CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33617/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo, sul giudizio di responsabilità, non è deducibile in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, in particolare, la corte di merito ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento, in adesione ai consolidati principi di questa Corte in tema di elemento soggettivo della ricettazione, affermando che la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. (Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265 - 01) e valorizzando in concreto il rinvenimento del motociclo all'interno della camera da letto dell'imputato a dimostrazione della consapevolezza da parte di quest'ultimo della illecita provenienza del mezzo e della conseguente inattendibilità delle sue dichiarazioni al riguardo (si veda pagina 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo sull'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (nella specie, si veda pagina 3 della sentenza impugnata, ove si fa riferimento alla capacità a delinquere dell'imputato, come caratterizzata dai suoi precedenti penali, quale parametro di valutazione della congruità della pena rispetto all'entità del fatto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 sette