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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 1 dicembre 2022

Cassazione n. 13813/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: PROCURATORE GENERALE c/la CORTE DI APPELLO di VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VICENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Vicenza per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il sostituto Procuratore generale di Venezia ricorre avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Vicenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990.

2. Deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 per non avere la sentenza impugnata applicato la pena pecuniaria della multa, essendosi limitata a disporre la sola reclusione (pari a quattro mesi).

3. Il ricorso è fondato.

Applicando la sola pena della reclusione, il Giudice è incorso nella violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 che prevede la pena della reclusione da mesi sei ad anni quattro e della multa da C 1.032,00 ad C 10.329,00.

Ricorre, pertanto, un'ipotesi di determinazione "contra legem" della pena concordata tra le parti ed illegittimamente ratificata dal giudice, che, secondo l'orientamento nettamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 1411 del 22/09/2006, dep. 2007, Braidich, Rv. 236033 -01), invalida la base negoziale sulla quale è maturato l'accordo, viziando la sentenza che lo ha recepito.

4. Ne deriva che, non potendosi fare luogo alla procedura di rettifica di cui all'art. 619, comma 2, cod. proc. pen., tale pronuncia deve essere annullata senza rinvio e con mera trasmissione degli atti al Tribunale di Vicenza per l'ulteriore corso nel quale le parti potranno eventualmente proporre nuova richiesta di applicazione della pena in misura legale.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Vicenza per l'ulteriore corso.

Così deciso il 1 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: PROCURATORE GENERALE c/la CORTE DI APPELLO di VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VICENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Vicenza per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il sostituto Procuratore generale di Venezia ricorre avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Vicenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990. 2. Deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 per non avere la sentenza impugnata applicato la pena pecuniaria della multa, essendosi limitata a disporre la sola reclusione (pari a quattro mesi). 3. Il ricorso è fondato. Applicando la sola pena della reclusione, il Giudice è incorso nella violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 che prevede la pena della reclusione da mesi sei ad anni quattro e della multa da C 1.032,00 ad C 10.329,00. Ricorre, pertanto, un'ipotesi di determinazione "contra legem" della pena concordata tra le parti ed illegittimamente ratificata dal giudice, che, secondo l'orientamento nettamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 1411 del 22/09/2006, dep. 2007, Braidich, Rv. 236033 -01), invalida la base negoziale sulla quale è maturato l'accordo, viziando la sentenza che lo ha recepito. 4. Ne deriva che, non potendosi fare luogo alla procedura di rettifica di cui all'art. 619, comma 2, cod. proc. pen., tale pronuncia deve essere annullata senza rinvio e con mera trasmissione degli atti al Tribunale di Vicenza per l'ulteriore corso nel quale le parti potranno eventualmente proporre nuova richiesta di applicazione della pena in misura legale. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Vicenza per l'ulteriore corso. Così deciso il 1 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13813/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris