Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1956
ECLI:EU:C:1956:9
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61955C0010
[OSCURATO:PERSONA] dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] dal francese
SOMMARIO
Pag.
I — Le conclusioni del ricorso
II — [OSCURATO:PERSONA] competenza
III — [OSCURATO:PERSONA] ricevibilità
Scadenza del termine
Acquiescenza
IV — [OSCURATO:PERSONA] del merito
Le conclusioni principali
Le conclusioni subordinate
— Irregolarità del periodo di prova
— Lo sviamento di potere
V — [OSCURATO:PERSONA] della soluzione proposta
In diritto
In fatto
VI — [OSCURATO:PERSONA] finali
VII — [OSCURATO:PERSONA], signori Giudici
,
In questa causa credo di potermi esimere dal cominciare con un' esposizione dei fatti e ciò non soltanto perchè essi sono stati ampiamente illustrati davanti a voi ed egregiamente riassunti nella relazione del Giudice relatore ma anche perchè la controversia riguarda in gran parte i fatti stessi e quindi farne ora una esposizione mi costringerebbe ad esprimermi sin dall'inizio su alcuni importanti elementi del processo.
I — [OSCURATO:PERSONA]
Mi limiterò a ricordare anzitutto le conclusioni della ricorrente. A questo proposito mi richiamerò alle «conclusioni scritte definitive» presentate il 16 agosto 1956 ai sensi dell'art. 45 del Regolamento della Corte e dopo compiuta l'istruttoria; tali conclusioni si limitano a precisare, senza mutarle nè ampliarle, le conclusioni contenute nel ricorso.
Esse tendono
in via principale
a far dichiarare dalla Corte che la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] «è stata assunta
in via permanente e definitiva
il 9 dicembre 1952 quale interprete traduttrice presso il Servizio linguistico (vecchia categorica 2) col trattamento annuo di 300.000,— fr.b. oltre all'indennità di residenza» e conseguentemente a far revocare la comunicazione dell'8 gennaio 1953 relativa ad un preteso periodo di prova perchè inficiata da eccesso di potere, sotto forma di sviamento di potere, per travisamento dei fatti o quanto meno, per errore di fatto;
—
nonchè a far «riconoscere alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] il diritto alla ricostruzione della carriera ed al conguaglio fra il già riscosso e quanto le sarebbe stato dovuto in base alla situazione economica corrispondente (con gli interessi legali)».
In via subordinata
le conclusioni tendono a far dichiarare dalla Corte «che la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] è stata regolarmente assunta
in prova
il 9 dicembre 1952 quale interprete traduttrice» alle stesse condizioni;
—
«che la prova è stata solo parzialmente ed insufficientemente assolta ma che ha avuto esito favorevole dopo ulteriori servizi resi nel campo linguistico»;
—
e conseguentemente revocare la comunicazione dell '8 gennaio 1953 relativa ad un periodo di prova incompleto ed insufficiente» in quanto viziata da travisamento dei fatti ecc… (seguono le stesse conclusioni di cui sopra sulla ricostruzione della carriera ed il conguaglio economico);
La ricorrente conclude infine a chè «in
ogni caso
» sia dichiarato nullo lo
pseudo contratto
del 12 ottobre 1953 perchè viziato nel consenso, per dolo ecc…
—
liquidato alla ricorrente il danno morale e poste a carico dell'[OSCURATO:PERSONA] le spese e gli onorari.
Come vedete signori, con queste conclusioni la ricorrente si pone esclusivamente nel
campo contrattuale.
Essa non vi chiede
di annullare
delle decisioni amministrative ma di
riconoscerne la nullità
in relazione agli impegni assunti nei suoi confronti, di definire l'esatta portata di tali impegni nonchè di riconoscerle il diritto alla ricostruzione della carriera e di assegnarle un indennizzo pecuniario affermando in tal modo che detti impegni furono violati.
II — [OSCURATO:PERSONA]
La materia su cui verte la causa e cui ho ora accennato, mi sembra un elemento sufficiente per ritenere fondata, nel caso in esame, la competenza della Corte ai sensi dell'art. 42 del Trattato secondo il quale «la Corte è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria inserita in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dalla Comunità o per conto di essa». Io penso che in ciò che la ricorrente ha denominato «lo pseudo contratto del 12 ottobre 1953» e che porta la sua firma, vi sia almeno una clausola cui essa riconosce valore ed è precisamente la seguente: «le controversie individuali cui potrà dar luogo l'applicazione delle clausole della presente lettera d'assunzione o dei regolamenti e delle decisioni che riguardano il personale, saranno deferite alla Corte di Giustizia». Tale contratto ha effetto retroattivo al 9 dicembre 1952 cioè al giorno in cui l'interessata è effettivamente entrata al servizio dell'[OSCURATO:PERSONA]. Si ritenga, come fa la ricorrente, che in detto giorno essa è stata assunta, fosse anche in via definitiva, come interprete traduttrice od al contrario, si pretenda, come fa l'[OSCURATO:PERSONA], che il 9 dicembre 1956 la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] è stata soltanto ammessa ad una prova, certo è che si tratta qui d'una controversia che ha tratto al carattere ed alla portata d'un vincolo contrattuale fra la ricorrente e l'[OSCURATO:PERSONA]; ma che tale vincolo vi sia è incontestabile; non può di conseguenza negarsi l'esistenza di una clausola compromissoria che attribuisce in proposito competenza alla Corte; nessuna delle parti lo ha del resto contestato.
III — [OSCURATO:PERSONA]
Chiarita così la questione della competenza vanno esaminate quelle sorte
sulla ricevibilità.
a)
L'[OSCURATO:PERSONA] eccepisce anzitutto che il
termine d'impugnazione era decorso.
Essa assume che il ricorso non è ricevibile perchè presentato ben oltre un mese dalla notifica all'interessata della decisione dell'8 gennaio 1953. Essa aggiunge che ciò sarebbe vero anche ove si ammettesse, come fa in ispecie il Consiglio di Stato francese, che la presentazione del ricorso gerarchico ha l'effetto di prorogare il termine di legge per la presentazione del ricorso giurisdizionale. Che infatti tale proroga interverebbe soltanto se il ricorso gerarchico venisse proposto nel termine di legge. Orbene, nella specie ciò non è avvenuto posto che il reclamo della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] alla Commissione amministrativa fu presentato ben oltre un mese dopo la notifica della decisione dell'8 gennaio 1953.
Quest'eccezione deve essere disattesa. Lo deve essere per una ragione molto semplice e cioè che né il contratto nè il Trattato nè alcuno dei protocolli o degli allegati, nè la Convenzione, contengono alcuna norma che fissi ai funzionari e dipendenti un termine perentorio per sottoporre alla Corte le contoversie riguardanti i loro rapporti con una qualsiasi delle Istituzioni della Comunità. L'[OSCURATO:PERSONA] si richiama all'articolo 33 del Trattato ed all'art. 39 dello Statuto. Orbene, l'art. 33 riguarda soltanto i ricorsi d'annullamento delle decisioni dell'[OSCURATO:PERSONA] introdotti dagli Stati membri, dal Consiglio, dalle imprese e dalle associazioni di imprese. L'art. 39 dello Statuto d'altro canto, dispone che il termine di un mese di cui l'art. 33 del Trattato si applica «ai ricorsi previsti dagli articoli 36 e 37 del Trattato»: si tratta qui dei ricorsi in materia di sanzioni pecuniarie a carico delle imprese nonchè di quelli in materia di turbamenti fondamentali e persistenti che riguardano gli Stati. evidente che un termine perentorio come quello dell'art. 33 non può essere applicato in via analogica. Del resto, ove siffatto termine fosse imposto, si tratterebbe di sapere se un dipendente contrattuale il quale, come la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], non chiede l'annullamento di una decisione amministrativa, potrebbe ciò nonostante far valere l'illegittimità di tale decisione anche qualora egli non l'avesse impugnata nel termine prescritto. Ma, lo ripeto, non vi è alcun termine di prescrizione dell'azione posto che la clausola compromissoria non lo prevede.
E' questa senza dubbio una grave lacuna perchè l'autonomia del diritto del Trattato ci vieta di applicare norme generali che vigono negli ordinamenti nazionali: si dovrà colmare tale lacuna inserendo idonee disposizioni nel Regolamento che la Corte dovrà adottare in applicazione dell'art. 58 dello Statuto del personale.
b)
La seconda eccezione di irricevibilità, tratta dall'acquiescenza, fa sorgere una delicata questione.
L'[OSCURATO:PERSONA] assume che la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] col comportamento avuto dopo la decisione dell'8 gennaio 1953 ha manifestato acquiescenza a tale provvedimento e che da questa deriva l'irrecevibilità di qualsiasi ricorso successivamente proposto contro detto provvedimento e ciò tanto in sede amministrativa quanto in sede contenziosa. A tal riguardo essa si richiama alla giurisprudenza ed alla dottrina italiana e germanica. Essa riconosce che la giurisprudenza francese è «esitante» (in verità la teoria dell'acquiescenza non è ammessa in Francia in materia di ricorsi per eccesso di potere) ma aggiunge che in ciò si deve vedere la contropartita dell'esistenza di termini perentori perchè in tale ipotesi si può sostenere che l'«acquiescenza» consiste soltanto nel fatto di lasciar decorrere il termine senza presentare ricorso.
Dal punto di vista giuridico questa tesi mi sembra esatta. La circostanza che, come abbiamo visto, nello stato attuale del diritto positivo della Comunità manchi un termine per questi ricorsi, riduce di certo il valore della teoria che vuol escludere la possibilità dell'acquiescenza nei rapporti giuridici fra l'amministrazione ed i suoi dipendenti: se questi han facoltà di contestare in qualsiasi tempo la validità degli atti amministrativi intervenuti nei loro riguardi, si deve pure ammettere che l'amministrazione dal canto suo ha diritto di far valere le circostanze atte a dimostrare che l'interessato ha accettato tali atti e che ha implicitamente rinunciato al diritto di impugnarli in sede giurisdizionale. Ciò dovrebbe ancor più facilmente ammettersi allorchè, come nella presente causa, il rapporto ha carattere contrattuale.
Non si deve tuttavia dimenticare che il rapporto che sorge fra il dipendente e l'amministrazione, anche se fondato su un contratto, ha un carattere speciale: si ritiene in generale si tratti di un «contratto di diritto pubblico» (tale espressione si trova testualmente nell'art. 42 del Trattato). Ciò vuol dire che l'amministrazione conserva talune prerogative di diritto pubblico nei confronti dei suoi dipendenti, anche se assunti in base ad un contratto, per il fatto che essi partecipano ad un pubblico servizio. Non intendo scendere ad un'esposizione teorica di questo problema già molto delicato in diritto interno (vedasi ad esempio in diritto francese un ottimo riassunto della questione: Duez et Debeyre, Droit administratif 1952 pag. 754) ed ancor più in diritto comparato. Insisto soltanto su un rilievo che traggo dal semplice buon senso e cioè che il pubblico funzionario, sia esso assunto in base a contratto od in altro modo, è soggetto a speciali obblighi nei confronti dell'amministrazione. Egli è tenuto ad ubbidire salvo a reclamare in seguito, secondo la vecchia formula valida tanto per i civili quanto per i militari (prescindo naturalmente dalla questione dell'ottemperanza ad ordini contrari alla legge penale od ai principi fondamentali della morale e del diritto). In altri termini e per dirla alla buona, lo Stato non è un datore di lavoro come gli altri: non vi è completa parità fra le due parti…
Da ciò consegue, a mio avviso, che si deve usare la massima prudenza nel trarre dal comportamento di un dipendente, anche se contrattualmente assunto, un' «acquiescenza» a determinati provvedimenti sebbene esso si sia astenuto dal reclamare o dall'esprimere riserve, come invece sogliono fare i privati a tutela dei loro interessi.
Sotto questo profilo, che valore possiamo attribuire al «comportamento» cui l'[OSCURATO:PERSONA] si richiama per dimostrare che vi è stata acquiescenza alla decisione dell '8 gennaio 1953?
Un valore molto dubbio certamente. Credo che a tal proposito i vari incarichi assegnati all'interessata nel 1953 non abbiano molta importanza: pool dattilografico, biblioteca, ecc. La stessa [OSCURATO:PERSONA] riconosce (controreplica pag. 20) che «si era promesso alla [OSCURATO:PERSONA] di migliorare la sua situazione». Certo è che si son fatti dei tentativi in questo senso e non si può farne rimprovero all'[OSCURATO:PERSONA] ma è altrettanto certo che la ricorrente non ha mai cessato di cercare da sola di ottenere una migliore sistemazione senza mai perder la speranza di ritrovare quella che aveva avuto all'inizio; comunque, nel fatto che essa abbia accettato i successivi trasferimenti dall'uno all'altro servizio non si può ravvisare un'acquiescenza al provvedimento dell'8 gennaio nè un'implicita rinuncia ad impugnare la legittimità di tale provvedimento.
Sorgono invece seri dubbi in merito al contratto del 12 ottobre 1953. In detto giorno infatti, la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha sottoscritto una «lettera d'assunzione per il periodo che va dal 9 dicembre 1952 (cioè dalla data in cui essa assunse servizio all'[OSCURATO:PERSONA] quale interprete traduttrice) all'8 dicembre 1953. Da questa lettera risulta l'assegnazione, «sino a nuovo ordine, alla Divisione del personale, del bilancio e dei servizi generali e della documentazione ed archivio» e vi si precisa: «durante tale periodo Lei fruirà di uno stipendio annuo di 2.200 Unità di conto dell'Unione Europea dei Pagamenti nonché di un'indennità di residenza pari al 25 % di detto stipendio». Posto che tale contratto aveva effetto retroattivo, non si dovrebbe forse ritenere che la ricorrente, accettando le condizioni da esso previste, in ispecie lo stipendio, avesse rinunciato ad ogni pretesa di carattere economico per il periodo di cui tratta vasi? Riconosco che lo si può ragionevolmente sostenere.
Io propendo però ad escluderlo. Emerge infatti dall'istruttoria che in quell'epoca, come del resto prima ed anche dopo, la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] non era soddisfatta della sua situazione. Ciò risulta da varie testimonianze ed in particolare da quella del dott. [OSCURATO:PERSONA] che nell'udienza del 15 maggio ebbe a dichiarare «Essa (la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]) ha sottoscritto il contratto quando io ero già direttore.
Ho insistito io stesso a tal proposito. In quell'occasione essa mi ha ancora detto che le erano state fatte promesse di darle un posto superiore
» (processo verbale, pag. 31 del testo italiano). Appare dunque ben chiaro che la ricorrente in quel momento conservava ancora la speranza di ottenere una migliore sistemazione. Ciò naturalmente non costituisce una prova che delle promesse in proposito le fossero state realmente fatte, e d'altronde che valore avrebbero potuto avere tali promesse e chi aveva veste per farle? Non ne risulta neppure provato che il contratto, come lo si pretende, sia inficiato da nullità per dolo o violenza. Io penso però che questi fatti bastino a far scartare la tesi secondo cui la firma di tale contratto (che era poi il primo a venir stipulato per iscritto e col quale si voleva regolarizzare la situazione amministrativa dell'interessata) comportasse acquiescenza al provvedimento dell'8 gennaio e la conseguente rinuncia ad impugnarlo.
IV — [OSCURATO:PERSONA]
E giungo così all'esame del merito, cioè in sostanza, a quello della legittimità della decisione dell '8 gennaio 1953.
Le conclusioni principali
La
prima questione
che le
conclusioni principali
del ricorso fan sorgere è quella delle condizioni in cui il 9 dicembre 1952 la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] è entrata al servizio dell'[OSCURATO:PERSONA]. Tre sono le alternative: fu essa, come asserisce,
definitivamente assunta
quale interprete traduttrice ed in tal caso la decisione dell '8 gennaio sarebbe di certo illegittima; o è stata soltanto ammessa ad un periodo di prova, come sostiene l'[OSCURATO:PERSONA], oppure assunta in prova per un mese (secondo tesi subordinata dell'[OSCURATO:PERSONA]) ? La nomina in via definitiva appare assolutamente insolita almeno per tali mansioni. Il signor Decombis, Segretario della Divisione del personale dell'[OSCURATO:PERSONA], in una sua dichiarazione del 9 agosto 1955 prodotta in atti, dichiara che «nel periodo in cui l'[OSCURATO:PERSONA] stava organizzando i suoi servizi, in genere si convocavano oralmente i collaboratori e si fissavano pure oralmente le condizioni in cui avrebbero prestato la loro opera», ed aggiunge che per gli addetti al servizio linguistico
veniva pattuito oralmente un periodo di prova di un mese.
Vi è in atti un'analoga dichiarazione del signor Kohnstamm, Segretario dell'[OSCURATO:PERSONA] incaricato in quell'epoca dei servizi del personale. Sarebbe quindi stato necessario fornire su questo punto la prova contraria. Questa però non è stata data: nessun impegno a tal riguardo è stato assunto dal Governo italiano; quand'anche l'avesse fatto esso non avrebbe impegnato l'[OSCURATO:PERSONA] ma sotanto le sua responsabilità nei confronti dell'interessata. Il richiamo alla teoria della
negotiorum gestio
, fatto in udienza, mi sembra molto azzardato. Nemmeno l'[OSCURATO:PERSONA] ha fornito prove in proposito. Ecco del resto, come la stessa ricorrente ha esposto il caso nel suo reclamo alla Commissione amministrativa: «il 9 dicembre un diplomatico della Legazione d'Italia mi presentò al revisore del gruppo italiano del Servizio linguistico dell'[OSCURATO:PERSONA]:
io fui assunta per il previsto periodo di prova
e fui messa al lavoro quale traduttrice». Un po' più oltre, lamentando di non esser stata avvertita prima che nei suoi confronti si prendesse il provvedimento impugnato, essa dice: «a tal proposito mi sembra che non si dovrebbero fare distinzioni fra i dipendenti che han già firmato un contratto
e quelli che stari compiendo il periodo di prova
». Dunque il 10 febbraio 1955, quando cioè presentò il suo reclamo alla Commissione amministrativa, la ricorrente non pensava ancora di contestare d'esser stata assunta per un periodo di prova: essa anzi lo riconosceva esplicitamente.
Non vedo proprio, dal punto di vista giuridico, quale interesse vi sia a stabilire se si trattò d'un'assunzione in prova o di un'ammissione ad un periodo di prova posto che trattasi di una dipendente assunta in base a contratto. Io penso che il concetto di assunzione in prova sia giuridicamente più esatto e che meglio corrisponda alle realtà: del resto l'espressione «stage» (assunzione in prova) ricorre per tre volte nella decisione della Commissione amministrativa sul reclamo dell'interessata. Vi si legge fra altro, che «l'[OSCURATO:PERSONA] non è legata dalla prima
proposta d'assunzione
fatta alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] dato che
il di lei stage ha avuto un esito
insufficiente». Così dunque, secondo gli intendimenti della stessa [OSCURATO:PERSONA], l'entrata in servizio della ricorrente era conseguita ad una «proposta d'assunzione» condizionata dall'esito favorevole d'un periodo di prova da compiere. La sua effettiva ed immediata entrata in servizio (che risulta dall'aver firmato il giorno stesso l'impegno di mantenere il segreto d'ufficio) deve far ritenere che la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha accettato la proposta d'assunzione ed in tal modo, seppure oralmente, si trovò concluso il contratto. La formula usata nella lettera dell'8 gennaio 1953 («le Sue attitudini non corrispondono alle esigenze del servizio e non è possibile
offrir — Le un contratto d'impiego
come traduttrice») non esclude affatto che un mese prima vi sia stata una
proposta orale
d'assunzione con periodo di prova.
Le conclusioni subordinate
Vanno ora esaminate le
conclusioni subordinate
che si fondano sui vizi che inficerebbero i
motivi
della decisione dell '8 gennaio 1953 così enunciati: «le Sue attitudini non corrispondono alle esigenze del servizio».
Nel ricorso si fanno valere a questo proposito due argomenti: si assume che il periodo di prova si è svolto irregolarmente ed inoltre che la decisione è inficiata da sviamento di potere.
Sull'irregolarità del periodo di prova.
La ricorrente non avrebbe avuto modo di dimostrare le sue capacità. In un mese le sarebbe stata affidata la traduzione di solo tre testi semplici che non richiedevano particolari conoscenze linguistiche nel campo giuridico, economico e tecnico: non era possibile all'Amministrazione giudicarla in base ad un esperimento così sommario.
Voi sapete come l'[OSCURATO:PERSONA] ribatte a questo argomento: essa insiste in primo luogo fermamente sull'insindacabilità della sua valutazione; in secondo luogo riconosce che durante tutto il mese di prova furono effettivamente affidate all'interessata tre od al massimo quattro traduzioni riguardanti testi semplici; essa aggiunge però che tali testi benchè non presentassero difficoltà, furono tradotti in modo non soddisfacente per cui era inutile affidare all'interessata traduzioni più importanti e più complesse. A sostegno del suo assunto e per provare
l'evidente incapacità
della ricorrente (pur affermando di non esservi tenuta) l'[OSCURATO:PERSONA] ha prodotto una sola di tali traduzioni non avendo potuto rintracciare le altre.
Questa questione va dunque esaminata in fatto ed in diritto.
In diritto
mi sembra si presenti in modo abbastanza semplice ove si riconosca che pone due distinti problemi:
1
o
quello dell'inidoneità dell'interessata ad adempiere alle sue mansioni. Non vi è dubbio che la valutazione dell'idoneità dipende in primo luogo dall'apprezzamento insindacabile dell'Amministrazione: mi sembra quindi inutile insistere su questo punto che è pacifico.
2
o
quello di stabilire se l'interessata è
stata messa in grado di dar prova delle sue capacità
durante il periodo all'uopo previsto. Su ciò invece può esercitarsi il controllo del giudice perchè si tratta di accertare se il periodo di prova si è svolto regolarmente e sinanco
se esso è stato compiuto.
Il Consiglio di Stato italiano ammette in tale ipotesi il controllo di legittimità (vedasi ad esempio la decisione 5 febbraio 1951 citata nella replica). Il compimento del periodo di prova è previsto dal contratto di cui esso costituisce un elemento. È certo previsto anzitutto nell'interesse dell'amministrazione che prima d'impegnarsi definitivamente intende legittimamente assicurarsi delle capacità del candidato; ma esso è previsto pure nell'interesse di chi aspira ad ottenere l'assunzione definitiva e cui non si può negare
arbitrariamente
tale vantaggio qualora soddisfi agli obblighi che gli sono imposti. Se dunque venisse accertato che per colpa dell'amministrazione, durante il periodo previsto il candidato non è stato messo in grado di dar prova delle sue capacità senza che in proposito gli si possa muovere alcun rilievo (ad esempio l'estrema ipotesi che non gli fosse affidato alcun lavoro), si dovrebbe riconoscere che l'amministrazione è venuta meno ai suoi obblighi contrattuali ed in tal caso essa non potrebbe negare l'assunzione definitiva guistificando il rifiuto
con la mancanza o l'insufficienza nell'interessato delle capacità richieste dalle esigenze del servizio.
In fatto
, la prima questione che si pone è quella di stabilire se il periodo di prova va considerato irregolarmente compiuto pel solo fatto che durante un mese furono affidate alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] solo tre o quattro traduzioni.
Osservo anzitutto che sembra assodato che le traduzioni furono soltanto tre; è ciò che la ricorrente assume e che risulta dal registro esibito. È inoltre pacifico che le traduzioni erano poco importanti per quantità e qualità.
Ritengo, signori, che qui vi sia, se non una prova, una seria presunzione a suffragio della tesi secondo cui l'interessata non sarebbe stata
posta in grado
di dar prova delle sue capacità e che pertanto il periodo di prova non si sarebbe regolarmente svolto: è ovvio che compiere alcune ore di lavoro nel corso di un mese non significa assolvere un periodo di prova di un mese. Si è detto, è vero, che nel mese di dicembre 1952 furono richieste al Servizio linguistico solo poche traduzioni. Io ho avuto la curiosità di consultare il registro del Servizio prodotto in causa ed ho potuto constatare che nel periodo che va dal 9 dicembre 1952 all'8 gennaio 1953 il numero totale delle pagine tradotte rappresenta in media un po' più di cento pagine per ogni traduttore (95 per quelli del gruppo italiano).
Credo dunque che la prova contraria offerta dall'[OSCURATO:PERSONA] non sia affatto inconferente o superflua: essa, a mio avviso, è anzi necessaria.
Questa controprova consisterebbe, come lo sapete, a dimostrare mediante una delle tre traduzioni
l'inidoneità manifesta
della ricorrente ad adempiere alle sue mansioni tenuto conto delle esigenze del servizio.
Stando così le cose, era quindi necessario: 1
o
pronunciarsi sull'autenticità del documento che la ricorrente ha impugnato di falso almeno nel senso che, a quanto afferma, essa non lo avrebbe redatto: la ricorrente cioè si sarebbe limitata ad apportare, solo per esercitarsi, alcune correzioni manoscritte su una brutta copia dattiloscritta redatta da altra persona (che essa del resto non nomina); 2
o
nell'ipotesi in cui tali affermazioni della ricorrente fossero riconosciute inesatte, incaricare un perito di accertare la
qualità della traduzione
posto che questo è l'unico mezzo rituale per porre il giudice in grado di valutare la prova contraria offerta dall'[OSCURATO:PERSONA]. Ciò mi era sembrato tanto più necessario in quanto dei cinque errori che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva segnalati come particolarmente gravi in tale lavoro, uno riguardava la traduzione di «néerlandais» con la parola italiana «neerlandese» parola questa che secondo la convenuta (controreplica pag. 61) «non esiste in italiano» ed avrebbe dovuto esser tradotta con «olandese». Orbene, avendo avuto la curiosità di aprire un dizionario quale fu la mia sorpresa nel trovarvi la parola «neerlandese»! Era quindi indispensabile procedere ad una perizia e sono grato alla II Sezione, incaricata dell'istruttoria, di averla disposta.
a)
Per quanto riguarda ciò che a torto si è chiamato la «contestazione di autenticità» voi sapete che nelle sue ultime conclusioni la ricorrente ha dichiarato rinunciare a tale contestazione e di considerare «giuridicamente veridiche» le tre traduzioni attri buitele (ivi compresa quella di cui trattasi). Essa ha pertanto dichiarato di accettare la perizia «al fine di desumere la non idoneità tecnica e linguistica del revisore [OSCURATO:PERSONA] di pronunciare un giudizio sulla traduzione [OSCURATO:PERSONA]». Orbene signori, qui non si tratta di valutare la capacità del revisore ma quella della traduttrice. D'altronde la ricorrente prima di giungere a questa conclusione ha fatto una lunga esposizione in cui ha affacciato varie ipotesi dalle quali appare che essa non accetta come vera in fatto la tesi dell'[OSCURATO:PERSONA] secondo cui trattasi di una traduzione realmente affidata all'interessata per ragioni di servizio e da lei eseguita e consegnata. Dobbiamo dunque pronunciarci in proposito.
Ciò è facile del resto: la documentazione prodotta dall'[OSCURATO:PERSONA] dimostra irrefutabilmente e quasi materialmente che il documento di cui trattasi rappresenta in fatto la traduzione italiana di un testo francese eseguita dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e riveduta dal dott. [OSCURATO:PERSONA], testo che si era chiesto al Servizio linguistico di far tradurre nelle altre tre lingue della Comunità e che per la versione in italiano era stato affidato alla ricorrente. L'indagine testimoniale non poteva smentire e non ha infatti smentito quanto emerge dalla documentazione esibita.
b)
E veniamo ora alla qualità della traduzione che è stata valutata dal perito Bedarida, professore della Sorbona.
Ricorderò che nell'ordinanza con cui disponeva la perizia, la II Sezione così si esprimeva: «È disposta una perizia al fine di accertare, a prescindere dalle correzioni apportate dal revisore, il valore della traduzione contenuta nel documento esibito nella presente causa ed allegato sub 10 alla controreplica, tenendo conto del termine di due ore impartito al servizio linguistico per fornire la traduzione nonchè del carattere delle mansioni normalmente assegnate al traduttore e che comportano di aderire il più possibile al testo originale». Ricorderò pure che in virtù di una particolare disposizione della citata ordinanza al perito fu rimessa una copia del documento su cui figuravano le correzioni apportate a mano dalla ricorrente, «ad esclusione di ogni altra correzione», cioè senza quelle fatte dal revisore e di cui il perito non ha avuto conoscenza.
Signori, il perito ha eseguito il suo incarico esattamente nel modo che gli era stato richiesto.
Egli ha rilevato un certo numero di errori di ineguale portata. Secondo lui il più grave riguarda la seguente frase: «Dès que l'expérience des faits aura démontré ce
quelle
doit être nous informerons nos abonnés de la
cadence
a laquelle paraîtra le [OSCURATO:PERSONA] de la Communauté». La traduttrice non ha compreso che il pronome «elle» si riferiva al sostantivo «cadence» benchè questo sia posto dopo il pronome.
Il perito ha ancora rilevato i seguenti errori:
1
o
«Dès que l'experience des faits aura démontré…» (frase già citata) è stato tradotto con l'espressione che significa «après que l'expérience des faits, ecc…»;
2
o
(Ancora nella stessa frase) : la parola «cadence» è stata tradotta con «termine» che in francese corrisponderebbe a «terme»;
3
o
«Souscrit» (riferendosi ad un abbonamento) è stato tradotto con «firmato» che in francese corrisponde a «signè»; il termine proprio è «sottoscritto».
Qui devo citare ciò che osserva il perito: «La scelta di “firmato” sembra tanto più strana in quanto la stessa traduttrice manifesta una particolare cura della purezza della lingua italiana. Essa va lodata ad esempio, per aver tradotto la parola “experts” con “periti”, più tradizionale di “esperti” espressione questa adottata di recente come sostantivo per influenza dell'inglese e del francese» ;
4
o
«Règlements» è stato tradotto con «norme» anzichè con «regolamenti»: il perito osserva che quest'ultima espressione è più concreta e più amministrativa di «norme». Devo dire che le spiegazioni date in proposito dalla ricorrente in una delle sue memorie hanno forse un certo valore per quanto ha tratto alla critica del testo originale, ma esse non mi hanno convinto per ciò che riguarda la traduzione;
5
o
«Autrement dit», nel senso di «c'est-à-dire» è stato tradotto con «nominati altrimenti» anzichè con «cioè a dire» o più semplicemente «cioè». Si trattava d'indicare il contenuto di una delle tre parti della [OSCURATO:PERSONA] e la frase da tradurre era «Textes purement juridiques, autrement dit, décisions, règlements etc…»;
6
o
«Première manifestation d'unité européenne» tradotto con «prima manifestazione di
una
unità europea»;
7
o
La frase «de prendre chaque jour plus de réalité» è stata tradotta con «di essere ogni giorno più
aggiornata
» il che corrisponderebbe in francese a «mettre à jour» o «ajourner».
8
o
È infine stata omesso un intero rigo.
Dopo aver così analizzati gli errori commessi, il perito dice: «A queste osservazioni di dettaglio vanno aggiunte delle considerazioni d'insieme.
Anzitutto gli errori più gravi si riscontrano verso la fine della traduzione. Ciò può essere dovuto al fatto che alla traduttrice è mancato il tempo. A questo proposito sarebbe importante chiarire il seguente punto: Nelle due ore assegnate alla traduttrice per terminare il suo lavoro doveva essa anche dattilografare il testo italiano? In caso affermativo sarebbe giusto dedurre dal tempo totale assegnato per la traduzione quello necessario a trascrivere il testo. La trascrizione a macchina potrebbe spiegare fino ad un certo punto l'omissione già segnalata di un intero rigo del testo originale.
D'altro canto, se nel servizio di traduzioni della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio vi sono uno o più revisori, si può anche ammettere che l'autore della traduzione di cui trattasi ritenesse dover eseguire una traduzione quasi materiale e meccanica e che altra persona l'avrebbe in seguito e con più comodo corretta e perfezionata.
Nell'una e nell'altra ipotesi vi son qui degli elementi che a mio avviso scemano la responsabilità della traduttrice ed attenuano la portata delle imperfezioni del lavoro che mi si è chiesto di esaminare e valutare».
A me sembra che sul secondo punto il perito vada un po' oltre: la circostanza che vi è un revisore non esenta il traduttore dalla sua responsabilità per quanto concerne l'esattezza della traduzione. In altre parole, ove gli errori rilevati dal perito riguardino il significato del testo e non già l'eleganza del linguaggio o lo stile, non si può ammettere che il fatto di esservi un revisore attenui la responsabilità del traduttore.
La prima osservazione riguarda invece un punto importante cioè quello di stabilire se era sufficiente il tempo di cui la ricor rente ha effettivamente disposto. Quanto tempo ha avuto? È certo difficile stabilirlo con esattezza. Dalle precise annotazioni del registro sappiamo che il documento da tradurre fu rimesso al Servizio linguistico alle 11 e la traduzione doveva essere pronta per le 13. Sappiamo pure che lo fu soltanto alle 13,30, cioè con mezz'ora di ritardo ma sappiamo altresì che le traduzioni dello stesso documento in olandese ed in tedesco, e che dovevano essere pronte per la stessa ora, sono state consegnate l'una alle 14 e l'altra alle 14,30. Ove si tenga conto che nel tempo assegnato dovevano essere compiute cinque operazioni (redazione della bozza ad opera della traduttrice, dattilografia di tale bozza, correzione del dattiloscritto a cura della traduttrice, revisione da parte del revisore e dattilografia del testo corretto), il tempo assegnato per un documento di due pagine, se anche non di notevole difficoltà, era probabilmente troppo ristretto. È anche possibile che il revisore italiano, più rispettoso dell'orario che non i suoi colleghi tedesco ed olandese, abbia spontaneamente preso il testo prima che la traduttrice avesse finito di rivederlo — ciò che spiegherebbe il rilievo del perito sulla circostanza che gli errori più gravi si riscontrano nella seconda pagina in cui figura una sola correzione fatta di mano della ricorrente.
Ciò detto, bisogna ora risolvere il seguente quesito: il documento prodotto dalla convenuta e sul quale la perizia ci ha dato ogni chiarimento, rivela
di per sè
nella [OSCURATO:PERSONA] l'inidoneità alle mansioni di traduttrice con
evidenza tale
che l'[OSCURATO:PERSONA] abbia potuto astenersi dall'affidarle altri lavori più complessi senza con ciò venir meno ai suoi obblighi relativamente al periodo di prova? Signori, se si tien conto del carattere e delle esigenze del servizio che si trattava di espletare, in quanto all'esattezza ed alla rapidità, nel periodo febbrile della organizzazione degli uffici, periodo in cui l'[OSCURATO:PERSONA], costrettavi dai termini imposti dal Trattato, doveva curare la sua organizzazione ed al tempo stesso istituire il mercato comune, riconosco si possa essere indotti a rispondere con l'affermativa. Tuttavia, ponendo mente a quanto ho detto or ora ritengo che un giudizio negativo non si poteva basare su questo solo ed unico esperimento; ritengo pertanto che il periodo di prova non è stato regolarmente compiuto.
Ad ogni buon fine dobbiamo ancora esaminare
il mezzo di sviamento di potere:
il vero motivo della decisione dell'8 gennaio 1953 con cui la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] fu allontanata dal Servizio linguistico sarebbe stato l'intento del revisore italiano di mettere un suo amico al posto della [OSCURATO:PERSONA], amico che l'[OSCURATO:PERSONA] ha creduto dover indicare nominativamente: trattasi del dott. [OSCURATO:PERSONA] che è stato effettivamente assunto al Servizio linguistico dell'[OSCURATO:PERSONA] subito dopo la partenza della ricorrente.
Affronto qui un lato particolarmente spiacevole di questa causa: intendo esprimermi senza passione ma anche senza possibilità di equivoci.
Voglio anzitutto eliminare dalla discussione il contrasto sorto fra le parti sulla circostanza se il [OSCURATO:PERSONA] venne o non venne a Lussemburgo nel dicembre 1952: secondo la ricorrente egli vi sarebbe venuto in quell'epoca per tentare di ottenere un impiego presso la Comunità. Non essendo riuscito a farsi assumere alla Corte di Giustizia avrebbe tentato presso l'[OSCURATO:PERSONA] e per trovargli un posto, il suo amico dott. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe provocato la decisione di non assumere definitivamente la ricorrente. L'[OSCURATO:PERSONA] contesta sinanco che il [OSCURATO:PERSONA] sia venuto a Lussemburgo nel dicembre ed ha persino offerto di esibire il suo passaporto del predetto sul quale, secondo lei, sarebbero apposti i timbri della dogana con la data del passaggio della frontiera a Thionville (che sarebbe avvenuto nel gennaio del 1953 e non nel dicembre del 1952).
Signori, l'esibizione del passaporto non proverebbe nulla perchè è ben noto che in quell'epoca molto spesso la polizia ometteva il timbro d'entrata per gli italiani che giungevano nel Granducato, ma per di più il fatto non ha rilevanza perchè non vedo come da esso si potrebbe ricavare una prova sull'asserita collusione: questa avrebbe potuto aver luogo nel mese di dicembre sia che l'interessato stesse a Roma sia che fosse venuto a Lussemburgo. Ecco perchè del resto, la II Sezione non ha voluto estendere l'istruttoria a questa circostanza.
Ciò detto, sono emersi i seguenti fatti:
1
o
Quello (e ne ho già parlato) della simultanea partenza della ricorrente dal Servizio linguistico e dell'arrivo del [OSCURATO:PERSONA] a detto servizio;
2
o
Quello di esser state entrambe le decisioni prese su proposta del dott. [OSCURATO:PERSONA], revisore del gruppo italiano;
3
o
Il fatto che il dott. [OSCURATO:PERSONA], caposervizio, non conoscendo abbastanza l'italiano, si fidò nei due casi del revisore, cioè sia per quanto riguarda l'inidoneità della [OSCURATO:PERSONA] sia in merito all'idoneità del [OSCURATO:PERSONA];
4
o
L'esser stato il [OSCURATO:PERSONA] assunto
in sostituzione della [OSCURATO:PERSONA].
Nella controreplica (pag. 44) l'[OSCURATO:PERSONA] lo nega o per lo meno pretende che non era necessario privare la [OSCURATO:PERSONA] del suo impiego per poter assumere il [OSCURATO:PERSONA]. Ciò è perfettamente esatto
in diritto
posto che non vi erano ruoli organici e non era quindi necessario render vacante un posto per assumere un nuovo dipendente. Ma
in fatto
si trattò bene di una sostituzione. Ciò emerge dalle dichiarazioni rese in istruttoria dallo stesso dott. [OSCURATO:PERSONA], caposervizio (processo verbale d'udienza 15 maggio 1956, testo italiano pagg. 21 e 22) e che cito testualmente:
«domanda posta dal Presidente:
Vi sono fatti o circostanze che dimostrano — o possono dimostrare — che la ricorrente sarebbe stata allontanata dal suo impiego perchè il revisore del gruppo italiano voleva sostituirla con un suo amico?
Il teste risponde:
quando risultò che la ricorrente non rispondeva alle esigenze,
ho pensato con chi potevo sostituirla.
Io non conoscevo alcun traduttore di lingua italiana e mi sono rivolto al signor [OSCURATO:PERSONA] chiedendogli se egli conoscesse qualcuno. Da quanto ricordo, il signor [OSCURATO:PERSONA] non mi aveva menzionato il [OSCURATO:PERSONA] prima di allora.
Su domanda'del Giudice relatore il teste dichiara:
Non avevo in riserva alcun traduttore italiano.»
5
o
Infine, ultimo punto, la ricorrente afferma che il suo successore non era qualificato per fare il traduttore; ecco ciò che essa ha dichiarato nel procedimento scritto:
a)
Nel
ricorso
a pag. 2, afferma che allontanata lei «(che conosce quattro lingue) fu assunto al suo posto l'amico del revisore sebbene non fosse qualificato traduttore (ma ufficialmente dichiarato traduttore dal francese e dall'inglese). Ottenuto senza alcun esame il contratto di agente, il nuovo arrivato viene poi trasferito, ed in qualità di caposervizio ad un ufficio di nuova istituzione (conferenze)».
b)
Nella replica (pag. 30) essa dice: «Che cosa avrebbe fatto (il dott. [OSCURATO:PERSONA]) se avesse saputo — firmando la lettera d'assunzione del [OSCURATO:PERSONA] come traduttore dal francese e dall'inglese in italiano — ed era pur notorio che il [OSCURATO:PERSONA] conosceva allora il francese assai mediocremente e addirittura sconosceva quasi del tutto l'inglese?»
c)
Nella comparsa conclusionale (pag. 12) la ricorrente afferma: «Le conoscenze linguistiche del [OSCURATO:PERSONA] erano notoriamente assai scarse, tanto da esser egli costretto a tradurre sempre in coppia e da venir trasferito — appena il dott. [OSCURATO:PERSONA] assunse la direzione del personale — ad altro servizio.»
Ecco quanto la ricorrente ha affermato su questo punto senza esser contraddetta dall'[OSCURATO:PERSONA].
Stando così le cose, si può ritener provato lo sviamento di potere?
Signori, io penso che collegando tra loro i cinque elementi di fatto che ho ora richiamati ne emerge un valido principio di prova sulla sussistenza dello sviamento di potere. Penso però che la prova stessa non sia stata raggiunta.
Infatti,
non si tratta qui di accertare la legittimità della nomina del [OSCURATO:PERSONA]
ma di giudicare della regolarità dell'allontanamento della [OSCURATO:PERSONA].
È
possibile
, non vi è dubbio, che la vera ragione, il movente determinante della decisione di allontanare la ricorrente sia stato il desiderio di sostituirla con un amico del revisore; ma ciò non è certo. In altre parole, la circostanza che il revisore abbia
approfittato
della partenza della [OSCURATO:PERSONA] per proporre l'assunzione di un suo amico
non prova
che il vero motivo dell'allontanamento sia stato l'intento di favorire tale assunzione: non si può presumere che un funzionario agisca in tal modo e non vi è, nella specie, alcuna ragione di farlo.
Tuttavia, signori, un rilievo s'impone. Ho accennato poco fa alle particolari esigenze del servizio in quell'epoca e su ciò si è insistito nel corso dell'istruttoria. Orbene, non si può contestare che il comportamento dell'amministrazione dimostri che in quella stessa epoca essa aveva in fatto un concetto «un po' elastico» di tali esigenze del servizio. Ecco perchè i fatti su cui mi sono soffermato mi sembrano costituire un ulteriore motivo di esercitare un controllo rigoroso ed obbiettivo sulla regolarità del periodo di prova. Io vi propongo dunque, in definitiva, di dichiarare che il periodo di prova della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] non si è svolto regolarmente.
V — [OSCURATO:PERSONA]
Signori, se aderirete alla soluzione che il vostro Avvocato Generale vi indica dovrete trarne le conseguenze.
Ne sorgono alcuni delicati problemi in diritto ed in fatto.
In diritto
In diritto non dobbiamo dimenticare che siamo in campo contrattuale, ma trattasi d'un contratto di diritto pubblico. Secondo la teoria generale dei contratti in diritto civile, vale il principio che l'inadempienza di una delle parti ai suoi obblighi non comporta la risoluzione di diritto del contratto ma consente all'altra parte di pretenderne l'adempimento se questo è possibile (in Francia, art. 1184 del Codice civile). Credo che questa norma viga in tutti i nostri paesi. Ma per quanto riguarda i
contratti di lavoro
(sempre in diritto privato) la situazione non è dappertutto identica. Così in materia di controversie individuali di lavoro, la giurisprudenza francese non ha mai voluto ammettere che il dipendente licenziato a torto venga reintegrato: la illegale risoluzione del contratto fa soltanto sorgere il diritto a risarcimento. Tale giurisprudenza del resto, è criticata (vedasi Durand, Traité de droit du travail, 1950 T. II p. 903). Per le controversie collettive invece i fori arbitrali cui è demandato di risolverle si sono valsi dei loro poteri per disporre la riassunzione. Afferma il Durand che si è diversamente proceduto soltanto per i dipendenti con funzioni direttive, strettamente legati all'esercizio delle prerogative padronali ed i quali non possono esser mantenuti nell'azienda una volta che più non riscuotono la necessaria fiducia.
[OSCURATO:PERSONA] la norma generale sui contratti che consente a ciascuna parte di costringere l'altra ad adempiere ai suoi obblighi è in linea di principio applicabile ai contratti di lavoro: Il dipendente licenziato può pretendere la sua riassunzione in forza d'una pronuncia che dichiari illegittimo il licenziamento e, di conseguenza, che il contratto d'impiego non è stato risolto. Il dipendente ed il datore di lavoro possono tuttavia opporre che è
moralmente impossibile
, al primo di riprendere il lavoro ed al secondo di continuare con il dipendente una collaborazione utile all'impresa. Solo quando motivi di tal fatta siano invocati ed ammessi dal tribunale, questo dichiara risolto il contratto di lavoro nonostante l'illegale licenziamento e condanna il datore di lavoro al versamento di un indennizzo.
In Italia il diritto comune dei contratti è completamente analogo a quello francese: l'art. 1453 del codice civile italiano, salvo qualche sfumatura, sancisce la stessa norma dell'art. 1184 del codice civile francese. Il contratto di lavoro è invece sottoposto a norme speciali di cui una prevede che un collegio arbitrale (competente in caso di licenziamento per motivi disciplinari) può tenere in vita il contratto nonostante il contrario volere del datore di lavoro qualora il licenziamento sia in'giustificato (Mazzoni e Grechi, diritto del lavoro, Bologna 1951, pag. 207).
[OSCURATO:PERSONA] la situazione è analoga a quella della Francia.
Passiamo ora al diritto pubblico. Non vedo perchè non si dovrebbe qui applicare la teoria generale dei contratti, ammettere cioè, almeno in linea di principio, che ciascuna delle parti possa pretendere dalla controparte l'adempimento degli obblighi contrattuali qualora non vi osti un'impossibilità giuridica o materiale. Tutt'al contrario; tale diritto non è infatti che la trasposizione in materia contrattuale del diritto ad esser reintegrati che per i funzionari di ruolo normalmente consegue all'annullamento del provvedimento che li abbia licenziati o revocati: ciò che permette la legge, su cui poggia lo stato giuridico dei funzionari, deve permetterlo pure il contratto che fra le parti ha forza di legge. Ho tuttavia detto «in linea di principio»: si potrebbe infatti ammettere un'eccezione per determinati impieghi, perchè molto elevati nella gerarchia o perchè comportano una diretta collaborazione con l'autorità superiore; ritroviamo qui quell'elemento della «fiducia necessaria» cui, come abbiamo visto, si è informata la giurisprudenza francese in materia d'arbitrato. Rilevo del resto che le amministrazioni di frequente ricorrono ad un contratto per provvedere a tali posti e cioè al fine di render più agevole l'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego e di far cessare una collaborazione che può essersi rivelata impossibile.
In fatto
Se passiamo ora all'applicazione va da sè che il caso in esame non rientra nell'ipotesi cui ho accennato. Dopo aver riconosciuto che il periodo di prova si è svolto irregolarmente e che la decisione che vi ha posto fine è illegittima, la soluzione consiste ad ordinare che il contratto verbale concluso il 9 dicembre 1952 fra l'[OSCURATO:PERSONA] e la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]
riceva ora esecuzione, facendosi compiere alla predetta un periodo di prova di un mese al Servizio linguistico.
Beninteso, terminato tale periodo di prova e quale ne sia l'esito, la situazione della ricorrente dovrà esser riesaminata definita in base al recente Statuto ed in conformità a quanto esso dispone.
Resta la questione del
risarcimento del danno per il periodo trascorso.
Io penso a tal proposito che non sia il caso di ordinare la «ricostruzione della carriera» come vi è stato chiesto. Tale ricostruzione che avrebbe effetto retroattivo, troverebbe a mio avviso una giustificazione legale solo nei confronti di funzionari di ruolo che ottengano l'annullamento d'una decisione che li abbia revocati dall'impiego o licenziati: in tale ipotesi ciò sarebbe la conseguenza dell'effetto retroattivo della decisione d'annullamento e della finzione giuridica per cui si presume che l'interessato non ha mai abbandonato il suo impiego. Qui sta la differenza essenziale tra la situazione di un dipendente di ruolo e quella di un dipendente contrattualmente assunto; il contratto, senza alcun dubbio, non ha mai cessato di esistere ma gli obblighi che ne derivano ove non vi sia adempiuto, devono attualmente trovare esecuzione: non si può adempiere retroattivamente ad un'obbligazione. D'altronde il contratto non dava diritto ad una carriera nè alla stabilità dell'impiego ma soltanto legittima aspettativa ad ottenerle (sentenza Kergall). Infine il diritto a vedere ricostruita la carriera, anche per un funzionario cui si applichi lo Statuto, sorgerebbe comunque dal momento del suo passaggio in ruolo cioè dopo il compimento del previsto periodo di prova il quale dovrebbe anzitutto venir regolarmente assolto e poi avere esito favorevole. Per quanto riguarda il diritto ad un conguaglio di stipendio, pure richiesto dalla ricorrente, tale diritto non sussiste per le ragioni or dette ed anche per un'altra ragione, (valida questa per tutti i dipendenti, anche per quelli cui si applica lo Statuto): la mancanza del «servizio prestato».
Può quindi trattarsi soltanto d'un risarcimento pel danno patito.
E quale può esserne l'importo?
È certo difficile valutarlo e penso che lo si dovrebbe fare prescindendo dall'esito che avrà il periodo di prova ancora da compiersi, esito che non possiamo attendere di conoscere: si tratta d'altronde di risarcimento che riguarda soltanto il passato.
A questo proposito, signori, ritengo di non poter far meglio che rimettermi alla vostra prudenza come già fece il mio collega Roemer nella causa Kergall in cui pure vi era un notevole elemento d'incertezza.
Mi limiterò a qualche rilievo sul comportamento della ricorrente e su quello dell'amministrazione. Questa, che avrebbe potuto licenziare definitivamente la ricorrente, ha fatto di tutto per trovarle altri impieghi adatti alle sue attitudini e lo ha fatto con perseveranza. È lecito pensare che essa non ha agito così soltanto per filantropia ma perchè ha sentito quanto erano spiacevoli le circostanze in cui l'interessata venne sostituita da altri al Servizio linguistico. Mi sembra tuttavia si possa in ciò ravvisare un elemento atto ad attenuare, entro certi limiti, la colpa dell'amministrazione e conseguentemente, la responsabilità.
Per quanto riguarda la ricorrente, non sembra che essa abbia fatto notevoli sforzi per ottenere presso l'[OSCURATO:PERSONA] una situazione migliore, nei limiti almeno in cui certe possibilità le furono offerte. Essa si è infatti opposta alla sua assegnazione alla Direzione dei problemi del lavoro che probabilmente le offriva possibilità di miglioramento; tale assegnazione poi non era incompatibile col suo reclamo alla Commissione amministrativa. «Aiutati che Dio t'aiuta» dice il proverbio. Sta in voi, signori, di valutare se ed in quale misura, questa condotta dell'interessata possa attenuare la responsabilità dell'amministrazione.
VI — [OSCURATO:PERSONA]
Prima di terminare consentitemi di dire poche parole che escono dal campo giuridico e processuale.
Al termine dell'ultima udienza l'egregio patrono della ricorrente ha rievocato la situazione materiale e sopratutto morale della sua cliente pronunciando parole che ci hanno commosso. Da parte sua il rappresentante dell'[OSCURATO:PERSONA] ha in sostanza dichiarato che ove s'uscisse dal campo giuridico, egli non avrebbe avuto più nulla da dire e che gli restava solo di rassegnarsi a priori a perdere la causa.
Egli aveva infatti pienamente ragione per quanto riguarda il processo. Ma ora si tratterà di dare esecuzione alla vostra sentenza. Se come vivamente lo desidero, voi adotterete una soluzione il cui scopo essenziale sia quello di rimettere le parti nella situazione in cui si trovavano originariamente, vorrei che questo secondo esperimento probatorio si svolga con piena lealtà e che l'una e l'altra parte dimentichi tutto ciò che contribuirebbe ad avvelenare la questione. So che a tal proposito non faccio appello invano ai rappresentanti dell'[OSCURATO:PERSONA]. Essi — e ne han già dato prova — hanno perfetta coscienza dei compiti di una pubblica amministrazione la quale, lungi dall'essere un cieco meccanismo, ha il dovere più di qualsiasi altro datore di lavoro di agire in modo giusto e non solo legittimo, onesto e non soltanto legale ed infine umano oltre che sociale. Ciò è richiesto dall'autorità che le è stata legalmente conferita e che, a dir vero, esiste solamente a tal prezzo.
Vorrei pure che la ricorrente faccia dal canto suo uno sforzo per liberarsi da una certa mania di persecuzione che sembra averla oppressa — so però che in ciò ha molte scusanti — e vorrei che fidente nella saviezza e nell'imparzialità dei suoi superiori, essa accetti senza timori e recriminazioni l'esito del nuovo periodo di prova anche se questo, malauguratamente, dovesse esserle sfavorevole.
VII — [OSCURATO:PERSONA]
Io pertanto così concludo:
—
sia annullata la decisione dell '8 gennaio 1953 nonchè la decisione della Commissione amministrativa che l'ha confermata;
—
sia data esecuzione al contratto verbale del 9 dicembre 1952 facendosi compiere alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] un periodo di prova di un mese come traduttrice presso il Servizio linguistico dell'[OSCURATO:PERSONA] ed al termine di tale periodo, quale ne sia l'esito, venga regolata la posizione della ricorrente tenendosi conto delle disposizioni dello Statuto del personale della Comunità, ora vigente;
—
sia assegnato alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] un indennizzo per il danno subito a seguito del ritardo con cui l'[OSCURATO:PERSONA] ha adempiuto agli obblighi contratti nei di lei confronti, indennizzo per la cui liquidazione mi rimetto alla saviezza della Corte;
—
siano respinte tutte le altre conclusioni del ricorso;
—
siano poste a carico dell'[OSCURATO:PERSONA] la spese di causa ad eccezione di quelle relative alla contestazione dell'autenticità dei documenti, che saranno sopportate dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].