CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 gennaio 2023
Cassazione n. 11650/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15042/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende ope legis. -resistenti- avverso il PROVVEDIMENTO d el [OSCURATO:PERSONA] di ROMA n. 7782/2023depositat o i l 04/07/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE: 1.- [OSCURATO:PERSONA] Nabil, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], presentò ricorsoavverso decreto di espulsione ex art. 13 commi 7 e 8 d.lgs. n. 286 del 1998 del decreto del Prefetto di Roma emesso e notificatoin data 26/01/2023. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Roma ha rigettato il ricorso con provvedimentodepositato il 4 luglio 2023. Il cittadino straniero ha proposto ricorso con due mezzi chiedendola cassazione dell’ordinanza impugnata. LeAmministrazioni hanno depositato mero atto di costituzione. Èstata disposta la trattazione camerale. CONSIDERATOCHE: 2.- Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 18 D. Lgs. nr. 150/11 ed art. 210 e 702 bis c.p.c. in relazione agli artt. 6, 7, 10, 16, 17 e 18 del D.Lgs n. 25/08; artt. 9 e 14 D. Lgs. n. 142/15, nonchè degli artt. 19 del D.Lgs. n. 286/98, 33 della Convenzione di Ginevra del 1951, nonché 2 e 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (C.E.D.U.), in relazione agli artt. 10 e 117 della Costituzione (Direttive n. 2013/32/UE, art. 8, n. 2013/33 c.d. nuova “direttiva accoglienza”,nonchè direttiva 2013/32/UE). Ilricorrente sostiene l’erroneità della decisione che, a fronte del motivo di opposizione volto a censurare la non conformità agli obblighi comunitari di completa informativa dell’odierno ricorrente , in merito alle procedure di riconoscimento della Protezione Internazionale da parte degli Organi di P.S. in occasione del fermo sul territorio nazionale, ne ha eluso il contenuto , valorizzando la circostanza,invero non contestata e perciò pacifica, del riferimento contenuto nel foglio notizie prodotto in data 16/06/2023 dalla Questura di Roma alla mancata presentazione della relativa domandada parte dell’odierno ricorrente. Rimarca che sul punto il Giudice di Pace di Rom a si è limitato ad argomentare in forma meramentedubitativa, circa la probabilità che fosse stato informato inoccasione del precedente fermo dell’ottobre 2022, quando gli era statacomminata un’altra espulsione. 3.- Con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 D. Lgs. nr. 150/11, artt. 10, comma 2, lett. b) e 19 del D. Lgs. nr. 286/98, artt. 132, 4 comma e 156 c.p.c.ed art. 118 disp. att. al c.p.c. in relazione agli artt. 6, 7, 8 e 9della direttiva 2013/32/UE. Si censura l’impugnata ordinanza per motivazione apparente, non essendo dato comprendere il percorso argomentativo sotteso al negativo convincimento del giudice del merito , in relazione alle deduzionied argomentazioni dell’odierno ricorrente. 4. Il ricorso va accolto. «Ai sensi dell’art. 10 ter del D.lgs. n. 286/1998 deve essere assicurata a tutti gli stranieri condotti per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso gli appositi punti di crisi una informativa, completa ed effettiva, sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito, trattandosi di un obbligo diretto ad assicurare la correttezza delle procedure di identificazione e a ridurne i margini di errore operativo; detto obbligo sussiste anche nel caso in cui lo straniero non abbia manifestato l’esigenza di chiedere la protezione internazionale, posto che il silenzio ovvero una eventuale dichiarazione incompatibile con la volontà di richiederla, che deve in ogni caso essere chiaramente espressa e non per formule ambigue, non può assumere rilievo se non risulta che la persona è stata preventivamente compiutamente informata». «Non è sufficiente, al fine di ritenere assolto l’obbligo di informativa di cui all’art 10 ter T.U.I. che nel decreto di respingimento o di trattenimento si indichi genericamente che il soggetto è stato compiutamente informato, se, nella contestazione dell’interessato, nulla emerge, in ordine alla informativa, dal foglio notizie né da altri atti, documenti o mezzi di prova offerti dalla amministrazione; e segnatamente se non emergono i tempi e le modalità con cui l’informativa è stata somministrata, con specifico riguardo alla lingua utilizzata, alla presenza di un interprete o mediatore culturale e ciò al fine di consentire una verifica sulla comprensibilità delle informazioni fornite» (Cass. n. 32070/2023). Nulla di tutto ciò, in merito all’assolvimento degli obblighi informativi, risulta nella specie, essendosi il giudicante limitato ad ipotesi e supposizioni ‒ «non si può escludere a priori» ‒ circa l’adempimento degli obblighi informativi. 5. In conclusione, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Giudice di pace di Roma in persona di diverso magistrato, per il riesame alla luce dei principi espressi e la statuizione sulle spese. P.Q.M. - A ccoglie il ricorso, cassa il provvedime