CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 aprile 2025
Cassazione n. 13352/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocedimento a carico di: 1. F.C. , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2. K.U. , nato ad Luogo_2 il Data_2avverso la sentenza del 29/04/2025 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ai soli effetti civili; uditi: l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palermo, in difesa della parte civile [...]OMISSIS ", che ha concluso insistendo nei motivi di ricorso proposti, depositando note conclusive; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palermo, in difesa di F.C. , che si è riportata alla memoria difensiva depositata chiedendo che il ricorso vengadichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palermo, in difesa di K.U. , che ha conclusd'per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 maggio 2023 il Tribunale di Palermo, per quanto in questa sede di interesse, statuiva con le disposizioni di seguito indicate: a) dichiarava F.C. colpevole del reato di falso aggravato continuato ascrittogli al capo B) in relazione alle cartelle cliniche relative ai pazienti [...]Y.T. , S.K. , T.C. Z.E. , N.X. [...]Y.U. e T.M. del reato di peculato continuato ascrittogli al capo D), in riferimento agli interventi chirurgici eseguiti sui predetti pazienti, con riguardo all'addebito di essersi appropriato delle forniture elettriche, termiche e idriche necessarie per il funzionamento della sala operatoria, nonché dei presidi nnedicochirurgici monouso utilizzati durante i suddetti interventi, del reato di falso aggravato ascrittogli al capo I), e Io condannava alle pene, principali ed accessorie, di giustizia; b) dichiarava K.U. colpevole del reato di peculato continuato ascrittogli al capo K), in riferimento agli interventi chirurgici eseguiti da! F.C. , e nei limiti sopra precisati per quest'ultimo, sui pazienti Y.T. S.K.[...] , T.C. Z.E. , N.X. Y.U. e T.M. e lo condannava alle pene, principali e accessorie, di giustizia; c) condannava entrambi gli imputati al risarcimento del danno, in solido tra loro, fra l'altro, nei confronti della parte civile OMISSIS[...] ", liquidati in euro venticinquemila; d) dichiarava il non doversi procedere nei confronti di F.C. in relazione al capo A), al capo D), relativamente alle ipotesi di peculato di uso ivi contestate, al capo E), al capo F), al capo G), al capo H), ai capi N) ed O), previa esclusione per queste ultime due imputazioni dell'aggravante di cui all'art. 476, comma 2, cod. pen., al capo P), al capo Q), al capo T) e, infine, al capo U), per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione; il non doversi procedere nei confronti di K.U. in relazione al capo J), al capo K), relativamente alle ipotesi di peculato di uso ivi contestate, a! capo Q), al capo R), al capo S) e al capo U), per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione; e) assolveva F.C. dalle imputazioni di cui ai capi L) e M) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, F.C. e K.U. dalle imputazioni di falso e peculato in relazione alle cartelle cliniche e agli 2interventi chirurgici dei pazienti A.V. , E.F. , H.M.[...] e A.Z. rispettivamente ascritte al F.C. ai capi B) e D) e al K.U. al capo K), perché il fatto non sussiste. 2. Con sentenza del 29 aprile 2025 la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 15 maggio 2023, appellata da F.C.[...] e K.U. , per quanto in questa sede di interesse, assolveva F.C. dai reati allo stesso ascritti ai capi B), D), I), nonché da quelli di cui al capo, A), ad eccezione degli addebiti concernenti i pazienti N.X. e T.M. , perché il fatto- non sussiste, e assolveva K.U. dai reati allo stesso ascritti al capo K) perché il fatto non sussiste, revocando, fra l'altro, le statuizioni civili, e confermando nel resto. 3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 576 code proc. pen., ai soli effetti civili, la parte civile, [...]OMISSIS ", in persona del Direttore generale p.t., mediante il proprio difensore di fiducia, articolando cinque motivi, che si riassumono sinteticamente ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge (artt. 479 cod. pen., 192, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen.) in relazione al capo B). La Corte di appello ha assolto il F.C. dal reato di cui al capo B) ritenendo che le diagnosi annotate nelle cartelle cliniche non fossero false, in quanto compatibili con condizioni patologiche ipotizzabili e non smentite da elementi univoci. Per i pazienti N.X. e T.M. , la Corte del merito escludeva la falsità e il peculato, confinando le relative condotte nella truffa aggravata di cui al capo A), già dichiarata estinta per prescrizione in primo grado, senza pronunciare assoluzione piena ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Tuttavia, le dichiarazioni dei due predetti pazienti erano inequivoche nell'affermare che si trattava di interventi aventi solo finalità estetica e, a fronte di ciò, la diagnosi riportata in cartella clinica configurava un'attestazione ideologicamente falsa. Anche la perizia disposta dalla Corte di appello lo confermava, escludendo che gli interventi eseguiti sui predetti pazienti potessero rientrare nell'assistenza pubblica, proprio perché privi di una base clinica reale. La Corte di appello avrebbe estrapolato solo le frasi più caute della perizia, travisandone il significato, attribuendole un valore assolutorio che non aveva. La motivazione della sentenza risulterebbe contraddittoria laddove definiva il comportamento del F.C. "callido", ma dall'altro minimizzandolo, valorizzando in 3maniera implicita l'idea che talune anomalie procedurali fossero tollerate. Anche per gli interventi ritenuti effettuati mediante la tecnica "Bodymlet", la Corte, facendo propria la prospettazione difensiva, li ha ritenuti eseguiti nell'ambito di una sperimentazione clinica autorizzata e senza oneri per la struttura pubblica, senza alcun riscontro. 3.2. Con il secondo motivo si prospetta violazione di legge (artt. 129 cod. proc. pen., 640, 61 n. 9, cod. pen.) e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen.), in relazione al capo A). La Corte di appello ha assolto F.C. dai reati di cui al capo A) perché il fatto non sussiste, ad eccezione degli addebiti concernenti i pazienti N.X. e T.M. , per i quali ha confermato l'estinzione per prescrizione. In primo grado, il Tribunale aveva ritenuto che la truffa fosse integrata nella gran parte dei ricoveri, dichiarandola tuttavia estinta per prescrizione. La Corte del merito, inoltre, avrebbe fatto un uso improprio del disposto di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ritenendo che, cadute in appello le imputazioni di falso relative ai pazienti A.V. i E.F. , H.M. e A.Z. , tenuto conto degli esiti della perizia, che aveva escluso la natura meramente estetica degli interventi, si potesse giungere ad un esito assolutorio. Così facendo, però, non si è limitata ad una mera constatazione dell'evidenza di innocenza. Peraltro, la perizia non escludeva affatto la natura estetica degli interventi, né lo facevano le testimonianze dei pazienti. 3.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge (artt. 314 cod. pen., 125 e 192 cod, proc. pen.) e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen.) in relazione al capo D). La Corte di appello ha assolto F.C. dal reato di peculato di cui al capo D), ritenendo che, esclusi i falsi ideologici, venisse meno anche la condotta di appropriazione delle risorse pubbliche. Così facendo sarebbe incorsa in errore giuridico e logico, confondendo il venire meno del falso, semmai elemento fraudolento e accessorio, con la caduta automatica del peculato, ritenuto sussistente dal Tribunale in relazione alla destinazione delle risorse della struttura ospedaliera ad attività non terapeutiche, operazione ricondotta dalla Corte a meri profili organizzativi privi di rilievo penale. 3.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge (artt. 479 cod. pen., 192 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen.) in relazione al capo I). La Corte di appello ha assolto F.C. dal falso ideologico contestato al capo I) ritenendo che l'indicazione del dott. D.O. nei registri operatori e nelle cartelle cliniche come "Observer" non integrasse attestazione mendace, attesa la non univocità del termine utilizzato, che potrebbe ricomprendere anche il medico 4presente in sala operatoria non responsabile di parti "critiche" dell'intervento. Questa ricostruzione non reggerebbe a fronte delle risultanze probatorie (in specie le testimonianze dei dottori Q.P. , U.Z. e U.Q. ), da cui emergeva come l' D.O. avesse coadiuvato il F.C. nell'intervento chirurgico. L'uso della formula "Observer", ad avviso del ricorrente, fu lo strumento con cui si mascherò una presenzà abusiva e operativa, come già riconosciuto dalla Cassazione trattando della posizione della dott.ssa M.J. (sentenze n. 24559 del 7 aprile 2017 e n. 13149 del 8 marzo 2022). La decisione assolutoria della Corte di appello, che riduce la questione ad un equivoco semantico, non solo ignora tale orientamento, ma lo contraddice apertamente. 3.5. Con il quinto motivo si prospetta violazione di legge (artt. 40 cpv., 110, 314 cod. pen., 125 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen.) in relazione al capo K). La Corte di appello ha assolto K.U. al concorso nei reati di peculato ascritti al F.C. , ritenendo che il fatto non sussiste, sulla base di due argomenti: da un lato, la ritenuta insussistenza di un obbligo giuridico specifico in capo al direttore generale di vigilare sull'attività chirurgica delle singole unità operative; dall'altro, la mancanza di prova certa che il K.U. fosse a conoscenza delle pratiche illecite attribuite al F.C. prima del maggio 2013. Ma la Corte avrebbe reso una lettura eccessivamente riduttiva delle responsabilità del direttore generale, il quale, se è vero che il controllo immediato spettava al primario e alla direzione sanitaria, resta garante della corretta gestione delle risorse pubbliche e della legalità dell'attività aziendale in virtù dell'art. 3, comma 6, d. Igs. n. 502 del 1992 e dell'art. 40, comma 2, cod. peri. Inoltre, la Corte del merito avrebbe omesso del tutto di confrontarsi con il tema della riunione del 19 marzo 2013, richiamata quale momento di piena consapevolezza del direttore generale K.U. sulle irregolarità operative del reparto, limitandosi a recepire l'assoluzione del F.C. , senza procedere ad una valutazione autonoma della condotta del direttore generale. 4. Hanno fatto pervenire memorie difensive i difensori degli imputati F.C.[...] e K.U. . 5. Il procedimento si è svolto con trattazione orale e le parti, dopo la discussione, hanno concluso come in epigrafe riportato. [OSCURATO:PERSONA] 51. Preliminarmente, va detto che nel caso di specie non può trovare applicazione il disposto dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., essendo intervenuta la costituzione di parte civile prima dell'entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 2022 (Sez. U., n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036-01). Nella fattispecie trova, perciò, applicazione la disciplina del codice di rito nella versione precedente alle modifiche introdotte dalla '[OSCURATO:PERSONA]'. 2. Il ricorso è fondato nei termini e con le conseguenze di seguito precisate. 3. Il primo motivo è inammissibile perché genericamente formulato. 3.1. Giova premettere che la residuale contestazione di cui al capo B) concerneva la falsa attestazione di diagnosi posta sul frontespizio delle cartelle cliniche dei pazienti indicati nel capo A), precisamente dei pazienti Y.T.S.K. , T.C. Z.E. N.X. Y.U.e T.M.La Corte di appello, con motivazione immune da censure, sulla base del compendio probatorio a disposizione, costituito non solo dalle dichiarazioni dei pazienti, ma anche dalla documentazione acquisita e dagli esiti della perizia medico-legale appositamente disposta in appello, ha esaminato singolarmente le diagnosi riportate nelle cartelle cliniche dei predetti pazienti, così come contestate nell'editto accusatorio, ritenendo che non vi fossero elementi per escluderne la corrispondenza al reale, e ciò sia con riferimento alla patologia afferente alle operazioni di rinoplastica (la "ipertrofia dei turbinati"), che con riguardo all'asserita artata attestazione di "lipodistrofia" riportata nelle cartelle cliniche dei pazienti Y.U. T.M. e N.X.Con particolare riferimento a queste ultime cartelle cliniche, la Corte del merito, richiamando e facendo proprie le conclusioni dei periti, ha affermato che la "lipodistrofia"non è una rara malattia metabolica (come sostenuto dal Tribunale, senza alcun riscontro-documentale in atti), ma è il frutto di una diagnosi clinica che non richiede esami particolanyche, secondo i periti, rispetto ai predetti pazienti, andava confermata. La Corte territoriale, ancora una volta con motivazione immune da rilievi, ha correttamente distinto il profilo della assenta, ma non riscontrata, falsa attestazione di diagnosi riportata in cartella clinica dalla potenziale strumentalità di una diagnosi reale, ma formulata in termini generici, nella prospettiva di fare apparire un intervento meramente estetico come invece funzionale. Sotto questo profilo, emblematici apparivano i casi delle pazienti T.M. e N.X. per le quali la generica diagnosi di "lipodistrofia" non risultava falsa, avendo costoro, in 6concreto, subito interventi di esclusiva chirurgia estetica, esulanti dalle prestazioni rientranti nei "[OSCURATO:PERSONA] di Assistenza" (LEA). 3.2. Con il motivo di ricorso, richiamando quanto emerso in punto di anomalia delle procedure operatorie seguite, senza un effettivo confronto critico con la logica e completa motivazione della sentenza impugnata, si mira, in effetti, ad una rilettura in fatto del compendio probatorio, preclusa in questa sede. Invero, pur a fronte di procedure di ricovero e di avvio per l'intervento operatorio anomale, che la Corte di appello non solo non ha omesso di considerare, ma, anzi, ha valorizzato per attribuire al F.C. , almeno come autore mediato, le annotazioni di diagnosi riportate nelle cartelle cliniche, la Corte del merito, esaminando singolarmente ognuna della cartelle cliniche, è giunta alla logica conclusione, non scalfita dalle argomentazioni poste nel motivo di ricorso, che non vi fossero sufficienti elementi di prova per affermare la falsità delle diagnosi ivi riportate, e ciò indipendentemente dai fatto che la genericità delle stesse potesse consentire, in alcuni casi, di porre in essere interventi operatori esclusivamente di chirurgia estetica. Si tratta, nei termini evidenziati, di conclusione logica e coerente rispetto ai dati probatori disponibili, come tale non censurabile in sede di legittimità. 4. Il secondo motivo, invece, è fondato. 4.1. Occorre, innanzitutto, esaminare l'ammissibilità del motivo di ricorso, sotto il profilo dell'interesse della parte civile ricorrente ai sensi dell'art. 568 cod. proc. pen. Il Tribunale aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati di truffa aggravata contestati al capo A), non potendo disporre, conseguenzialmente, alcuna condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili per questo reato. Questa statuizione è stata impugnata, con appello, solo dall'imputato, sollecitando la pronuncia di una sentenza liberatoria nel merito e, per questa ragione, ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen., destinata ad avere efficacia nei giudizio civile. Di qui, l'indubbio interesse della parte civile a resistere, in appello, rispetto alla impugnazione proposta dall'imputato, ed il cui rigetto avrebbe comportato la salvezza degli interessi civili, invece pregiudicati nel caso in cui, per l'appunto, l'appello fosse stato accolto. Se è innegabile l'interesse dell'imputato ad impugnare una sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione, pur quando egli non vi abbia rinunciato (cfr., Sez. 2, n. 17102 del 22/03/2011, Cerrito, Rv. 250249 - 01), in tal caso, è innegabile altrettanto l'interesse della parte civile a resistere (v., sul punto, Sez. 2, n. 15664 del 25/01/2023, Rv. 284487-01, relativa ad una fattispecie in tema di condanna alle spese processuali in favore della parte 7civile in caso di soccombenza dell'imputato appellante avverso sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione). Ne consegue la sussistenza dell'interesse della parte civile a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, accogliendo l'appello dell'imputato, riformi, come nel caso di specie, la sentenza di estinzione del reato per prescrizione, pronunciata in primo grado, assolvendolo nel merito con la formula "perché il fatto non sussiste", sentenza suscettibile di avere efficacia nel giudizio civile ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen. Invero, benché dall'accoglimento dell'impugnazione non possa derivare alcuna conseguenza diretta rispetto agli effetti civili, non potendosi disporre l'annullamento della sentenza impugnata, ai soli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., conseguenza preclusa dalla mancata impugnazione da parte della parte civile della statuizione di primo grado di estinzione del reato per prescrizione, tuttavia, su questo capo, è possibile disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con conferma della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, decisione che consente di raggiungere l'effetto utile di impedire le conseguenze, su un eventuale successivo giudizio civile, del giudicato assolutorio ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen. La parte civile costituita è legittimata a proporre impugnazione ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen. avverso, ad esempio, la sentenza di primo grado di assoluzione dell'imputato pronunciata ex art. 129, comma secondo, stesso codice, in relazione ad un reato a quella data già prescritto, ma al solo scopo di rimuoverne l'efficacia di giudicato nell'azione di danno nei suoi confronti (Sez. 1, n. 13941 del 08/01/2015, Rv. 263065-01: in applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio ai soli effetti civili la sentenza emessa ex art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., dopo aver ravvisato nella stessa vizi di motivazione, ed ha conseguentemente dichiarato, sempre limitatamente a tali effetti, estinto il reato per prescrizione). Sussiste, pertanto, l'interesse della parte civile ricorrente, comunque legittimata ad impugnare ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., che, nella premessa dei ricorso, chiariva di proporre impugnazione, fra l'altro, al fine di garantire la piena tutela degli interessi risarcitori connessi alle condotte contestate, rispetto a questo motivo di ricorso. 4.2. Ciò detto, coglie nel segno la dogiianza là dove lamenta, da parte della Corte del merito, la violazione del disposto di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., con riguardo a quelle imputazioni per le quali ha ritenuto di fondare il proprio giudizio sugli accertamenti medico-legali disposti in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello. 8Invero, in tema di impugnazione, l'imputato il quale, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga appello avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua, la configurabilità dell'elemento soggettivo dei reato o di un illecito penale, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice di primo grado (Sez. 3, n. 46050 del 28/03/2018, Rv. 274200-01). Ne consegue che, entro i limiti del devoluto, il giudizio rimesso alla Corte territoriale dal F.C. attraverso l'appello proposto avverso la declaratoria di estinzione dei reati di cui al capo A) per prescrizione comportava la semplice verifica della sussistenza dei presupposti per l'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., e, dunque, la semplice constatazione dell'eventuale errore in cui era incorso il primo giudice nel non assolvere l'imputato, essendone evidente l'innocenza. 4.3. Con riguardo, in particolare, agli interventi chirurgici eseguiti nei confronti dei pazienti T.C. , S.K. , Y.T. Z.E e Y.U. , rispetto ai quali non vi era stata assoluzione dai reati di falso ideologico e peculato in primo grado, la Corte di appello" si è basata anche sugli esiti della perizia medico-legale disposta nel corso dei giudizio di appello per escludere che il F.C. avesse voluto creare un'apparenza di realtà, funzionale ad addossare al servizio sanitario pubblico i costi dei relativi interventi chirurgici. Dunque, non si è trattato di una mera constatazione di evidenza di insussistenza del fatto, poichè, per giungere al ribaltamento della sentenza di estinzione del reato per prescrizione, è stato necessario anche l'espletamento di un accertamento medico-legale. Tuttavia, il maturare della prescrizione del reato preclude al giudice il compimento di ulteriori accertamenti, se l'imputato non rinuncia alla causa estintiva (Sez. 5, n. 5586 del 03/10/2013, dep. 2014, Rv. 258875-01; in senso conforme Sez.3, n. se59 del 19/09/2017, Rv. 274227-01). Ne consegue che la Corte di appello non ha fondato la pronuncia assolutoria sulla mera constatazione dell'evidenza, ma anche sugli esiti di un accertamento peritale che non avrebbe dovuto, e, pervero, anche potuto, disporre per valutare la fondatezza del motivo di appello proposto dall'imputato, non rinunciante alla prescrizione, avverso !a declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. D'altra parte, come evidenziato dalla stessa Corte distrettuale, a differenza dei puntuali e specifici addebiti di falso in atto pubblico, ove la regiudicancia 9consiste esclusivamente nell'appurare la conformità al vero o meno dell'attestazione ivi compiuta, nella truffa gli artifici e raggiri potrebbero essere integrati da astuzie, mistificazioni e sottigliezze idonei a raggiungere l'ingiusto profitto per sé o per altri, con ingiusto danno altrui, pure praticabili mediante l'avvalimento di formule generiche conteneriti "tutto e niente", come tali di per sé non tacciabili di mendacio, ma utili a creare un'apparenza che, in assenza o prima degli approfondimenti della vittima, ingeneri l'errore di realtà cui sono finalizzati. Questa motivazione giustifica la conferma della dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati di cui al capo A), limitatamente agli interventi chirurgici nei confronti dei pazienti T.C. , S.K. , Y.T. Z.E e Y.U. , in quanto la constatazione dell'insussistenza della falsità delle generiche diagnosi riportate nelle rispettive cartelle cliniche non consente di ricondurre, alla luce dei compendio probatorio assunto in primo grado, automaticamente gli interventi chirurgici eseguiti nell'ambito di quelli rientranti nei "[OSCURATO:PERSONA] di Assistenza", in quanto tali, sostenuti economicamente dal servizio sanitario pubblico. La sentenza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio, con riguardo al reato di cui al capo A) contestato al F.C. , limitatamente agii addebiti concernenti i pazienti T.C. , S.K. , Y.T. Z.E e Y.U. , con la conferma della declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione. 5. E' fondato anche il terzo motivo. La Corte di appello ha fatto scaturire dall'insussistenza della prova delle false diagnosi anche l'insussistenza della prova del peculato, connesso all'uso improprio delle sale operatorie per eseguire interventi chirurgici meramente estetici, che andavano eseguiti nell'ambito della libera attività medico-chirurgica. L'argomento è contraddetto da quanto sostenuto nella stessa sentenza impugnata, a proposito della distinzione fra gli addebiti di falso in atto pubblico, collegati alle attestazioni di diagnosi generiche, e le condotte truffaidine o, appunto, di approfittamento della qualità di pubblico ufficiale per distrarre a fini propri risorse delle strutture pubbliche: addebiti di falso che, pur non tacciabili di mendacio, potrebbero essere utili, sostiene la Corte, a creare un'apparenza di regolarità. E' la stessa Corte distrettuale che, facendo a titolo esemplificativo il caso della paziente T.M. , operata all'addome ed al seno a fronte di una mera e ordinaria adiposità della parete addominale e di una modesta asimmetria mammaria, distingue la non certificabilità della immutatio veri, a proposito della generica diagnosi di "lipodistrofia"posta in cartella clinica, rispetto alle condivisibili valutazioni peritali sulla strumentalità della stessa diagnosi, formulata, come detto, in termini generici, in modo da propiziare l'effettuazione di un intervento Iosostanzialmente estetico in una pubblica struttura ospedaliera. A fronte di queste evidenti contraddizioni nella motivazione, opportunamente segnalate nel su indicato motivo di ricorso, la sentenza impugnata va annullata, agli effetti civili, limitatamente ai fatti integranti illecito civile come contestati ai capo D), con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello ex art. 622 cod. proc. pen. 6. E' inammissibile il quarto motivo. La motivazione della sentenza impugnata è insuscettibile di censura, sotto il profilo logico e giuridico, con riguardo alla pronuncia assolutoria del reato di falso ideologico di cui a! capo I), sia pure ai soli effetti civili. Al F.C. si contestava di avere attestato nelle schede di alcuni interventi chirurgici la presenza durante l'intervento, in qualità di "observer", di tale dott. D.O. circostanza ritenuta falsa, atteso che il predetto era parte attiva degli interventi, adiuvandone l'esecuzione. La Corte di appello, premesso che risultava acclarato che l' D.O. aveva partecipato agli interventi chirurgici, ha escluso che il termine "observer", tradotto come "osservatore", potesse essere inteso come mero spettatore, sulla base: a) della testimonianza del chirurgo, dott. U.Q. , che faceva riferimento ad un duplice significato da attribuire al predetto termine, ossia di soggetto mero spettatore, come tale anche non inseribile nel registro operatorio, ma anche di soggetto che partecipa fattivamente all'intervento; b) sulla base di un documento prodotto dalla difesa, relativo alle Linee guida espresse da ospedali stranieri, dove con il termine "observer" si allude ad un operatore che non esegue alcuna "parte critica della procedura", e, dunque, ad un operatore che non funge da mero spettatore; c) infine, sulla base della constatazione che il F.C. inseriva nella scheda di intervento il nominativo dell' D.O. accanto alla voce "Assistente", in tale modo palesandone il ruolo. Da q.uesti elementi di prova, logicamente valutati, la Corte di appello ha tratto la conclusione che il F.C. non avesse voluto alterare il vero, ma che anzi avesse reso una dicitura veritiera secondo gli intendimenti della comunità scientifica. A fronte di questa ricostruzione, coerente e logica, del quadro probatorio, la ricorrente parte civile oppone soprattutto la diversa valutazione che in altri procedimenti, riguardanti l'originaria coimputata M.J. , giudicata separatamente con rito abbreviato, è stata effettuata della medesima attestazione, senza tenere conto, tuttavia, che non puri configurarsi inconciliabilità di giudicati se i fatti posti a base delle due decisioni siano stati identicamente ricostruiti dal punto di vista del loro accadimento oggettivo ed il diverso epilogo giudiziale sia frutto di difformi valutazioni di quei fatti, specie se dipese dalla 1 1diversità del rito prescelto nei separati giudizi e dal correlato, diverso, regime di utilizzabilità delle prove (Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Rv. 283317-01). 7. Infine, il quinto motivo è pure fondato. La Corte di appello ha assolto il K.U. al reato ascrittogli al capo K), da un lato, prospettando la genericità dell'obbligo giuridico di impedire l'evento appropriativo, ricavabile dall'art. 3, comma 6, del d. Igs. n. 502 del 1992, a fronte della asserita necessità, sotto questo profilo, di un obbligo specifico, dall'altro, e soprattutto, sulla base della considerazione che l'esclusione delle appropriazioni criminose attribuite al F.C. con il capo D) impedisce l'estensione della responsabilità al K.U. quale soggetto che, pur dovendo, non le avrebbe impedite. Entrambe le argomentazioni risultano erronee in diritto. Invero, come visto, è necessario che, agli effetti civili, anche la responsabilità del F.C. per i fatti costituenti illecito civile riconducibili al capo D) vada rivalutata. Ciò comporta, conseguenzialmente, che analoga rivalutazione debba riguardare anche la responsabilità, agli effetti civili, del K.U. specie ove si consideri che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, ai sensi della normativa contenuta nel d. Igs. 30 dicembre 1992 n. 502 (come modificato dal d. Igs. 7 dicembre 1993, n. 517), recante disposizioni di riordino della disciplina in materia sanitaria, ed in particolare con riferimento alle attribuzioni conferitegli dall'art. 3 del medesimo decreto, il direttore generale di un'azienda sanitaria è investito di tutti i poteri di gestione e di controllo ed è pertanto costituito garante della complessiva correttezza dell'azione amministrativa riferibile all'ente che dirige, sicché, ove abbia notizia che nello svolgimento di questa siano compiute attività illecite, incombe su di lui il dovere di inibirle ed impedire la commissione di reati, dei quali, nell'ipotesi di omesso esercizio dei poteri di accertamento e sanzione spettantigli, è chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 40, secondo comma, cod. pen. (Sez. U., n. 16 del 19/06/1996, Rv. 205026-01). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il direttore generale della A.S.L. è investito di tutti i poteri di gestione e di controllo ed è pertanto costituito garante della complessiva correttezza dell'azione amministrativa riferibile all'ente che dirige, sicché, ove abbia notizia che nello svolgimento di questa siano compiute attività illecite, incombe su di lui il dovere di inibirle ed impedire la commissione di reati, dei quali, nell'ipotesi di omesso esercizio dei poteri di accertamento e sanzione spettantigli, è chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 40, secondo comma, cod. pen. (Sez. 4, n. 7597 del 08/11/2013, dep. 2014, Rv. 259124-01). Ne consegue che, fermi restando i necessari approfondimenti in fatto, che non sono stati effettuati dalla Corte di appello, che ha fondato la propria decisione, 12come visto, su altri, erronei, argomenti, anche nei riguardi di K.U. la sentenza impugnata va annullata, ai soli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen. 8. Quanto alle spese sostenute dalla parte civile ricorrente, ritiene la Corte che per la loro liquidazione, tenuto conto anche del complessivo esito del giudizio di legittimità, debba farsi rinvio al giudice civile, che provvederà al riguardo, P.Q.M. A) an P.Q.Mlimitatamente alle condotte di cui al capo a), con riferimento ai pazienti T.C. , S.K. , Y.T. Z.E e Y.U. , per essere i reati estinti per prescrizione; B) annulla la sentenza impugnata agli effetti civili nei confronti di F.C. e K.U.[...] limitatamente ai fatti loro rispettivamente ascritti ai capi d) e k), con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello; C) dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Cosi deciso il 24 febbraio 2026 Consigliere e ensor [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , 49L-, Dispone, a norma dell'art. 52 d. Igs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 7DEPOSITATO [OSCURATO:PERSONA] 2026 F1.77; [OSCURATO:PERSONA]`O 13 Do useppina Cirimele