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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:T:2025:149
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024TJ0017_RES

([OSCURATO:PERSONA]17/24)

(pubblicazione per estratto) UL e a. contro [OSCURATO:PERSONA] europeo per l'azione esterna Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 12 febbraio 2025 «Funzione pubblica – Personale del SEAE – Retribuzione – Assegni familiari – Indennità scolastica – Articolo 15 dell’allegato X dello [OSCURATO:PERSONA] – Domanda di rimborso delle spese di asilo nido e di frequenza scolastica – Decisione di rigetto» Funzionari – Prestazioni pecuniarie – Presupposti per la concessione – Interpretazione restrittiva ([OSCURATO:PERSONA] dei funzionari, allegato X, art. 15) (v. punto 22) Funzionari – Retribuzione – Regime pecuniario applicabile ai funzionari con sede di servizio in un paese terzo – Indennità scolastica – Nozione – Indennità per i figli a carico di età inferiore a cinque anni – Esclusione – Indennità scolastica per i figli a carico che abbiano almeno cinque anni di età – Inclusione ([OSCURATO:PERSONA] dei funzionari, allegati VII, art. 3, §§ 1 e 2, e X, art. 15) (v. punti 23-40, 46, 59) Funzionari – Retribuzione – Regime pecuniario applicabile ai funzionari con sede di servizio in un paese terzo – Indennità scolastica – Massimale di rimborso – Fissazione – Potere discrezionale dell'amministrazione – Sindacato giurisdizionale – Limiti ([OSCURATO:PERSONA] dei funzionari, allegato X, art. 15) (v. punti 47-51, 61-65) Funzionari – Retribuzione – Regime pecuniario applicabile ai funzionari con sede di servizio in un paese terzo – Indennità scolastica – Massimale di rimborso – Esclusione di ogni superamento del massimale per i figli di età inferiore a cinque anni – Violazione del dovere di sollecitudine – Insussistenza ([OSCURATO:PERSONA] dei funzionari, allegato X, art. 15) (v. punti 67-71) Funzionari – Retribuzione – Regime pecuniario applicabile ai funzionari con sede di servizio in un paese terzo – Indennità scolastica – Trattamento differenziato dei funzionari che hanno figli di età da tre a cinque anni rispetto ai funzionari che hanno figli di età inferiore a tre anni – Non comparabilità delle due situazioni – Insussistenza di discriminazione ([OSCURATO:PERSONA] dei funzionari, allegato X, art. 15) (v. punti 74-76, 79-90, 96-98) Sintesi il Tribunale, investito di un ricorso proposto da vari funzionari e agenti del [OSCURATO:PERSONA] europeo per l'azione esterna (SEAE) avverso le decisioni di quest'ultimo vertenti sull'importo dell'indennità di cui tali funzionari e agenti possono beneficiare per i loro figli a carico di età inferiore a cinque anni, che respinge, si pronuncia su una questione inedita riguardo all'ambito di applicazione dell'articolo 15 dell'allegato X dello [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA]»).

I ricorrenti sono funzionari e agenti del SEAE con sede di servizio negli [OSCURATO:PERSONA] e nel [OSCURATO:PERSONA].

Essi hanno presentato domande relative all'importo dell'indennità prevista all'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l'«indennità A»), sostenendo, in sostanza, che l'importo di tale indennità doveva essere calcolato con le modalità previste all'articolo 15 dell'allegato X dello [OSCURATO:PERSONA].

Il SEAE ha respinto tali domande in quanto l'articolo 15 dell'allegato X dello [OSCURATO:PERSONA] istituisce, a favore dei funzionari e degli agenti con sede di servizio in un paese terzo, un regime speciale riguardante esclusivamente l'importo dell'indennità scolastica prevista all'articolo 3, paragrafo 1, dell'allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA] per i figli a carico che abbiano almeno cinque anni di età (in prosieguo: l'«indennità B»), e non l'importo dell'indennità A. Pertanto, secondo il SEAE, nel caso di funzionari e agenti i cui figli hanno un’età inferiore a cinque anni, le istituzioni sono giuridicamente tenute a versare l'indennità A solo alle condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA].

Giudizio del Tribunale In via preliminare il Tribunale ricorda che le disposizioni del diritto dell’Unione europea che danno titolo a prestazioni finanziarie devono essere interpretate restrittivamente.

Il Tribunale ricorda altresì che quando si interpreta una disposizione del diritto dell’Unione occorre tenere conto non soltanto della formulazione di quest’ultima, ma anche del suo contesto e degli obiettivi che persegue l’atto di cui fa parte.

Anche la genesi di una disposizione del diritto dell’Unione può fornire elementi rilevanti per la sua interpretazione Per quanto riguarda la formulazione dell'articolo 15 dell'allegato X dello [OSCURATO:PERSONA], tale disposizione precisa che l'indennità in essa designata è destinata a coprire le «spese effettive di frequenza scolastica», che essa è versata «su presentazione di documenti giustificativi» e che, salvo casi eccezionali, tale indennità non può superare un determinato massimale.

Pertanto, dal testo stesso dell'articolo 15 dell'allegato X dello [OSCURATO:PERSONA] si deduce che detta disposizione non può essere applicata all'indennità A, che è un’indennità forfettaria, il cui importo è fissato per tutti i beneficiari e non dipende dalle spese da essi sostenute per l'istruzione dei figli.

Di conseguenza, laddove l'articolo 15 dell'allegato X dello [OSCURATO:PERSONA] menziona un «massimale corrispondente a tre volte il doppio massimale dell'indennità scolastica», viene fatto necessariamente riferimento all'indennità B, che copre le spese di frequenza scolastica sostenute dai beneficiari di tale indennità nei limiti di un massimale mensile.

Nell'ambito dell'analisi del contesto in cui si inserisce l'articolo 15 dell'allegato X dello [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale sottolinea che occorre tener conto dell'articolo 3 dell'allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA], dal momento che la prima disposizione introduce, per i funzionari e gli agenti con sede di servizio in un paese terzo, norme che derogano parzialmente a quelle previste dalla seconda.

A tal riguardo, l'articolo 15 dell'allegato X dello [OSCURATO:PERSONA] dispone che il funzionario beneficia di un’«indennità scolastica intesa a coprire le spese effettive di frequenza scolastica».

Il testo di tale disposizione riprende quindi i termini dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA], il quale prevede che «il funzionario riceve un'indennità scolastica destinata a coprire le spese scolastiche effettivamente sostenute».

Il fatto che il legislatore dell'Unione utilizzi termini analoghi per designare l'indennità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dell'allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA] e quella menzionata all'articolo 15 dell'allegato X dello [OSCURATO:PERSONA] avvalora l'interpretazione secondo cui quest'ultima disposizione si applica solo all'indennità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dell'allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA], vale a dire l'indennità B. Viceversa, l'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA], che riguarda l'indennità A, è redatto in termini che differiscono sia da quelli utilizzati al paragrafo 1 del medesimo articolo sia da quelli utilizzati all'articolo 15 dell'allegato X dello [OSCURATO:PERSONA].

L'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA] evoca, infatti, un’«indennità» che peraltro non è espressamente qualificata come «indennità scolastica», e prevede che tale indennità sia versata sulla base di un importo forfettario mensile.

Il versamento di tale indennità su base forfettaria implica che l’indennità in parola non sia destinata, diversamente dall’indennità B, a coprire le spese effettive sostenute dal funzionario o agente interessato per l'istruzione del figlio.

Per quanto riguarda la genesi dell'articolo 15 dell'allegato X dello [OSCURATO:PERSONA], secondo il Tribunale, in primo luogo, il fatto che l'indennità A non sia stata qualificata come indennità prescolastica nel testo adottato non è sufficiente per ritenere che il legislatore dell'Unione abbia inteso, relativamente a tale indennità, applicare, per i funzionari e gli agenti con sede di servizio in un paese terzo, le norme derogatorie previste all'articolo 15 dell'allegato X dello [OSCURATO:PERSONA].

In secondo luogo, l'adozione delle disposizioni che figurano all'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA] non è stata accompagnata da una modifica dell'articolo 15 dell'allegato X dello [OSCURATO:PERSONA].

Il fatto che l'articolo 15 dell'allegato X dello [OSCURATO:PERSONA] non sia stato modificato può essere interpretato nel senso che, a differenza di quanto riguarda l'indennità B, il legislatore dell'Unione non ha inteso prevedere condizioni particolari e derogatorie per la concessione dell'indennità forfettaria di nuova creazione ai funzionari e agli agenti con sede di servizio in un paese terzo.

Per quanto riguarda gli obiettivi dell'articolo 15 dell'allegato X dello [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale rileva in particolare che, certamente, uno degli obiettivi perseguiti da tale disposizione è che i funzionari con sede di servizio in un paese terzo siano trattati in modo non discriminatorio rispetto ai funzionari con sede di servizio all'interno dell'Unione per quanto riguarda la gratuità dell'istruzione dei loro figli.

Tuttavia, l'obiettivo consistente nell'evitare una discriminazione nei confronti dei funzionari con sede di servizio al di fuori dell'Unione non giustifica, di per sé, un’interpretazione dell'articolo 15 dell'allegato X dello [OSCURATO:PERSONA] nel senso che tale disposizione si applica sia all'indennità A sia all'indennità B. Inoltre, ai fini dell'interpretazione dell'articolo 15 dell'allegato X dello [OSCURATO:PERSONA], occorre tenere conto anche dell'obiettivo del legislatore dell'Unione volto ad evitare che sul bilancio del SEAE gravino spese eccessive e, pertanto, il SEAE ha il diritto di tener conto di vincoli di bilancio.

Tenuto conto di tutti questi elementi, il Tribunale conclude che dall'analisi del tenore letterale, del contesto, della genesi dell'articolo 15 dell'allegato X dello [OSCURATO:PERSONA] e degli obiettivi perseguiti dal legislatore dell'Unione risulta che detto articolo deve essere interpretato nel senso che le norme specifiche da esso previste a vantaggio dei funzionari e degli agenti con sede di servizio in un paese terzo si applicano solo all'indennità B e non all'indennità A. Di conseguenza, dall'articolo 15 dell'allegato X dello [OSCURATO:PERSONA] non deriva alcun obbligo per il SEAE di riconoscere ai propri funzionari e agenti il beneficio dell'indennità A applicando le modalità previste dal medesimo articolo.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0017_RES ([OSCURATO:PERSONA]17/24) (pubblicazione per estratto) UL e a. contro [OSCURATO:PERSONA] europeo per l'azione esterna Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 12 febbraio 2025 «Funzione pubblica – Personale del SEAE – Retribuzione – Assegni familiari – Indennità scolastica – Articolo 15 dell’allegato X dello [OSCURATO:PERSONA] – Domanda di rimborso delle spese di asilo nido e di frequenza scolastica – Decisione di rigetto» Funzionari – Prestazioni pecuniarie – Presupposti per la concessione – Interpretazione restrittiva ([OSCURATO:PERSONA] dei funzionari, allegato X, art. 15) (v. punto 22) Funzionari – Retribuzione – Regime pecuniario applicabile ai funzionari con sede di servizio in un paese terzo – Indennità scolastica – Nozione – Indennità per i figli a carico di età inferiore a cinque anni – Esclusione – Indennità scolastica per i figli a carico che abbiano almeno cinque anni di età – Inclusione ([OSCURATO:PERSONA] dei funzionari, allegati VII, art. 3, §§ 1 e 2, e X, art. 15) (v. punti 23-40, 46, 59) Funzionari – Retribuzione – Regime pecuniario applicabile ai funzionari con sede di servizio in un paese terzo – Indennità scolastica – Massimale di rimborso – Fissazione – Potere discrezionale dell'amministrazione – Sindacato giurisdizionale – Limiti ([OSCURATO:PERSONA] dei funzionari, allegato X, art. 15) (v. punti 47-51, 61-65) Funzionari – Retribuzione – Regime pecuniario applicabile ai funzionari con sede di servizio in un paese terzo – Indennità scolastica – Massimale di rimborso – Esclusione di ogni superamento del massimale per i figli di età inferiore a cinque anni – Violazione del dovere di sollecitudine – Insussistenza ([OSCURATO:PERSONA] dei funzionari, allegato X, art. 15) (v. punti 67-71) Funzionari – Retribuzione – Regime pecuniario applicabile ai funzionari con sede di servizio in un paese terzo – Indennità scolastica – Trattamento differenziato dei funzionari che hanno figli di età da tre a cinque anni rispetto ai funzionari che hanno figli di età inferiore a tre anni – Non comparabilità delle due situazioni – Insussistenza di discriminazione ([OSCURATO:PERSONA] dei funzionari, allegato X, art. 15) (v. punti 74-76, 79-90, 96-98) Sintesi il Tribunale, investito di un ricorso proposto da vari funzionari e agenti del [OSCURATO:PERSONA] europeo per l'azione esterna (SEAE) avverso le decisioni di quest'ultimo vertenti sull'importo dell'indennità di cui tali funzionari e agenti possono beneficiare per i loro figli a carico di età inferiore a cinque anni, che respinge, si pronuncia su una questione inedita riguardo all'ambito di applicazione dell'articolo 15 dell'allegato X dello [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA]»). I ricorrenti sono funzionari e agenti del SEAE con sede di servizio negli [OSCURATO:PERSONA] e nel [OSCURATO:PERSONA]. Essi hanno presentato domande relative all'importo dell'indennità prevista all'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l'«indennità A»), sostenendo, in sostanza, che l'importo di tale indennità doveva essere calcolato con le modalità previste all'articolo 15 dell'allegato X dello [OSCURATO:PERSONA]. Il SEAE ha respinto tali domande in quanto l'articolo 15 dell'allegato X dello [OSCURATO:PERSONA] istituisce, a favore dei funzionari e degli agenti con sede di servizio in un paese terzo, un regime speciale riguardante esclusivamente l'importo dell'indennità scolastica prevista all'articolo 3, paragrafo 1, dell'allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA] per i figli a carico che abbiano almeno cinque anni di età (in prosieguo: l'«indennità B»), e non l'importo dell'indennità A. Pertanto, secondo il SEAE, nel caso di funzionari e agenti i cui figli hanno un’età inferiore a cinque anni, le istituzioni sono giuridicamente tenute a versare l'indennità A solo alle condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA]. Giudizio del Tribunale In via preliminare il Tribunale ricorda che le disposizioni del diritto dell’Unione europea che danno titolo a prestazioni finanziarie devono essere interpretate restrittivamente. Il Tribunale ricorda altresì che quando si interpreta una disposizione del diritto dell’Unione occorre tenere conto non soltanto della formulazione di quest’ultima, ma anche del suo contesto e degli obiettivi che persegue l’atto di cui fa parte. Anche la genesi di una disposizione del diritto dell’Unione può fornire elementi rilevanti per la sua interpretazione Per quanto riguarda la formulazione dell'articolo 15 dell'allegato X dello [OSCURATO:PERSONA], tale disposizione precisa che l'indennità in essa designata è destinata a coprire le «spese effettive di frequenza scolastica», che essa è versata «su presentazione di documenti giustificativi» e che, salvo casi eccezionali, tale indennità non può superare un determinato massimale. Pertanto, dal testo stesso dell'articolo 15 dell'allegato X dello [OSCURATO:PERSONA] si deduce che detta disposizione non può essere applicata all'indennità A, che è un’indennità forfettaria, il cui importo è fissato per tutti i beneficiari e non dipende dalle spese da essi sostenute per l'istruzione dei figli. Di conseguenza, laddove l'articolo 15 dell'allegato X dello [OSCURATO:PERSONA] menziona un «massimale corrispondente a tre volte il doppio massimale dell'indennità scolastica», viene fatto necessariamente riferimento all'indennità B, che copre le spese di frequenza scolastica sostenute dai beneficiari di tale indennità nei limiti di un massimale mensile. Nell'ambito dell'analisi del contesto in cui si inserisce l'articolo 15 dell'allegato X dello [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale sottolinea che occorre tener conto dell'articolo 3 dell'allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA], dal momento che la prima disposizione introduce, per i funzionari e gli agenti con sede di servizio in un paese terzo, norme che derogano parzialmente a quelle previste dalla seconda. A tal riguardo, l'articolo 15 dell'allegato X dello [OSCURATO:PERSONA] dispone che il funzionario beneficia di un’«indennità scolastica intesa a coprire le spese effettive di frequenza scolastica». Il testo di tale disposizione riprende quindi i termini dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA], il quale prevede che «il funzionario riceve un'indennità scolastica destinata a coprire le spese scolastiche effettivamente sostenute». Il fatto che il legislatore dell'Unione utilizzi termini analoghi per designare l'indennità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dell'allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA] e quella menzionata all'articolo 15 dell'allegato X dello [OSCURATO:PERSONA] avvalora l'interpretazione secondo cui quest'ultima disposizione si applica solo all'indennità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dell'allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA], vale a dire l'indennità B. Viceversa, l'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA], che riguarda l'indennità A, è redatto in termini che differiscono sia da quelli utilizzati al paragrafo 1 del medesimo articolo sia da quelli utilizzati all'articolo 15 dell'allegato X dello [OSCURATO:PERSONA]. L'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA] evoca, infatti, un’«indennità» che peraltro non è espressamente qualificata come «indennità scolastica», e prevede che tale indennità sia versata sulla base di un importo forfettario mensile. Il versamento di tale indennità su base forfettaria implica che l’indennità in parola non sia destinata, diversamente dall’indennità B, a coprire le spese effettive sostenute dal funzionario o agente interessato per l'istruzione del figlio. Per quanto riguarda la genesi dell'articolo 15 dell'allegato X dello [OSCURATO:PERSONA], secondo il Tribunale, in primo luogo, il fatto che l'indennità A non sia stata qualificata come indennità prescolastica nel testo adottato non è sufficiente per ritenere che il legislatore dell'Unione abbia inteso, relativamente a tale indennità, applicare, per i funzionari e gli agenti con sede di servizio in un paese terzo, le norme derogatorie previste all'articolo 15 dell'allegato X dello [OSCURATO:PERSONA]. In secondo luogo, l'adozione delle disposizioni che figurano all'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA] non è stata accompagnata da una modifica dell'articolo 15 dell'allegato X dello [OSCURATO:PERSONA]. Il fatto che l'articolo 15 dell'allegato X dello [OSCURATO:PERSONA] non sia stato modificato può essere interpretato nel senso che, a differenza di quanto riguarda l'indennità B, il legislatore dell'Unione non ha inteso prevedere condizioni particolari e derogatorie per la concessione dell'indennità forfettaria di nuova creazione ai funzionari e agli agenti con sede di servizio in un paese terzo. Per quanto riguarda gli obiettivi dell'articolo 15 dell'allegato X dello [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale rileva in particolare che, certamente, uno degli obiettivi perseguiti da tale disposizione è che i funzionari con sede di servizio in un paese terzo siano trattati in modo non discriminatorio rispetto ai funzionari con sede di servizio all'interno dell'Unione per quanto riguarda la gratuità dell'istruzione dei loro figli. Tuttavia, l'obiettivo consistente nell'evitare una discriminazione nei confronti dei funzionari con sede di servizio al di fuori dell'Unione non giustifica, di per sé, un’interpretazione dell'articolo 15 dell'allegato X dello [OSCURATO:PERSONA] nel senso che tale disposizione si applica sia all'indennità A sia all'indennità B. Inoltre, ai fini dell'interpretazione dell'articolo 15 dell'allegato X dello [OSCURATO:PERSONA], occorre tenere conto anche dell'obiettivo del legislatore dell'Unione volto ad evitare che sul bilancio del SEAE gravino spese eccessive e, pertanto, il SEAE ha il diritto di tener conto di vincoli di bilancio. Tenuto conto di tutti questi elementi, il Tribunale conclude che dall'analisi del tenore letterale, del contesto, della genesi dell'articolo 15 dell'allegato X dello [OSCURATO:PERSONA] e degli obiettivi perseguiti dal legislatore dell'Unione risulta che detto articolo deve essere interpretato nel senso che le norme specifiche da esso previste a vantaggio dei funzionari e degli agenti con sede di servizio in un paese terzo si applicano solo all'indennità B e non all'indennità A. Di conseguenza, dall'articolo 15 dell'allegato X dello [OSCURATO:PERSONA] non deriva alcun obbligo per il SEAE di riconoscere ai propri funzionari e agenti il beneficio dell'indennità A applicando le modalità previste dal medesimo articolo.
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