CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2022
Cassazione n. 11486/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0050FMR) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova confermava la decisione resa dal Tribunale di Genova all'esito del giudizio abbreviato e appellata dell'imputato, la quale, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata e ritenuta la continuazione, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di tre anni di reclusione e 6.000 euro di multa per i delitti di cui all'art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cpv. cod. pen., stimato eccessivo.t. (4244 AA) el; 3. Il ricorso è inammissibile in quanto le censure afferiscono al trattamento sanzionatorio, il quale è sorretto da un apparato argonnentativo adeguato, immune da violazioni di legge e privo di profili di illogicità manifesta. 4. Invero, premesso che, avendo i giudici di merito ritenuto la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, ai sensi dell'art. 81, comma 4, cod. pen. l'aumento di pena per la continuazione non può essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, la Corte di merito ha giustificato l'aumento della metà ex art. 81 cpv. cod. pen. in considerazione delle circostanze oggettive e soggettive del fatto, vale a dire il rinvenimento di 980 gr. lordi di hashish, pari a 7.500 dosi medie, e di gr. 12 lordi di cocaina, sufficienti per 72 dosi medie, da cui la Corte di merito ha desunto l'inserimento del Samlal un ruolo non minimale nell'ambiente del narcotraffico. Si tratta di una valutazione di fatto non manifestamente illogica, che non è sindacabile in sede di legittimità. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. L P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/03/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] C rbetta Giovanni