CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24976/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], le cui ragioni sono state ribadite con memoria, considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il difetto della motivazione in relazione agli artt. 110, 628 comma terzo, n. 1, 61 n. 7 cod. pen., non è consentito poiché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, correttamente valorizzate dai giudici di merito nel corpo della sentenza impugnata; ribadito che vige per la Corte di cassazione la preclusione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, .lakani, Rv. 216260); ritenuto che i giudici di merito, con motivazione esente da vizi logici, hanno già esplicitato le ragioni del proprio convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e ss. della sentenza impugnata), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato contestato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M