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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 11380/2026

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ati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];972 - controricorrente -avverso la sentenza n. 1052/2024 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 30/12/2024 R.G.N. 911/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/02/2026 dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15260/2025Numero sezionale 972/2026Data pubblicazione 27/04/20261.Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello diMilano ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA].r.l. avverso la pronuncia del Tribunale della stessa sede cheaveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato in data30.01.2023 a [OSCURATO:PERSONA] all’esito della procedura dilicenziamento collettivo iniziata il 24.10.2022 e ne avevaordinato la reintegra nel posto di lavoro, con condannadell’azienda al pagamento di un’indennità risarcitoriacommisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dallicenziamento all’effettiva reintegrazione, oltre al versamentodei contributi previdenziali e assistenziali dal licenziamentoall’effettiva reintegra e condanna al pagamento delle spese dilite.2.La Corte territoriale ha confermato integralmente lasentenza di prime cure, ribadendo la illegittimità dellicenziamento in considerazione della non corretta applicazionedei criteri di scelta determinata dalla mancata comparazionedella lavoratrice, che svolgeva da ultimo mansioni di impiegatadell’area operativa “Customer service”; con quelle degliimpiegati addetti alle altre commesse, ritenendo condivisibile laricostruzione del primo giudice secondo cui le mansioni diimpiegato amministrativo di magazzino o di addetto almagazzino, erano fungibili rispetto a tutto il personale impiegatodalla Ceva sul territorio nazionale, così come nella stessaRegione Lazio, in assenza di un’espressa contestazione,peraltro, delle parti.La Corte di appello, concordando con il ragionamento deltribunale, evidenziava come i criteri di scelta erano stati violatiperché l’ambito della selezione-comparazione, era statocondotto limitatamente alla sede di Pomezia, via Ardeatina kmNumero registro generale 15260/2025Numero sezionale 972/202622,400, chiusa in ragione della cessazione della comNummeeros dsi ara ccolta generale 11380/2026Data pubblicazione 27/04/2026Telecom e non già con riferimento al complesso aziendale nellasua interezza e, le ragioni della scelta “limitata”, non erano statespecificate nella comunicazione di avvio della procedura.3.Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorsoper cassazione, affidato ad un unico articolato motivo, [OSCURATO:SOCIETA]. cui ha resistito con controricorso IvonneGiordani.4.

Le parti hanno depositato memorie.5.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.Ragioni della decisione1.Con l’unico articolato motivo parte ricorrente deduce, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 5, comma 1, e 4, comma 3, della l.223/91, degli artt. 1352 c.c. e ss., nonché dell’art. 1324 c.c.,quest’ultimi con riguardo all’interpretazione dellacomunicazione di apertura della procedura di licenziamentocollettivo.In estrema sintesi, secondo la ricostruzione operata dallaCeva [OSCURATO:SOCIETA]., i giudici del merito avrebberoerroneamente affermato l’incompletezza della comunicazione diapertura della procedura di licenziamento collettivo,individuando un’omissione informativa nell’assenza diindicazioni circa le ragioni limitanti i licenziamenti ai dipendentidi una determinata unità produttiva ovvero di un settoreaziendale, nonché nell’ omessa comparazione, nell’ambito dellosvolgimento di mansioni fungibili, con i dipendenti del restantecomplesso aziendale.1.1 Il motivo è infondato e deve essere respinto.Numero registro generale 15260/20251.2.

La pronuncia impugnata è conforme a consolidataN umero sezionale 972/2026Numero di raccolta generale 11380/2026giurisprudenza di questa Corte in punto di delimitazione dellaData pubblicazione 27/04/2026platea dei lavoratori entro la quale effettuare la scelta deidestinatari di un licenziamento collettivo (cfr. Cass. n. 1512 del2024) nonché dei contenuti della comunicazione di avvio dellaprocedura.1.2.1.

Il comma 1 dell’art. 5, l. n. 223 del 1991, stabilisceespressamente che “l’individuazione dei lavoratori da licenziare”deve avvenire avuto riguardo al “complesso aziendale” (cfr.Cass. n. 5373 del 2019).La platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personalepuò essere limitata agli addetti ad un determinato reparto osettore o sede territoriale, “purché il datore indichi nellacomunicazione ex art. 4, comma 3, della legge n. 223 del 1991,sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell'unitào settore in questione, sia le ragioni per cui non ritenga diovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine, ciò alfine di consentire alle organizzazioni sindacali di verificarel'effettiva necessità dei programmati licenziamenti”, con laconseguenza che “qualora nella comunicazione si facciagenerico riferimento alla situazione generale del complessoaziendale, senza alcuna specificazione delle unità produttive dasopprimere, i licenziamenti intimati sono illegittimi perviolazione dell'obbligo di specifica indicazione delle oggettiveesigenze aziendali” (Cass. n. 12040 del 2021).

La delimitazionedella platea dei lavoratori destinatari del provvedimento dimessa in mobilità o di licenziamento è, peraltro, condizionata(cfr. Cass. n. 981 del 2020; Cass. n. 14800 del 2019) aglielementi acquisiti in sede di esame congiunto, non potendorappresentare l'effetto dell'unilaterale determinazione deldatore di lavoro, ma dovendo essere giustificata dalle esigenzeNumero registro generale 15260/2025organizzative fondanti la riduzione del personaleN umero sezionale 972/2026Numero di raccolta generale 11380/2026adeguatamente esposte nella comunicazione di cui all’art. 4,Data pubblicazione 27/04/2026comma 3, della legge n. 223 del 1991, onde consentire alleOO.SS. di verificare il nesso fra le ragioni che determinanol'esubero di personale e le unità lavorative che l'azienda intendaconcretamente espellere (ex plurimis: Cass. n. 32387 del 2019;Cass. n. 203 del 2015; Cass. n. 880 del 2013; Cass. n. 22825del 2009); ove ricorrano oggettive esigenze tecnico-produttive,infatti, è necessario che queste siano coerenti con le indicazionicontenute nella comunicazione di cui all'art. 4, terzo comma,legge n. 223 del 1991, ed è onere del datore di lavoro provareil fatto che giustifica il più ristretto ambito nel quale la scelta èstata effettuata (sin da Cass. n. 8474 del 2005 e, più di recente,Cass. n. 15953 del 2021; Cass. nn. 203, 4678 e 21476 del2015; Cass. nn. 2429 e 22655 del 2012; Cass. n. 9711 del2011), ma anche che gli addetti prescelti non svolgesseromansioni fungibili con quelle di dipendenti assegnati ad altrireparti o sedi (cfr., tra le altre, Cass. n. 13783 del 2006; Cass.n. 203 del 2015; Cass. n. 15953 del 2021).Del resto , si è precisato che la comparazione dei lavoratori - alfine di individuare quelli da avviare alla mobilità - non devenecessariamente interessare l'intero complesso aziendale, mapuò avvenire (secondo una legittima scelta dell'imprenditoreispirata al criterio legale delle esigenze tecnico - produttive)nell'ambito della singola unità produttiva, purché lapredeterminazione del limitato campo di selezione siagiustificata dalle suddette esigenze tecnico-produttive edorganizzative che hanno dato luogo alla riduzione del personale;tuttavia, si è esclusa (da ultimo Cass. n. 20671 del 2023) lasussistenza di dette esigenze ove i lavoratori da licenziare sianoidonei - per acquisite esperienze e per pregresso svolgimentoNumero registro generale 15260/2025della propria attività in altri reparti dell'azienda - ad occupare leN umero sezionale 972/2026Numero di raccolta generale 11380/2026posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti o sedi (traData pubblicazione 27/04/2026le recenti v.

Cass. nn. 21306, 18416 e 2221 del 2020; inprecedenza Cass. n. 13783 del 2006; Cass. n. 21015 del 2015);in altri termini, l'individuazione della platea dei lavoratoriinteressati non può coincidere automaticamente con quelliaddetti all'unità produttiva da sopprimere, senza una ulteriorespecificazione relativa alle mansioni effettivamente svolte e allaloro comparabilità con quelle dei lavoratori degli altri settori ounità dell'impresa (cfr. Cass. n. 13953 del 2015; Cass. n. 21015del 2015; Cass. n. 22672 del 2018; Cass. n. 21886 del 2020).Alla luce dei sopraesposti principi, recentemente ribaditi daCass. n. 18215/2024, ne consegue l'illegittimità della scelta inragione dell'impiego dei lavoratori da porre in mobilità in unreparto soppresso o ridotto, senza tener conto del possesso diprofessionalità equivalente a quella di addetti ad altri settoriaziendali.Nel caso sottoposto all’attenzione del Collegio è del tutto pacificala professionalità equivalente dei lavoratori non coinvolti dallaprocedura (come ribadito anche a pag. 8 e 9 della sentenza dellaCorte di appello).2.

Ne consegue che, se la regola legale è che“l’individuazione dei lavoratori da licenziare” deve avvenireavuto riguardo al “complesso aziendale” nella sua interezza, alfine di restringere il campo in cui è delimitata la platea deilicenziandi, il datore di lavoro dovrà indicare nellacomunicazione ex art. 4, comma 3, della legge n. 223 del 1991,le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti di unadeterminata unità produttiva o settore aziendale, ma anche leragioni per le quali gli addetti alla unità o settore soppresso oridimensionato non possano essere utilizzati e comparati conNumero registro generale 15260/2025dipendenti del restante complesso aziendale, perché, adN umero sezionale 972/2026Numero di raccolta generale 11380/2026esempio, non svolgano mansioni fungibili con quelle di coloroData pubblicazione 27/04/2026che lavorano nel resto dell’azienda.2.1.Nella sentenza impugnata si afferma chiaramente che lacomunicazione di avvio della procedura non conteneva talispecificazioni (illustrate le ragioni del licenziamento collegatealla cessazione della commessa Telecom, non si è proceduto allacomparazione rispetto agli altri dipendenti impiegati in altresedi) e le censure di parte ricorrente si incentranosull’interpretazione del contenuto della comunicazione offertadai giudici di prime cure, con apprezzamenti di merito che, lungidal costituire errori di diritto, per quanto innanzi detto, devonoritenersi sottratti al sindacato in sede di legittimità.3.

Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.4.La regolazione delle spese di giudizio di legittimità segueil criterio della soccombenza, con liquidazione come indispositivo.5.Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processualeper il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., S.U. n.4315/2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 200,00 per esborsi ed € 5500,00 per compensi professionali,oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore deldifensore della controricorrente.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delleNumero registro generale 15260/2025Numero sezionale 972/2026ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo uNnuimfiecroa dti ora ccolta generale 11380/2026Data pubblicazione 27/04/2026pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13,comma 1 bis, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 21 gennaio 2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];972 - controricorrente -avverso la sentenza n. 1052/2024 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 30/12/2024 R.G.N. 911/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/02/2026 dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15260/2025Numero sezionale 972/2026Data pubblicazione 27/04/20261.Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello diMilano ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA].r.l. avverso la pronuncia del Tribunale della stessa sede cheaveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato in data30.01.2023 a [OSCURATO:PERSONA] all’esito della procedura dilicenziamento collettivo iniziata il 24.10.2022 e ne avevaordinato la reintegra nel posto di lavoro, con condannadell’azienda al pagamento di un’indennità risarcitoriacommisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dallicenziamento all’effettiva reintegrazione, oltre al versamentodei contributi previdenziali e assistenziali dal licenziamentoall’effettiva reintegra e condanna al pagamento delle spese dilite.2.La Corte territoriale ha confermato integralmente lasentenza di prime cure, ribadendo la illegittimità dellicenziamento in considerazione della non corretta applicazionedei criteri di scelta determinata dalla mancata comparazionedella lavoratrice, che svolgeva da ultimo mansioni di impiegatadell’area operativa “Customer service”; con quelle degliimpiegati addetti alle altre commesse, ritenendo condivisibile laricostruzione del primo giudice secondo cui le mansioni diimpiegato amministrativo di magazzino o di addetto almagazzino, erano fungibili rispetto a tutto il personale impiegatodalla Ceva sul territorio nazionale, così come nella stessaRegione Lazio, in assenza di un’espressa contestazione,peraltro, delle parti.La Corte di appello, concordando con il ragionamento deltribunale, evidenziava come i criteri di scelta erano stati violatiperché l’ambito della selezione-comparazione, era statocondotto limitatamente alla sede di Pomezia, via Ardeatina kmNumero registro generale 15260/2025Numero sezionale 972/202622,400, chiusa in ragione della cessazione della comNummeeros dsi ara ccolta generale 11380/2026Data pubblicazione 27/04/2026Telecom e non già con riferimento al complesso aziendale nellasua interezza e, le ragioni della scelta “limitata”, non erano statespecificate nella comunicazione di avvio della procedura.3.Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorsoper cassazione, affidato ad un unico articolato motivo, [OSCURATO:SOCIETA]. cui ha resistito con controricorso IvonneGiordani.4. Le parti hanno depositato memorie.5.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.Ragioni della decisione1.Con l’unico articolato motivo parte ricorrente deduce, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 5, comma 1, e 4, comma 3, della l.223/91, degli artt. 1352 c.c. e ss., nonché dell’art. 1324 c.c.,quest’ultimi con riguardo all’interpretazione dellacomunicazione di apertura della procedura di licenziamentocollettivo.In estrema sintesi, secondo la ricostruzione operata dallaCeva [OSCURATO:SOCIETA]., i giudici del merito avrebberoerroneamente affermato l’incompletezza della comunicazione diapertura della procedura di licenziamento collettivo,individuando un’omissione informativa nell’assenza diindicazioni circa le ragioni limitanti i licenziamenti ai dipendentidi una determinata unità produttiva ovvero di un settoreaziendale, nonché nell’ omessa comparazione, nell’ambito dellosvolgimento di mansioni fungibili, con i dipendenti del restantecomplesso aziendale.1.1 Il motivo è infondato e deve essere respinto.Numero registro generale 15260/20251.2. La pronuncia impugnata è conforme a consolidataN umero sezionale 972/2026Numero di raccolta generale 11380/2026giurisprudenza di questa Corte in punto di delimitazione dellaData pubblicazione 27/04/2026platea dei lavoratori entro la quale effettuare la scelta deidestinatari di un licenziamento collettivo (cfr. Cass. n. 1512 del2024) nonché dei contenuti della comunicazione di avvio dellaprocedura.1.2.1. Il comma 1 dell’art. 5, l. n. 223 del 1991, stabilisceespressamente che “l’individuazione dei lavoratori da licenziare”deve avvenire avuto riguardo al “complesso aziendale” (cfr.Cass. n. 5373 del 2019).La platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personalepuò essere limitata agli addetti ad un determinato reparto osettore o sede territoriale, “purché il datore indichi nellacomunicazione ex art. 4, comma 3, della legge n. 223 del 1991,sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell'unitào settore in questione, sia le ragioni per cui non ritenga diovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine, ciò alfine di consentire alle organizzazioni sindacali di verificarel'effettiva necessità dei programmati licenziamenti”, con laconseguenza che “qualora nella comunicazione si facciagenerico riferimento alla situazione generale del complessoaziendale, senza alcuna specificazione delle unità produttive dasopprimere, i licenziamenti intimati sono illegittimi perviolazione dell'obbligo di specifica indicazione delle oggettiveesigenze aziendali” (Cass. n. 12040 del 2021). La delimitazionedella platea dei lavoratori destinatari del provvedimento dimessa in mobilità o di licenziamento è, peraltro, condizionata(cfr. Cass. n. 981 del 2020; Cass. n. 14800 del 2019) aglielementi acquisiti in sede di esame congiunto, non potendorappresentare l'effetto dell'unilaterale determinazione deldatore di lavoro, ma dovendo essere giustificata dalle esigenzeNumero registro generale 15260/2025organizzative fondanti la riduzione del personaleN umero sezionale 972/2026Numero di raccolta generale 11380/2026adeguatamente esposte nella comunicazione di cui all’art. 4,Data pubblicazione 27/04/2026comma 3, della legge n. 223 del 1991, onde consentire alleOO.SS. di verificare il nesso fra le ragioni che determinanol'esubero di personale e le unità lavorative che l'azienda intendaconcretamente espellere (ex plurimis: Cass. n. 32387 del 2019;Cass. n. 203 del 2015; Cass. n. 880 del 2013; Cass. n. 22825del 2009); ove ricorrano oggettive esigenze tecnico-produttive,infatti, è necessario che queste siano coerenti con le indicazionicontenute nella comunicazione di cui all'art. 4, terzo comma,legge n. 223 del 1991, ed è onere del datore di lavoro provareil fatto che giustifica il più ristretto ambito nel quale la scelta èstata effettuata (sin da Cass. n. 8474 del 2005 e, più di recente,Cass. n. 15953 del 2021; Cass. nn. 203, 4678 e 21476 del2015; Cass. nn. 2429 e 22655 del 2012; Cass. n. 9711 del2011), ma anche che gli addetti prescelti non svolgesseromansioni fungibili con quelle di dipendenti assegnati ad altrireparti o sedi (cfr., tra le altre, Cass. n. 13783 del 2006; Cass.n. 203 del 2015; Cass. n. 15953 del 2021).Del resto , si è precisato che la comparazione dei lavoratori - alfine di individuare quelli da avviare alla mobilità - non devenecessariamente interessare l'intero complesso aziendale, mapuò avvenire (secondo una legittima scelta dell'imprenditoreispirata al criterio legale delle esigenze tecnico - produttive)nell'ambito della singola unità produttiva, purché lapredeterminazione del limitato campo di selezione siagiustificata dalle suddette esigenze tecnico-produttive edorganizzative che hanno dato luogo alla riduzione del personale;tuttavia, si è esclusa (da ultimo Cass. n. 20671 del 2023) lasussistenza di dette esigenze ove i lavoratori da licenziare sianoidonei - per acquisite esperienze e per pregresso svolgimentoNumero registro generale 15260/2025della propria attività in altri reparti dell'azienda - ad occupare leN umero sezionale 972/2026Numero di raccolta generale 11380/2026posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti o sedi (traData pubblicazione 27/04/2026le recenti v. Cass. nn. 21306, 18416 e 2221 del 2020; inprecedenza Cass. n. 13783 del 2006; Cass. n. 21015 del 2015);in altri termini, l'individuazione della platea dei lavoratoriinteressati non può coincidere automaticamente con quelliaddetti all'unità produttiva da sopprimere, senza una ulteriorespecificazione relativa alle mansioni effettivamente svolte e allaloro comparabilità con quelle dei lavoratori degli altri settori ounità dell'impresa (cfr. Cass. n. 13953 del 2015; Cass. n. 21015del 2015; Cass. n. 22672 del 2018; Cass. n. 21886 del 2020).Alla luce dei sopraesposti principi, recentemente ribaditi daCass. n. 18215/2024, ne consegue l'illegittimità della scelta inragione dell'impiego dei lavoratori da porre in mobilità in unreparto soppresso o ridotto, senza tener conto del possesso diprofessionalità equivalente a quella di addetti ad altri settoriaziendali.Nel caso sottoposto all’attenzione del Collegio è del tutto pacificala professionalità equivalente dei lavoratori non coinvolti dallaprocedura (come ribadito anche a pag. 8 e 9 della sentenza dellaCorte di appello).2. Ne consegue che, se la regola legale è che“l’individuazione dei lavoratori da licenziare” deve avvenireavuto riguardo al “complesso aziendale” nella sua interezza, alfine di restringere il campo in cui è delimitata la platea deilicenziandi, il datore di lavoro dovrà indicare nellacomunicazione ex art. 4, comma 3, della legge n. 223 del 1991,le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti di unadeterminata unità produttiva o settore aziendale, ma anche leragioni per le quali gli addetti alla unità o settore soppresso oridimensionato non possano essere utilizzati e comparati conNumero registro generale 15260/2025dipendenti del restante complesso aziendale, perché, adN umero sezionale 972/2026Numero di raccolta generale 11380/2026esempio, non svolgano mansioni fungibili con quelle di coloroData pubblicazione 27/04/2026che lavorano nel resto dell’azienda.2.1.Nella sentenza impugnata si afferma chiaramente che lacomunicazione di avvio della procedura non conteneva talispecificazioni (illustrate le ragioni del licenziamento collegatealla cessazione della commessa Telecom, non si è proceduto allacomparazione rispetto agli altri dipendenti impiegati in altresedi) e le censure di parte ricorrente si incentranosull’interpretazione del contenuto della comunicazione offertadai giudici di prime cure, con apprezzamenti di merito che, lungidal costituire errori di diritto, per quanto innanzi detto, devonoritenersi sottratti al sindacato in sede di legittimità.3. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.4.La regolazione delle spese di giudizio di legittimità segueil criterio della soccombenza, con liquidazione come indispositivo.5.Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processualeper il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., S.U. n.4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 200,00 per esborsi ed € 5500,00 per compensi professionali,oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore deldifensore della controricorrente. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delleNumero registro generale 15260/2025Numero sezionale 972/2026ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo uNnuimfiecroa dti ora ccolta generale 11380/2026Data pubblicazione 27/04/2026pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13,comma 1 bis, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 21 gennaio 2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]
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