CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32752/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A N. 18825/2005 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione degli artt. 333, comma 2, 337 e 122 cod. proc. pen. in relazione al mancato accoglimento della censura difensiva riguardante la mancanza della condizione di procedibilità dovendo la que- rela presentata da [OSCURATO:PERSONA] considerarsi nulla e con un secondo mo- tivo mancanza di motivazione con particolare riferimento alle testimonianze rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con conseguente travisamento della prova. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Il secondo profilo di doglianza, poi, è volto a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 2.1. Quanto alla questione in ordine alla validità della querela, riproposta acri- ticamente in questa sede, con motivazione congrua e corretta in punto di diritto la Corte territoriale ha evidenziato che il querelante [OSCURATO:PERSONA] era stato facultato a sporgere querela -il che avvenne 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]- dall'Ing. [OSCURATO:PERSONA], direttore generale della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] tratta, peraltro, di una delega in cui, in ragione del ruolo ricoperto dal Bor- gognoni in seno alla società (responsabile del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]- tiservizi di Jesi), chiamato in ragione dello stesso proprio alla verifica di eventuali reati quale quello di cui all'imputazione, lo stesso non necessitava (vedasi, in una situazione analoga, la giurisprudenza di questa Corte, ex multis Sez. 5 - , Sentenza n. 3736 del 04/12/2018, dep. 2019, Rv. 275342 - 01 in relazione ad altre figure di responsabili per la sicurezza).N. 18825/2005 R.G. 2.2. Quanto alle questioni proposte con il secondo motivo, le stesse si pale- sano tutte in fatto, a fronte di una pronuncia che -conformemente a quella di primo grado con cui va a saldarsi -alle pagg. 5-7 dà conto argomentatamente dell'uni- voco quadro probatorio a carico dell'odierno ricorrente, locatario dell'apparta- mento e unico a beneficiare dell'allaccio abusivo. La Corte territoriale ha anche evidenziato , quanto alla presenza di un conna- zionale - di cui le generalità risultano sconosciute - asseritamente ospite di [OSCURATO:PERSONA] in una stanza al piano terra, che tale circostanza non è risultata provata e, comun- que, non escluderebbe la responsabilità del prevenuto. Logico in tal senso appare il rilievo che, in particolare, considerando che il contratto di locazione era intestato a lui -e pertanto egli assumeva la responsabilità dell'appartamento non appare verosimile che un ospite occasionale abbia potuto attuare la condotta de quo senza che l'imputato ne fosse a conoscenza. In tal Caso, sarebbe stato, infatti, logico attendersi che, constata la presenza di acqua potabile nell'appartamento, il [OSCURATO:PERSONA], consapevole di non aver stipulato alcun con- tratto per la fornitura idrica, avesse compreso l'insorgere di un'azione illecita e l'avesse denunciata. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d