CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2026
Cassazione n. 06423/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione di una pena eccessiva - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. In particolare, nel caso di specie, mentre la sentenza impugnata ha dato conto sia degli elementi negativi sia della carenza di elementi positivi per il riconoscimento delle attenuanti generiche, il ricorso non solo non ha addotto censure specifiche, ma, esibendo genericità intrinseca ed estrinseca, nemmeno ha indicato idonei elementi di supporto alla propria deduzione. Considerazioni analoghe, a fortiori, valgono con riguardo alla diretta determinazione del trattamento sanzionatorio, in ordine al quale, oltretutto, il motivo non articola concrete ragioni se non quelle - già esaminate - correlate al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]