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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26444/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto pluriaggravato; mentre ha ridotto la pena ad anni tre di reclusione ed euro 800 di multa, ritenendola più adeguata.

2. Avverso l'indicata sentenza ricorrono gli imputati, tramite i rispettivi difensori.

3. [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi.

3.1. Con il primo eccepisce la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche effettuate in altro procedimento, privo di connessione sostanziale con quello per cui si procede.

3.2. Con il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 99, comma quarto, cod. pen. in ordine al riconoscimento della recidiva, in assenza di motivazione circa l'idoneità del nuovo episodio criminoso ad esprimere una maggiore pericolosità sociale dell'imputato.

3.3. Con il terzo lamenta vizio di motivazione in punto di determinazione della pena.

4. [OSCURATO:PERSONA] propone un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle circ:ostanze attenuanti generiche e sulla entità della pena inflitta.

5. I ricorsi sono stati trattati, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.

6. I ricorsi sono inammissibili.

7. L'eccezione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, sollevata da Impallomeni, è generica e manifestamente infondata.

7.1. Invero, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (cfr. per tutte Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416).

Nella specie il ricorrente non indica con precisione quali specifici atti sarebbero inutilizzabili, né chiarisce in che termini gli atti viziati sarebbero in grado di incidere sull'esito decisorio.

7.2. In ogni caso l'eccezione è manifestamente infondata, poiché sviluppa una tematica giuridica non pertinente al caso di specie.

Come ha già osservato la Corte di appello, è stata riconosciuta la sussistenza del furto, aggravato anche dall'art. 625, comma primo, n. 5, cod. pen., reato per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ex art. 380, comma 2, lett. e), cod. proc. pen.

Occorre fare riferimento al testo dell'art. 270 cod. proc. pen. anteriore alle modifiche introdotte con la legge n. 7 del 2020 di conversione del d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, poiché la novella si applica ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020 (art. 2, comma 8, dl. n. 161, cit., come modificato dall'art. 1, comma 2, dl. 30 aprile 2020, n. 28, conv., con modif., nella legge n. 70 del 2020).

Il citato art. 270 cod proc. pen. vieta la utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.

L'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi, limitata all'accertamento dei soli reati per i quali è previsto l'arresto in flagranza ex art.380 c.p.p. e presuntivamente capaci di destare particolare allarme sociale è stata ritenuta compatibile con l'assetto costituzionale e in particolare con il diritto alla riservatezza delle comunicazioni garantito dall'art. 15 Cost. (cfr.

Corte Cost. sent. n. 63 del 1994) Dunque nel caso in rassegna (reato per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza) non sorge il problema, posto dal ricorrente, di stabilire se si versi o meno nell'ambito del "medesimo procedimento", poiché è la legge ad autorizzare, in maniera espressa, l'utilizzabilità delle intercettazioni anche in altri procedimenti.

8. Il motivo coltivato da Impallomeni sull'art. 99, comma quarto, cod. pen. è inammissibile perché nuovo.

9. I motivi sul trattamento sanzionatorio proposti da entrambi i ricorrenti sono manifestamente infondati alla luce della corretta e adeguata :-isposta già fornita sul punto dalla Corte di appello (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata).

Al riguardo va ricordato che: - il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento, come avvenuto nella specie, a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244);- la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata, rispetto a una pena applicata in misura decisamente inferiore alla media edittale.

10. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto pluriaggravato; mentre ha ridotto la pena ad anni tre di reclusione ed euro 800 di multa, ritenendola più adeguata. 2. Avverso l'indicata sentenza ricorrono gli imputati, tramite i rispettivi difensori. 3. [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi. 3.1. Con il primo eccepisce la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche effettuate in altro procedimento, privo di connessione sostanziale con quello per cui si procede. 3.2. Con il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 99, comma quarto, cod. pen. in ordine al riconoscimento della recidiva, in assenza di motivazione circa l'idoneità del nuovo episodio criminoso ad esprimere una maggiore pericolosità sociale dell'imputato. 3.3. Con il terzo lamenta vizio di motivazione in punto di determinazione della pena. 4. [OSCURATO:PERSONA] propone un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle circ:ostanze attenuanti generiche e sulla entità della pena inflitta. 5. I ricorsi sono stati trattati, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. 6. I ricorsi sono inammissibili. 7. L'eccezione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, sollevata da Impallomeni, è generica e manifestamente infondata. 7.1. Invero, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (cfr. per tutte Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Nella specie il ricorrente non indica con precisione quali specifici atti sarebbero inutilizzabili, né chiarisce in che termini gli atti viziati sarebbero in grado di incidere sull'esito decisorio. 7.2. In ogni caso l'eccezione è manifestamente infondata, poiché sviluppa una tematica giuridica non pertinente al caso di specie. Come ha già osservato la Corte di appello, è stata riconosciuta la sussistenza del furto, aggravato anche dall'art. 625, comma primo, n. 5, cod. pen., reato per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ex art. 380, comma 2, lett. e), cod. proc. pen. Occorre fare riferimento al testo dell'art. 270 cod. proc. pen. anteriore alle modifiche introdotte con la legge n. 7 del 2020 di conversione del d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, poiché la novella si applica ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020 (art. 2, comma 8, dl. n. 161, cit., come modificato dall'art. 1, comma 2, dl. 30 aprile 2020, n. 28, conv., con modif., nella legge n. 70 del 2020). Il citato art. 270 cod proc. pen. vieta la utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. L'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi, limitata all'accertamento dei soli reati per i quali è previsto l'arresto in flagranza ex art.380 c.p.p. e presuntivamente capaci di destare particolare allarme sociale è stata ritenuta compatibile con l'assetto costituzionale e in particolare con il diritto alla riservatezza delle comunicazioni garantito dall'art. 15 Cost. (cfr. Corte Cost. sent. n. 63 del 1994) Dunque nel caso in rassegna (reato per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza) non sorge il problema, posto dal ricorrente, di stabilire se si versi o meno nell'ambito del "medesimo procedimento", poiché è la legge ad autorizzare, in maniera espressa, l'utilizzabilità delle intercettazioni anche in altri procedimenti. 8. Il motivo coltivato da Impallomeni sull'art. 99, comma quarto, cod. pen. è inammissibile perché nuovo. 9. I motivi sul trattamento sanzionatorio proposti da entrambi i ricorrenti sono manifestamente infondati alla luce della corretta e adeguata :-isposta già fornita sul punto dalla Corte di appello (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata). Al riguardo va ricordato che: - il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento, come avvenuto nella specie, a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244);- la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata, rispetto a una pena applicata in misura decisamente inferiore alla media edittale. 10. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro t
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