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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 marzo 2024

Cassazione n. 17100/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 23104-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 174, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D'ARAGONA; -controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA].; -ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 451/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA depositata il 22/02/2019 R.G.N. 1839/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto R.G.N.23104/2019 Cron.

Rep.

Ud.09/04/2024 CC Fatti di causa La Corte d'appello di Roma, con la sentenza in atti, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] inquadrata nella qualifica primo livello super non quadri CCNL industrie alimentari, per il periodo 24/1/2005-14/7/2006 ed ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle differenze retributive per il diverso inquadramento in favore di [OSCURATO:PERSONA] oltre le spese.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. con cinque motivi di ricorso ai quali ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso contenente un ricorso incidentale condizionato ed un ricorso incidentale autonomo con cinquemotivi a cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso a ricorso incidentale.

Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.

Motivi della decisione.

Deve essere pronunciata l’estinzione del ricorso per rinuncia, siccome attestata dall’atto congiunto di rinuncia ai ricorsi principale e incidentale, e di reciproca adesione, depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con il quale la ricorrente principale [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] dichiarano di rinunciare ai rispettivi ricorsi senza altra pronuncia sulle spese.

Non sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione dei ricorsi principale e incidentale.

Nulla per le spese.

Così deciso nella c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23104-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 174, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D'ARAGONA; -controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA].; -ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 451/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA depositata il 22/02/2019 R.G.N. 1839/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N.23104/2019 Cron. Rep. Ud.09/04/2024 CC Fatti di causa La Corte d'appello di Roma, con la sentenza in atti, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] inquadrata nella qualifica primo livello super non quadri CCNL industrie alimentari, per il periodo 24/1/2005-14/7/2006 ed ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle differenze retributive per il diverso inquadramento in favore di [OSCURATO:PERSONA] oltre le spese. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. con cinque motivi di ricorso ai quali ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso contenente un ricorso incidentale condizionato ed un ricorso incidentale autonomo con cinquemotivi a cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso a ricorso incidentale. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. Motivi della decisione. Deve essere pronunciata l’estinzione del ricorso per rinuncia, siccome attestata dall’atto congiunto di rinuncia ai ricorsi principale e incidentale, e di reciproca adesione, depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con il quale la ricorrente principale [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] dichiarano di rinunciare ai rispettivi ricorsi senza altra pronuncia sulle spese. Non sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione dei ricorsi principale e incidentale. Nulla per le spese. Così deciso nella c
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