CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25993/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21400-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] I; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1764/19/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata 1,11/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 21400 sez. MT - ud. 07-06-2022 -2- RG .N.21400/2021 Agenzia delle entrate c/ Mangili HanD [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per l'annullamento della sentenza della C.--.R. della Lombardia, che su impugnazione di [OSCURATO:PERSONA]- gili, avverso l'avviso di accertamento mediante il quale l'Ufficio recuperava a tassazione gli imponibili IRPEF e addizionale aggiunta relativi all'anno 2012, ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia. La CTR, ha ritenuto che "a prescindere dell'applicabilità o meno alla con- troversia in esame della causa di sospensione prevista dall'art. 6, comma i, del DL 119/2018 ed anche ammesso che quest'ultima sia applicabile, l'appello è stato depositato oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza impugnata, pacificamente avvenuta in data 17.01.2019". Il contribuente si costituisce con controricorso e deposita successiva me- moria. Considerato che: L Col primo motivo e unico motivo si deduce violazione e falsa applica- zione dell'art.51, comma 2, Dlgs. 546/1992 e art. 6, comma 11, del DL. 119/2018, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.4 c.p.c. per aver la CTR, in tema di termini di impugnazioni, effettuato un calcolo errato. 9 . Il motivo è fondato e va accolto. 2.1.Secondo l'art. 6, comma 11, del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, con- vertito, con modificazioni, nella Legge 17 dicembre 2018 n. 136, per le controversie definibili con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, «(...) sono sospesi per nove mesi i termini di impugna- zione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassun- zione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto [24 ottobre 2018] ed il 31 luglio 2019». È evidente che il testo normativo dispone la "sospensione dei termini processuali" - che è diversa dalla "sospen- sione del processo" pendente su istanza del solo contribuente (art. 6, comma 10, del D.L. 23 ottobre 2018 n.119, convertito, con modifica- zioni, nella Legge 17 dicembre 2018 n. 136) - in base alla mera "pro- ponibilità" (e non alla effettiva proposizione) della domanda di defini- zione agevolata nelle «controversie attribuite alla giurisdizione tributa- ria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti imposi- tivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cas- sazione e anche a seguito di rinvio» (art. 6, comma 1, del D.L. 23 ot- tobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, nella Legge 17 dicem- bre 2018 n. 136), senza stabilire alcuna discriminazione tra ammini- strazione finanziaria e contribuente sulla usufruibilità del beneficio, che ha efficacia automatica per tutte le parti del processo tributario. In pra- tica, il termine di impugnazione è procrastinato di nove mesi. 2.2. Va pertanto ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui In tema di impugnazione, la sospensione straordinaria prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla legge n. 136 del 2018, non è cumulabile con quella dei termini proces- suali nel periodo feriale, prevista dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969, nel testo novellato, da ultimo, dall'art. 16, comma 1, del di. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 162 del 2014, nei casi di coinci- denza o sovrapposizione dei relativi periodi (Cass.n. 28398 del 15/10/2021). 3. Nella fattispecie in esame, risulta chiaramente che in data 17 gennaio 2019, controparte ha notificato all'Ufficio copia autentica della sentenza di primo grado, al fine di far decorrere il termine breve di impugnazione. Pertanto il termine breve scadeva in data 18 marzo 2019, e a questo termine è pacificamente applicabile la sospensione di nove mesi previ- sta dall'art. 6, comma 11, del DL 119/2018, con conseguenza scadenza del termine per impugnare in data 18 dicembre 2019. 4. Dal momento che l'Ufficio ha impugnato la sentenza di primo grado con atto notificato il 17 dicembre 2019, esso risulta tempestivo. Ne consegue che la CTR ha statuito in maniera del tutto errata, in quanto ha individuato il dies a quo dal quale calcolare i 60 giorni (ter- mine breve per impugnare) nel 17 ottobre 2019, ovvero 9 mesi dopo, invece di applicare, correttamente, dalla data di scadenza naturale del 18 marzo 2019, i nove mesi della sospensione prevista. 5. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR della Lombardia. P.Q.M. Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione. Roma, 7 g