CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 agosto 1963
Cassazione n. 12504/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso !a sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito i! difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Potenza confermava la sentenza con cui il tribunale di Matera, in data 8.11.2018, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato ex artt. 110, 81, cpv., 494, c.p., in rubrica ascrittogli, per avere illegittimamente utilizzato la partita IN.A. intestata a [OSCURATO:PERSONA], registrandosi ad un sito di vendite on line, denominato "www.dieciofferte.net." 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Cardinale, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di inidonea e sommaria valutazione delle risultanze processuali da parte della corte territoriale, che ha reso una motivazione apparente, senza tacere che il giudice di secondo grado non ha fornito risposta alle censure articolate dall'imputato nell'atto di appello. 3. Con requisitoria scritta dell'11.11.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Con conclusioni scritte del 4.12.2002, il difensore di fiducia dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], nel replicare alla requisitoria del pubblico ministero, insiste per l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, innanzitutto perché fondato su censure di merito, volte a un'inammissibile rivalutazione di fatto del quadro probatorio, e del tutto generiche, pertanto non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). Va, inoltre, evidenziato che nella fattispecie in esame ricorre un caso di doppia conforme" posto che la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado, sia attraverso richiami a quest'ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218). Ne consegue che resta preclusa la possibilità di dedurre il vizio di motivazione per inidonea valutazione delle risultanze processuali (vale a dire il vizio di travisamento della prova, che, in definitiva è quello dedotto dal ricorrente), se non quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (cfr. Cass., Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018), circostanza la cui sussistenza non risulta dimostrata nel caso in esame. Deve, infine, ribadirsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi, come nel caso in esame, si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr., ex plurimis, Cass., sez. III, 4.11.2014, n. 35964, rv. 264879).5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della