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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 ottobre 2021

Cassazione n. 05292/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Cashdo

1. [OSCURATO:PERSONA] e eantdir, Domenico, a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che il 27/1/2020 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei loro confronti dal Tribunale di Como in relazione alla ricettazione di oggetti di gioielleria contraffatti e, l'Anastasio, anche per la detenzione di una banconota contraffatta, parzialmente riformando la pronuncia di primo grado solo nei confronti di quest'ultimo, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, la riduzione della pena inflitta e la revoca della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.

2. L'Anastasio deduce:

2.1. vizio di motivazione e violazione degli artt. 546 comma 1 lett. c) e 192 comma 1 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta inattendibilità dell'affermazione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] circa la mancanza di consapevolezza, da parte dell'Anastasio, della falsità degli oggetti trasportati, valutazione che si afferma in contraddizione con il giudizio di lealtà espresso nei confronti dello stesso coimputato e posto a giustificazione della concessione delle attenuanti generiche al [OSCURATO:PERSONA].

2.2. violazione di legge laddove la Corte di appello non ha riconosciuto alcun motivo di nullità della sentenza di primo grado per difformità tra dispositivo e motivazione, atteso che solo in quest'ultima veniva disposta la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.

Si assume anche che, quantomeno, la Corte avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione degli atti nulli o dichiarare la nullità della sentenza impugnata e decidere nel merito.

3. Quest'ultimo motivo è comune anche al [OSCURATO:PERSONA] che, con unico motivo di ricorso, contesta con le stesse argomentazioni la difformità tra motivazione e dispositivo della sentenza di primo grado, che si assume non emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale.

4. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.

5. I ricorsi sono inammissibili.

5.1. In particolare, il primo motivo del ricorso dell'Anastasio è inammissibile perché attiene al merito della decisione impugnata, oltre ad essere aspecifico, in quanto non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata, laddove questa ha evidenziato che la piena consapevolezza, da parte dell"Anastasio, della contraffazione del materiale trasportato nell'autovettura da lui condotta, perché emergente non solo dalla sua qualità di conducente, ma anche dal rilievo che, all'atto del controllo da parte della P.G., egli aveva cercato di disfarsi dei braccialetti d'oro che aveva in tasca, facendoli cadere per terra.

5.2. Sono inammissibili anche i motivi di impugnazione, comuni ai due ricorrenti, in ordine alla difformità tra la motivazione ed il dispositivo della sentenza di primo grado, laddove solo la prima comminava all'Anastasio la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.

Entrambi i ricorrenti, infatti, sono privi di interesse alla censura: il [OSCURATO:PERSONA] perché il contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza riguardava solo l'Anastasio, e quest'ultimo perché la predetta pena accessoria è stata, comunque, revocata dalla sentenza di appello.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata Così deciso in camera di consiglio il 28 ottobre 2021 Il relatore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Cashdo 1. [OSCURATO:PERSONA] e eantdir, Domenico, a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che il 27/1/2020 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei loro confronti dal Tribunale di Como in relazione alla ricettazione di oggetti di gioielleria contraffatti e, l'Anastasio, anche per la detenzione di una banconota contraffatta, parzialmente riformando la pronuncia di primo grado solo nei confronti di quest'ultimo, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, la riduzione della pena inflitta e la revoca della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. 2. L'Anastasio deduce: 2.1. vizio di motivazione e violazione degli artt. 546 comma 1 lett. c) e 192 comma 1 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta inattendibilità dell'affermazione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] circa la mancanza di consapevolezza, da parte dell'Anastasio, della falsità degli oggetti trasportati, valutazione che si afferma in contraddizione con il giudizio di lealtà espresso nei confronti dello stesso coimputato e posto a giustificazione della concessione delle attenuanti generiche al [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. violazione di legge laddove la Corte di appello non ha riconosciuto alcun motivo di nullità della sentenza di primo grado per difformità tra dispositivo e motivazione, atteso che solo in quest'ultima veniva disposta la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. Si assume anche che, quantomeno, la Corte avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione degli atti nulli o dichiarare la nullità della sentenza impugnata e decidere nel merito. 3. Quest'ultimo motivo è comune anche al [OSCURATO:PERSONA] che, con unico motivo di ricorso, contesta con le stesse argomentazioni la difformità tra motivazione e dispositivo della sentenza di primo grado, che si assume non emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale. 4. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. 5. I ricorsi sono inammissibili. 5.1. In particolare, il primo motivo del ricorso dell'Anastasio è inammissibile perché attiene al merito della decisione impugnata, oltre ad essere aspecifico, in quanto non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata, laddove questa ha evidenziato che la piena consapevolezza, da parte dell"Anastasio, della contraffazione del materiale trasportato nell'autovettura da lui condotta, perché emergente non solo dalla sua qualità di conducente, ma anche dal rilievo che, all'atto del controllo da parte della P.G., egli aveva cercato di disfarsi dei braccialetti d'oro che aveva in tasca, facendoli cadere per terra. 5.2. Sono inammissibili anche i motivi di impugnazione, comuni ai due ricorrenti, in ordine alla difformità tra la motivazione ed il dispositivo della sentenza di primo grado, laddove solo la prima comminava all'Anastasio la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. Entrambi i ricorrenti, infatti, sono privi di interesse alla censura: il [OSCURATO:PERSONA] perché il contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza riguardava solo l'Anastasio, e quest'ultimo perché la predetta pena accessoria è stata, comunque, revocata dalla sentenza di appello. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata Così deciso in camera di consiglio il 28 ottobre 2021 Il relatore [OSCURATO:PERSONA]
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