CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 09453/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], Che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in parziale riforma della sentenza emessa in data 6/4/2018 dal Tribunale di Genova, appellata da [OSCURATO:PERSONA], qua- lificato il fatto contestato al capo b (originariamente imputato con riferimento agli artt. 81, 491 e 492 cod. pen.) come reato previsto dagli artt. 81 cpv., 485 e 491 cod. pen., assolveva l'imputato da tale reato perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e, esclusa la recidiva, rideterminava la pena inflittagli per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen. (furto con destrezza di due blocchetti di assegni sottratti dalla borsetta di [OSCURATO:PERSONA], fatto commesso in Genova in epoca anteriore e prossima al 20/10/2015) di cui al capo a) in mesi otto di reclusione, sostituiti con anni uno e mesi quattro di libertà controllata, ed euro 70 di multa. Confermava nel resto e condanna l'imputato alla rifusione delle spese legali sostenute dalla parte civile per il grado. 2. Il ricorrente impugna la sentenza di condanna denunciando la violazione dell'articolo 62 bis codice penale, in quanto il giudice di merito non avrebbe valo- rizzato l'incensuratezza e l'ammissione, pure parziale, degli addebiti da parte dell'imputato. Chiede, pertanto annullarsi la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le doglianze proposte sono manifestamente infondate e, pertanto, il pro- posto ricorso va dichiarato inammissibile. 2. In premessa, va rilevato che, a conferma di una volontà punitiva della per- sona offesa nei confronti dell'autore del reato, vi è stata in questo processo costi- tuzione della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. E che, in ogni caso, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la pro- roga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alle legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Cartabia") che ha previsto che il reato di cui all'impu- tazione sia procedibile soltanto a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisibile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inam- missibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).3. Orbene, la manifesta infondatezza dei proposti motivi deriva dal fatto che i giudici del gravame del merito, hanno dato conto motivatamente del loro diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche valutando, negativamente per l'odierno ricorrente, la mancanza di elementi positivi valutabili ai fini del rico- noscimento delle stesse e ritenendo, al contrario, che il diniego già operato in primo grado fosse pienamente giustificato in ragione del numero degli assegni contraffatti e dell'importo complessivo riportato dagli stessi, mentre l'ammissione degli addebiti da parte del Brancatisano è stata solo parziale -ed è intervenuta in un solido quadro probatorio- e l'esercizio del diritto di difesa non rappresenta un profilo di particolare meritevolezza A fronte di ciò, la mera incensuratezza dell'odierno ricorrente è stato ritenuto elemento da valutarsi in termini subvalenti rispetto ai citati dati sfavorevoli, con- siderati, per il loro peso ed il loro rilievo ai fini del giudizio, di più evidente incisi- vità; non risultando poi, come sostenuto dalla Difesa, che l'imputato abbia parzial- mente restituito alla Panini gl'importi riportati dai titoli, avendo la predetta espres- samente escluso tale circostanza in sede di sommarie informazioni del 16/12/2016, affermando, al contrario, che l'imputato aveva promesso di restituirle il denaro ma "di fatto, però, ad oggi non è avvenuto alcun risarcimento." 4. Il provvedimento impugnato appare, pertanto, collocarsi nell'alveo del co- stante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della conces- sione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in consi- derazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale). In caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'articolo 62bis c.p. operata con il d.l. 23.5.2008 n. 2002 convertito con modif. dalla I. 24.7.2008 n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione va ribadito che è assolutamente sufficiente, come avvenuto nel caso che ci occupa, che il giudice si limiti a dare conto in motivazione di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in conside- razione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del sog- getto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurisprudenza univoca di questa Corte Suprema, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esi- stenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell' imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a so- stegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la ri- chiesta stessa si fonda (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 29679 del 13/6/2011, Chiofalo ed altri, Rv. 219891; Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; Sez. 1 n. 12496 del 21/9/1999, Guglielmi ed altri, Rv. 214570; Sez. 6, n. 13048 del 20/6/2000, Occhipinti ed altri, Rv. 217882). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende