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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20279/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA], così come qualificato dalla Corte di appello di Firenze, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze ilkoimw. .---242.11. , con cui l'imputata era stata condannata alla pena di 500,00 euro di ammenda, per il reato di cui all'art. 660 cod. pen., commesso a Lastra di Signa tra il giugno del 2023 e il 12 aprile 2016.

Ritenuto che l'impugnazione è stata proposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che, al momento della presentazione dell'appello, non era abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

Ritenuto che il ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], risultando presentato da un difensore sprovvisto di legittimazione processuale, relativamente alla proposizione del ricorso per cessazione, impone l'emissione di una declaratoria di inammissibilità, per effetto del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), e 613 cod. proc. pen.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA], così come qualificato dalla Corte di appello di Firenze, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze ilkoimw. .---242.11. , con cui l'imputata era stata condannata alla pena di 500,00 euro di ammenda, per il reato di cui all'art. 660 cod. pen., commesso a Lastra di Signa tra il giugno del 2023 e il 12 aprile 2016. Ritenuto che l'impugnazione è stata proposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che, al momento della presentazione dell'appello, non era abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. Ritenuto che il ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], risultando presentato da un difensore sprovvisto di legittimazione processuale, relativamente alla proposizione del ricorso per cessazione, impone l'emissione di una declaratoria di inammissibilità, per effetto del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), e 613 cod. proc. pen. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 m
Sentenza Cassazione n. 20279/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris