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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 2023

Cassazione n. 19813/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Perugia ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato (fatto commesso in data 6 maggio 2015); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia la violazione decili artt. 468 e 495, comma 2, cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione è manifestamente infondato, posto che è jus receptum che il diritto alla prova contraria può essere, con adeguata motivazione, denegato dal giudice, sia di primo che di secondo grado, quando le prove richieste sono manifestamente superflue o irrilevanti (Sez. 5, n. 26885 del 09/06/2004, Rv. 229883); motivazione rassegnata in termini completi e congrui nella sentenza impugnata, senza che possa essere messo in discussione il merito della decisione di diniego di assunzione delle prove richieste (in quanto ritenute manifestamente irrilevanti); - che il secondo ed il terzo motivo, con i quali si contesta - sotto l'egida del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione - la dichiarazione di responsabilità dell'imputato, per difetto di prova, adducendosi a sostegno il suo mancato riconoscimento da parte della persona offesa e la mancata dimostrazione della proprietà in capo al ricorrente della scatola sulla quale erano state rivenute le sue impronte dattiloscopiche, sono generiche, non avendo i giudici di merito assegnato alcuna rilevanza probatoria alle dichiarazioni della persona offesa ed avendo, piuttosto, fondato il giudizio di responsabilità sulla certa identità dattiloscopica dell'imputato in conformità al pacifico principio di diritto secondo cui «Il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui sia relativo all'impronta di un solo dito, purché evidenzi almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione, in quanto fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale detta verifica è effettuata si è trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato; ne consegue che il risultato legittimamente è utilizzato dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza, in assenza di giustificazioni o prova contraria su detta presenza» (Sez. 5, n. 54493 del 28/09/2018, Rv. 274167), come nel caso di specie; - che il rilievo afferente alla mancata dimostrazione della proprietà della scatola in capo al ricorrente è, quindi, generico (avuto riguardo al tenore della motivazione ostesa nella sentenza impugnata in riferimento alla impressione delle impronte dell'imputato proprio «su una delle scatole contenenti beni oggetto della denuncia di furto») ed interamente versato in fatto; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 aprile 2023 Il consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Perugia ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato (fatto commesso in data 6 maggio 2015); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia la violazione decili artt. 468 e 495, comma 2, cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione è manifestamente infondato, posto che è jus receptum che il diritto alla prova contraria può essere, con adeguata motivazione, denegato dal giudice, sia di primo che di secondo grado, quando le prove richieste sono manifestamente superflue o irrilevanti (Sez. 5, n. 26885 del 09/06/2004, Rv. 229883); motivazione rassegnata in termini completi e congrui nella sentenza impugnata, senza che possa essere messo in discussione il merito della decisione di diniego di assunzione delle prove richieste (in quanto ritenute manifestamente irrilevanti); - che il secondo ed il terzo motivo, con i quali si contesta - sotto l'egida del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione - la dichiarazione di responsabilità dell'imputato, per difetto di prova, adducendosi a sostegno il suo mancato riconoscimento da parte della persona offesa e la mancata dimostrazione della proprietà in capo al ricorrente della scatola sulla quale erano state rivenute le sue impronte dattiloscopiche, sono generiche, non avendo i giudici di merito assegnato alcuna rilevanza probatoria alle dichiarazioni della persona offesa ed avendo, piuttosto, fondato il giudizio di responsabilità sulla certa identità dattiloscopica dell'imputato in conformità al pacifico principio di diritto secondo cui «Il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui sia relativo all'impronta di un solo dito, purché evidenzi almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione, in quanto fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale detta verifica è effettuata si è trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato; ne consegue che il risultato legittimamente è utilizzato dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza, in assenza di giustificazioni o prova contraria su detta presenza» (Sez. 5, n. 54493 del 28/09/2018, Rv. 274167), come nel caso di specie; - che il rilievo afferente alla mancata dimostrazione della proprietà della scatola in capo al ricorrente è, quindi, generico (avuto riguardo al tenore della motivazione ostesa nella sentenza impugnata in riferimento alla impressione delle impronte dell'imputato proprio «su una delle scatole contenenti beni oggetto della denuncia di furto») ed interamente versato in fatto; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 aprile 2023 Il consig
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