CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19260/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
izzo pec dell’avvocatoMaurizio Valloni ([OSCURATO:EMAIL]), che lorappresenta e difende;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, domiciliata ex lege presso l’indirizzo pec dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Malatesta ([OSCURATO:EMAIL]), che larappresenta e difende;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.1739/2024depositata il 17/09/2024;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 25225/2024Numero sezionale 369/2026Numero di raccolta generale 19260/2026Data pubblicazione 11/06/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 04/06/2026Il PresidenteLina Rubino