CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 04530/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7833-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] con studio in Torino via Avigliana 38 ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo telematico [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ; -intimato - avverso l'ordinanza n. 51/2021 del giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato in fatto e ritenuto in diritto: 1.[OSCURATO:PERSONA] presentava ricorso al giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di espulsione emesso dal locale prefetto in data 14/12/2020, in ragione della sua presenza illegale sul territorio nazionale. 2.Il giudice di pace, con ordinanza del 3/2/2021, dichiarava inammissibile tale ricorso dato che era stato depositato oltre il termine descritto dall’art. 18, comma 3, d.lgs. 150/2011. 3.Per la cassazione di questa statuizione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] prospettando un unico motivo di doglianza. 4. L’intimato prefetto di [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. 5.Con ordinanza interlocutoria assunta all’esito dell’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata disposta la rinnovazione della notifica alla prefettura di [OSCURATO:PERSONA] , quale autorità che ha emesso il provvedimento impugnato. 5.Ciò posto, rileva preliminarmente il collegio che il ricorrente ha con atto del 7/2/2023, sottoscritto dal difensore munito del relativo potere, rinunciato al presente ricorso. 6.Orbene, la rinunzia al ricorso per cassazione non ha carattere cosiddetto accettizio (che richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali, cfr. Cass.n.28675/ 2005) e, inoltre, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass., sez. un., n.1923/1990; n. 4446 /1986, ord.n. 23840 /2008). 7.In assenza della detta accettazione non ricorre la condizione di legge di cui all'art. 391, comma 4, c.p.c., che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante. 8.Tuttavia nel caso di specie l’intimato prefetto non ha svolto attività difensiva. 9.Pertanto è dichiarata l’estinzione del giudizio senza alcuna previsione sulle spese di lite. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità. Così deciso a Roma, nella camera di