D., n.m.; Sez. 1, n.2418 del 30/10/2024, dep. 2025, Senneca, n.m.), purché il giudice dellasorveglianza abbia proceduto a una verifica incidentale di tale fatto nel contestodel controllo continuativo che il Tribunale deve mantenere sullo svolgimento diuna misura alternativa in quanto - come da ultimo evidenziato anche da Cortecost. n. 24 del 2025 - il magistrato di sorveglianza ha il potere di «valutareautonomamente le evidenze relative a condotte costituenti reato senza esserevincolato da una decisione giudiziaria non ancora definitiva, e finanche da unacondanna definitiva» (Sez. 1, n. 104 del 21/11/2025, dep. 2026, R., Rv. 289064– 01).2.2.

Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza si è conformato ai principisopra richiamati e ha dato conto, con motivazione congrua e immune damanifeste illogicità, del corretto esercizio del potere discrezionale attribuito algiudice di merito e tale valutazione, pertanto, non è sindacabile in questa sede.Il giudice della sorveglianza ha, infatti, valorizzato lo specificocomportamento tenuto dal condannato, il quale, dal mese di febbraio 2025 almese di luglio 2025, non ha avviato l’attività lavorativa presso la ditta indicatanelle prescrizioni fissate al momento dell’ammissione all’affidamento in prova.Tale apprezzamento risulta coerente e logicamente riferito alla ritenutaincompatibilità della condotta con le finalità proprie della misura alternativa incorso di esecuzione.Né assume rilievo decisivo la circostanza che l’UEPE abbia richiesto soltantoin data 3 dicembre 2025 una modifica in senso restrittivo delle prescrizioni.

IlTribunale ha, sul punto, coerentemente valorizzato in senso negativo la condottadell’affidato che, pur sollecitato sin dal mese di luglio 2025, non si è presentatoper la sottoscrizione del contratto di assunzione e non ha fornito tempestivacomunicazione all’UEPE.In tale prospettiva, considerato anche che dal mese di luglio era pervenutala comunicazione formale dell’assunzione tramite UNILAV, la revoca non risultafondata su una singola ed episodica violazione, bensì sul reiteratoinadempimento delle prescrizioni imposte con l’ammissione alla misura:mantenere i rapporti con l’UEPE, prestare attività lavorativa presso la dittaindicata e aggiornare l’Ufficio in ordine a ogni vicenda relativa al rapporto dilavoro.Ne consegue che la conclusione raggiunta dal Tribunale in ordineall’incompatibilità della condotta con la prosecuzione dell’affidamento si sottraealle censure difensive, poiché sorretta da un percorso argomentativo adeguato,coerente con i dati valorizzati e riconducibile all’esercizio non irragionevole deipoteri discrezionali propri del giudice di merito.3.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sorveglianza di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza in data 22 gennaio2026, ha disposto la revoca, con decorrenza 23 luglio 2025, della misuradell’affidamento in prova al servizio sociale applicata dallo stesso Tribunale conordinanza del 19 febbraio 2025.2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzodel difensore, ha dedotto i seguenti motivi.2.1. Vizio di motivazione in quanto la revoca si fonda su di una unicaviolazione consistita nel fatto che l’affidato non ha iniziato a svolgere l’attivitàlavorativa. Secondo la difesa, infatti, il Tribunale avrebbe omesso di considerareil precedente percorso virtuoso iniziato in carcere, tanto che nel corso delladetenzione ha avuto tre encomi. Sotto altro profilo, poi, il giudice dellasorveglianza non avrebbe tenuto conto che l’Uepe non aveva chiesto la revocadella misura ma solo una modifica delle prescrizioni in senso restrittivo.2.2. Vizio di motivazione in ordine alla mancata considerazione della buonafede del condannato, che non appena liberato avrebbe cercato di prenderecontatti con la ditta HTR Bonifiche e lo avrebbe comunicato a un funzionariodell’UEPE3. In data 11 giugno 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scrittecon le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato,2. Nei due motivi di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione conriferimento alla condotta tenuta e alla mancata considerazione della buona fededel condannato.Le doglianze sono infondate.2.1. Ai sensi dell’art. 47, comma 11, della legge 26 luglio 1975, n. 354,“l'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario allalegge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione dellaprova”.Come da ultimo evidenziato, pertanto, i requisiti cui è subordinata la revocasono l’accertamento di una violazione e l’incompatibilità del comportamento delcondannato con la prosecuzione della prova (Sez. 1, n. 104 del 21/11/2025, dep.2026, R., Rv. 289064 – 01).La valutazione circa la natura e gravità della violazione e quantoall’incompatibilità della stessa con la prosecuzione dell’affidamento è connotatada profili di discrezionalità in quanto spetta comunque al giudice il compito divalutare se il comportamento tenuto sia o meno, in concreto, incompatibile conla prosecuzione della prova (Sez. 1, Sentenza n. 13376 del 18/02/2019,Castelluzzo, Rv. 275239 – 01).Il giudice di merito è tenuto a giustificare la propria conclusione per cui ilcontrollo del corretto esercizio del potere discrezionale allo stesso attribuitoavviene attraverso il giudizio sulla logicità e adeguatezza della motivazione dellaordinanza di revoca (Sez. 1, n. 104 del 21/11/2025, dep. 2026, R., Rv. 289064 –01; Sez. 1, Sentenza n. 27711 del 06/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256479 – 01).La valutazione circa la compatibilità o meno della violazione con laprosecuzione della misura è analoga quella che si effettua per l’applicazione, chepostula un giudizio prognostico sulla mancanza di pericolo di recidiva da partedel condannato.In tale prospettiva possono essere valutati e considerati tutti icomportamenti e la decisione finale, che comunque deve fondarsi su unavalutazione complessiva di pericolosità attuale, può essere determinata pure daun fatto integrante reato che sia ancora sub iudice (Sez. 7, n. 27546 del10/07/2025, P., n.m.; Sez. 1, n. 22012 del 30/04/2025, D., n.m.; Sez. 1, n.2418 del 30/10/2024, dep. 2025, Senneca, n.m.), purché il giudice dellasorveglianza abbia proceduto a una verifica incidentale di tale fatto nel contestodel controllo continuativo che il Tribunale deve mantenere sullo svolgimento diuna misura alternativa in quanto - come da ultimo evidenziato anche da Cortecost. n. 24 del 2025 - il magistrato di sorveglianza ha il potere di «valutareautonomamente le evidenze relative a condotte costituenti reato senza esserevincolato da una decisione giudiziaria non ancora definitiva, e finanche da unacondanna definitiva» (Sez. 1, n. 104 del 21/11/2025, dep. 2026, R., Rv. 289064– 01).2.2. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza si è conformato ai principisopra richiamati e ha dato conto, con motivazione congrua e immune damanifeste illogicità, del corretto esercizio del potere discrezionale attribuito algiudice di merito e tale valutazione, pertanto, non è sindacabile in questa sede.Il giudice della sorveglianza ha, infatti, valorizzato lo specificocomportamento tenuto dal condannato, il quale, dal mese di febbraio 2025 almese di luglio 2025, non ha avviato l’attività lavorativa presso la ditta indicatanelle prescrizioni fissate al momento dell’ammissione all’affidamento in prova.Tale apprezzamento risulta coerente e logicamente riferito alla ritenutaincompatibilità della condotta con le finalità proprie della misura alternativa incorso di esecuzione.Né assume rilievo decisivo la circostanza che l’UEPE abbia richiesto soltantoin data 3 dicembre 2025 una modifica in senso restrittivo delle prescrizioni. IlTribunale ha, sul punto, coerentemente valorizzato in senso negativo la condottadell’affidato che, pur sollecitato sin dal mese di luglio 2025, non si è presentatoper la sottoscrizione del contratto di assunzione e non ha fornito tempestivacomunicazione all’UEPE.In tale prospettiva, considerato anche che dal mese di luglio era pervenutala comunicazione formale dell’assunzione tramite UNILAV, la revoca non risultafondata su una singola ed episodica violazione, bensì sul reiteratoinadempimento delle prescrizioni imposte con l’ammissione alla misura:mantenere i rapporti con l’UEPE, prestare attività lavorativa presso la dittaindicata e aggiornare l’Ufficio in ordine a ogni vicenda relativa al rapporto dilavoro.Ne consegue che la conclusione raggiunta dal Tribunale in ordineall’incompatibilità della condotta con la prosecuzione dell’affidamento si sottraealle censure difensive, poiché sorretta da un percorso argomentativo adeguato,coerente con i dati valorizzati e riconducibile all’esercizio non irragionevole deipoteri discrezionali propri del giudice di merito.3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
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