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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16146/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione che ha chiesto l'annullamento !:;enza rinvio agli effetti penali della sentenza impugnata, per maturati termini di prescrizione, e la conferma delle statuizioni civili; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in data 8 settembre 2020 la Corte di appello di Milano, all'esito del gravame interposto da Gabriele SANNA, in parziale riforma della pronuncia del 3 ottobre 2019 del Tribunale di Pavia - che aveva affermato la responsabilità del medesimo imputato per quattro ipotesi di furto (aggravato come in contestazione), irrogandogli le pene ritenute di giustizia con il beneficio della sospensione condizionale - ha escluso le circostanze aggravanti di cui all'art. 625, nn. 6 e 7, cod. pen., ha rideterminato la provvisionale liquidata in favore della parte civile in euro 1.000 ed ha confermato nel resto la sentenza di primo grado.

Più in dettaglio, il SANNA è stato ritenuto responsabile di essersi impossessato in più occasioni, al fine di trarne profitto, di beni mobili (segnatamente alimenti), sottraendoli dal padiglione del [OSCURATO:PERSONA] di Pavia presso il quale prestava attività lavorativa.

2. Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, formulando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo sono state denunciate la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione in relazione l'affermazione di responsabilità dell'imputato.

2.2. Con il secondo motivo si è dedotto il vizio di motivazione in ordine alla condanna al risarcimento del danno e alla concessione di una provvisionale immediatamente esecutiva.

3. È pervenuta memoria con la quale il difensore dell'imputato, oltre ad insistere nell'accoglimento del ricorso, ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei reati nel mese di agosto 2021. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Con il primo motivo - sub specie del vizio di motivazione - il ricorrente ha rappresentato: - di aver dedotto con l'atto di appello che i beni oggetto di sottrazione da parte dell'imputato erano solamente scarti di lavorazione della carne destinati all'eliminazione e, quindi, res derelictae in relazione alle quali non potrebbe applicarsi l'incriminazione di furto; ed aveva chiesto, pertanto, l'assoluzione e il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dalla parte civile IRCCS [OSCURATO:PERSONA]; - che la Corte di appello, da una parte, avrebbe confermato la decisione del Tribunale in ordine all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato; dall'altra, invece, avrebbe ritenuto corretta la censura difensiva relativa all'entità della provvisionale (riducendola a euro 1.000 e riservando al Giudice civile una più completa quantificazione dei danni); - di conseguenza, la sentenza di secondo grado sarebbe affetta da un'evidente illogicità.La difesa, poi, ha rassegnato che la Corte di appello avrebbe escluso che gli scarti e i ritagli non aventi valore e destinati allo smaltimento possano qualificarsi res derelictae e avrebbe ritenuto l'infondatezza del gravame mediante un'argomentazione: - sbrigativa, poiché avrebbe omesso di valutare le risultanze dell'attività istruttoria e, in particolare, le dichiarazioni dei testimoni NISARA e GIORGI (il quali avevano illustrato la differenza tra merce e scarti di produzione e individuato nei beni oggetto della condotta ascritta all'imputato gli scarti delle lavorazioni che venivano accumulati in sacchi neri e riposti in appositi spazi anche all'interno delle celle frigorifere per poi essere buttati); - e gravemente insufficiente, in quanto si sarebbe limitata a riprodurre la decisione del primo Giudice senza pronunciarsi compiutamente sugli specifici motivi di impugnazione.

La Corte, invece, dagli elementi addotti dalla difesa avrebbe dovuto inferire l'«insussistenza dell'elemento soggettivo, costituito dall'ingiusto profitto», dato l'inconsistente valore economico delle res; e la tenuità delle condotte, atteso che in due sole occasioni era possibile dimostrare l'effettiva apprensione dei beni da parte dell'imputato, non potendosi ravvisare l'offensività del suo fatto.

Sotto tale profilo, la Corte di appello non avrebbe verificato se nella specie ricorra un reato impossibile.

Infine, la difesa ha assunto che: - Gabriele SANNA sarebbe estraneo alla vicenda per la quale un operatore del [OSCURATO:PERSONA] di Pavia, Walter 130NIZZONI, aveva sporto denuncia rappresentando la commissione di sistematici furti di beni alimentari presso la mensa del Policlinico (tanto che lo stesso Walter BONIZZONI, interrogato in ordine a essa, non ha individuato tra i soggetti agenti l'odierno imputato); - e la Corte di appello, motivando in maniera carente, avrebbe fatto riferimento, al fine di affermare la responsabilità del SANNA, soltanto alle riprese effettuate dalle videocamere installate dagli operanti in loco, ritenendo ininfluente l'assenza di testi che abbiano personalmente visto l'imputato impossessarsi dei beni in imputazione (nonostante le videoriprese mostrino semplicemente il SANNA, in due occasioni, appropriarsi di piccoli sacchetti di cellophane contenenti una minima quantità di carne, indicata dai testi come scarto di lavorazione).

1.1. Il motivo in esame è inammissibile, poiché è generico, devolve irritualmente a questa Corte questioni non oggetto di gravame ed è versato in fatto.

La Corte territoriale, argomentando rispetto alle doglianze prospettate dalla difesa, ha indicato in maniera congrua e logica gli elementi in forza dei quali ha attribuito all'imputato l'impossessamento dei beni in discorso, segnatamente, dando conto di quanto emerso dalle videoriprese ed indicando puntualmente i dati (come il vestiario anche del SANNA e il percorso, ripreso dal sistema di sorveglianza, da lui seguito nelle occasioni de quibus) dai quali ha tratto che l'imputato ha in effetti appreso le res in contestazione.

Ed ha pure chiarito, sempre in maniera immune da censure, le ragioni per cui ha negato che l'oggetto materiale del reato fosse costituito da res derelictae, richiamando non solo la collocazione delle stesse (nelle celle frigorifere del Policlinico) ma anche le specifiche istruzioni impartite dalla Direzione dell'ente (che con una nota aveva disposto che non venissero asportati senza autorizzazione neppure i beni di scarto, sulla cui destinazione si sarebbe provveduto sempre come stabilito dall'ente).

Infine, ha ravvisato la sussistenza dell'elemento soggettivo, rappresentando che - anche qualora, come addotto dall'imputato - l'oggetto materiale dei reati fosse costituito solo da scarti alimentari (appresi come cibo per il suo gatto) - il SANNA comunque avrebbe ricavato un ingiusto profitto, così indicando gli elementi in ragione dei quali ha ritenuto l'infondatezza di quanto prospettato sul punto con il gravame e la sussistenza del prescritto dolo specifico.

Rispetto a tali argomentazioni l'impugnazione finisce col proporre il medesimo ordine di allegazioni già disattese dai Giudici di merito, senza dedurre con la necessaria specificità il travisamento delle testimonianze sopra indicate (quelle rese da NISARA e GIORGI): sul punto, infatti, il ricorso ha richiamato solo taluni passi (peraltro, unicamente della deposizione della teste NISARA) e nel resto ha in maniera generica compendiato quanto dovrebbe trarsi dalle deposizioni in discorso, facendo pure rimando - senza indicarle - alle deduzioni esposte nell'atto di appello.

Si tratta, dunque, di allegazioni generiche, che non possono dirsi atte a minare l'iter argomentativo della sentenza impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01); e che finiscono col devolvere irritualmente a questa Corte di legittimità profili di fatto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01).

Né le statuizioni penali della sentenza possono dirsi contradditorie perché la Corte, ravvisando un difetto della prova specifica del valore dei beni sottratti, ha ridotto la provvisionale nei limiti in cui l'ha ritenuta raggiunta la prova, conformemente al disposto dell'art. 539, comma 2, cod. proc. pen.

Quanto poi all'offensività in concreto del fatto (Sez. 5, n. 4011 del 19/12/2018 - dep. 2019, Emanuele, Rv. 275484 - 01), non può certo rilevarsi nella specie il dedotto vizio nella sentenza impugnata, poiché il tema non era stato dedotto in quella sede (cfr. atto di appello; cfr. Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577) ed è stato pure qui prospettato sulla scorta delle allegazioni del tutto generiche e, in definitiva, versate in fatto sopra già esposte.

2. Con il secondo motivo è stata prospettata la manifesta illogicità della motivazione, la quale da una parte avrebbe correttamente riconosciuto la carenza di allegazioni che giustificassero la concessione di una corposa provvisionale, dall'altro avrebbe determinato l'ammontare di quest'ultima in euro 1.000 (e, peraltro, non ne avrebbe sospeso la esecutività); ed è stato chiesto l'annullamento delle statuizioni di condanna al risarcimento del danno e al pagamento della provvisionale (oltre che delle spese processuali in favore della parte civile).

Ad avviso della difesa, il valore economico dei beni oggetto dell'asserito furto sarebbe da considerarsi nullo per le ragioni già esposte e il danno morale patito dal Policlinico non potrebbe che essere valutato prossimo allo zero; e dalla motivazione della sentenza impugnata non si comprenderebbe in che modo il Collegio giudicante abbia determinato la provvisionale.

Inoltre, né il Tribunale nella Corte d'appello avrebbero puntualmente motivato in ordine alla sussistenza di un danno in capo alla costituita parte civile e sul suo ammontare.

2.1. La censura sull'an del danno è inammissibile perché non era stata prospettata con l'atto di appello, con il quale ci si era doluti soltanto della misura della provvisionale e chiesta la sospensione dell'esecutività di essa.

Quanto all'ammontare della provvisionale è dirimente rilevare che «non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento» (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02; cfr. pure Sez. 5, n. 40410 del 18/03/2004, Farina, Rv. 230105 - 01).

L'inammissibilità del ricorso non consente di rilevare la prescrizione dei

3. reati maturata successivamente alla pronuncia della sentenza di appello (cfr. Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01). 4 Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi d'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14/01/2022.

Il onsigliere es so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione che ha chiesto l'annullamento !:;enza rinvio agli effetti penali della sentenza impugnata, per maturati termini di prescrizione, e la conferma delle statuizioni civili; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in data 8 settembre 2020 la Corte di appello di Milano, all'esito del gravame interposto da Gabriele SANNA, in parziale riforma della pronuncia del 3 ottobre 2019 del Tribunale di Pavia - che aveva affermato la responsabilità del medesimo imputato per quattro ipotesi di furto (aggravato come in contestazione), irrogandogli le pene ritenute di giustizia con il beneficio della sospensione condizionale - ha escluso le circostanze aggravanti di cui all'art. 625, nn. 6 e 7, cod. pen., ha rideterminato la provvisionale liquidata in favore della parte civile in euro 1.000 ed ha confermato nel resto la sentenza di primo grado. Più in dettaglio, il SANNA è stato ritenuto responsabile di essersi impossessato in più occasioni, al fine di trarne profitto, di beni mobili (segnatamente alimenti), sottraendoli dal padiglione del [OSCURATO:PERSONA] di Pavia presso il quale prestava attività lavorativa. 2. Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, formulando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono state denunciate la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione in relazione l'affermazione di responsabilità dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo si è dedotto il vizio di motivazione in ordine alla condanna al risarcimento del danno e alla concessione di una provvisionale immediatamente esecutiva. 3. È pervenuta memoria con la quale il difensore dell'imputato, oltre ad insistere nell'accoglimento del ricorso, ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei reati nel mese di agosto 2021. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Con il primo motivo - sub specie del vizio di motivazione - il ricorrente ha rappresentato: - di aver dedotto con l'atto di appello che i beni oggetto di sottrazione da parte dell'imputato erano solamente scarti di lavorazione della carne destinati all'eliminazione e, quindi, res derelictae in relazione alle quali non potrebbe applicarsi l'incriminazione di furto; ed aveva chiesto, pertanto, l'assoluzione e il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dalla parte civile IRCCS [OSCURATO:PERSONA]; - che la Corte di appello, da una parte, avrebbe confermato la decisione del Tribunale in ordine all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato; dall'altra, invece, avrebbe ritenuto corretta la censura difensiva relativa all'entità della provvisionale (riducendola a euro 1.000 e riservando al Giudice civile una più completa quantificazione dei danni); - di conseguenza, la sentenza di secondo grado sarebbe affetta da un'evidente illogicità.La difesa, poi, ha rassegnato che la Corte di appello avrebbe escluso che gli scarti e i ritagli non aventi valore e destinati allo smaltimento possano qualificarsi res derelictae e avrebbe ritenuto l'infondatezza del gravame mediante un'argomentazione: - sbrigativa, poiché avrebbe omesso di valutare le risultanze dell'attività istruttoria e, in particolare, le dichiarazioni dei testimoni NISARA e GIORGI (il quali avevano illustrato la differenza tra merce e scarti di produzione e individuato nei beni oggetto della condotta ascritta all'imputato gli scarti delle lavorazioni che venivano accumulati in sacchi neri e riposti in appositi spazi anche all'interno delle celle frigorifere per poi essere buttati); - e gravemente insufficiente, in quanto si sarebbe limitata a riprodurre la decisione del primo Giudice senza pronunciarsi compiutamente sugli specifici motivi di impugnazione. La Corte, invece, dagli elementi addotti dalla difesa avrebbe dovuto inferire l'«insussistenza dell'elemento soggettivo, costituito dall'ingiusto profitto», dato l'inconsistente valore economico delle res; e la tenuità delle condotte, atteso che in due sole occasioni era possibile dimostrare l'effettiva apprensione dei beni da parte dell'imputato, non potendosi ravvisare l'offensività del suo fatto. Sotto tale profilo, la Corte di appello non avrebbe verificato se nella specie ricorra un reato impossibile. Infine, la difesa ha assunto che: - Gabriele SANNA sarebbe estraneo alla vicenda per la quale un operatore del [OSCURATO:PERSONA] di Pavia, Walter 130NIZZONI, aveva sporto denuncia rappresentando la commissione di sistematici furti di beni alimentari presso la mensa del Policlinico (tanto che lo stesso Walter BONIZZONI, interrogato in ordine a essa, non ha individuato tra i soggetti agenti l'odierno imputato); - e la Corte di appello, motivando in maniera carente, avrebbe fatto riferimento, al fine di affermare la responsabilità del SANNA, soltanto alle riprese effettuate dalle videocamere installate dagli operanti in loco, ritenendo ininfluente l'assenza di testi che abbiano personalmente visto l'imputato impossessarsi dei beni in imputazione (nonostante le videoriprese mostrino semplicemente il SANNA, in due occasioni, appropriarsi di piccoli sacchetti di cellophane contenenti una minima quantità di carne, indicata dai testi come scarto di lavorazione). 1.1. Il motivo in esame è inammissibile, poiché è generico, devolve irritualmente a questa Corte questioni non oggetto di gravame ed è versato in fatto. La Corte territoriale, argomentando rispetto alle doglianze prospettate dalla difesa, ha indicato in maniera congrua e logica gli elementi in forza dei quali ha attribuito all'imputato l'impossessamento dei beni in discorso, segnatamente, dando conto di quanto emerso dalle videoriprese ed indicando puntualmente i dati (come il vestiario anche del SANNA e il percorso, ripreso dal sistema di sorveglianza, da lui seguito nelle occasioni de quibus) dai quali ha tratto che l'imputato ha in effetti appreso le res in contestazione. Ed ha pure chiarito, sempre in maniera immune da censure, le ragioni per cui ha negato che l'oggetto materiale del reato fosse costituito da res derelictae, richiamando non solo la collocazione delle stesse (nelle celle frigorifere del Policlinico) ma anche le specifiche istruzioni impartite dalla Direzione dell'ente (che con una nota aveva disposto che non venissero asportati senza autorizzazione neppure i beni di scarto, sulla cui destinazione si sarebbe provveduto sempre come stabilito dall'ente). Infine, ha ravvisato la sussistenza dell'elemento soggettivo, rappresentando che - anche qualora, come addotto dall'imputato - l'oggetto materiale dei reati fosse costituito solo da scarti alimentari (appresi come cibo per il suo gatto) - il SANNA comunque avrebbe ricavato un ingiusto profitto, così indicando gli elementi in ragione dei quali ha ritenuto l'infondatezza di quanto prospettato sul punto con il gravame e la sussistenza del prescritto dolo specifico. Rispetto a tali argomentazioni l'impugnazione finisce col proporre il medesimo ordine di allegazioni già disattese dai Giudici di merito, senza dedurre con la necessaria specificità il travisamento delle testimonianze sopra indicate (quelle rese da NISARA e GIORGI): sul punto, infatti, il ricorso ha richiamato solo taluni passi (peraltro, unicamente della deposizione della teste NISARA) e nel resto ha in maniera generica compendiato quanto dovrebbe trarsi dalle deposizioni in discorso, facendo pure rimando - senza indicarle - alle deduzioni esposte nell'atto di appello. Si tratta, dunque, di allegazioni generiche, che non possono dirsi atte a minare l'iter argomentativo della sentenza impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01); e che finiscono col devolvere irritualmente a questa Corte di legittimità profili di fatto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). Né le statuizioni penali della sentenza possono dirsi contradditorie perché la Corte, ravvisando un difetto della prova specifica del valore dei beni sottratti, ha ridotto la provvisionale nei limiti in cui l'ha ritenuta raggiunta la prova, conformemente al disposto dell'art. 539, comma 2, cod. proc. pen. Quanto poi all'offensività in concreto del fatto (Sez. 5, n. 4011 del 19/12/2018 - dep. 2019, Emanuele, Rv. 275484 - 01), non può certo rilevarsi nella specie il dedotto vizio nella sentenza impugnata, poiché il tema non era stato dedotto in quella sede (cfr. atto di appello; cfr. Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577) ed è stato pure qui prospettato sulla scorta delle allegazioni del tutto generiche e, in definitiva, versate in fatto sopra già esposte. 2. Con il secondo motivo è stata prospettata la manifesta illogicità della motivazione, la quale da una parte avrebbe correttamente riconosciuto la carenza di allegazioni che giustificassero la concessione di una corposa provvisionale, dall'altro avrebbe determinato l'ammontare di quest'ultima in euro 1.000 (e, peraltro, non ne avrebbe sospeso la esecutività); ed è stato chiesto l'annullamento delle statuizioni di condanna al risarcimento del danno e al pagamento della provvisionale (oltre che delle spese processuali in favore della parte civile). Ad avviso della difesa, il valore economico dei beni oggetto dell'asserito furto sarebbe da considerarsi nullo per le ragioni già esposte e il danno morale patito dal Policlinico non potrebbe che essere valutato prossimo allo zero; e dalla motivazione della sentenza impugnata non si comprenderebbe in che modo il Collegio giudicante abbia determinato la provvisionale. Inoltre, né il Tribunale nella Corte d'appello avrebbero puntualmente motivato in ordine alla sussistenza di un danno in capo alla costituita parte civile e sul suo ammontare. 2.1. La censura sull'an del danno è inammissibile perché non era stata prospettata con l'atto di appello, con il quale ci si era doluti soltanto della misura della provvisionale e chiesta la sospensione dell'esecutività di essa. Quanto all'ammontare della provvisionale è dirimente rilevare che «non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento» (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02; cfr. pure Sez. 5, n. 40410 del 18/03/2004, Farina, Rv. 230105 - 01). L'inammissibilità del ricorso non consente di rilevare la prescrizione dei 3. reati maturata successivamente alla pronuncia della sentenza di appello (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01). 4 Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi d'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/01/2022. Il onsigliere es so
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