CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2026
Cassazione n. 32555/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA] ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Teramo del 28 marzo 2025, condannando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente alle pene di anni uno e mesi nove di reclusione ed euro 2.532,00 di multa e ad anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 2.232 di multa per il reato di cui all'art.110,81 cod. pen. e 73, comma 1, D.P.R. n.309 del 1990. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo due motivi: a) Violazione di legge in rela-zione alla mancata prova dell'efficacia drogante e della quantità della sostanza stupefacente oggetto delle conversazioni; b) Violazione di legge in ordine al trat-tamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti. 2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi che non si confrontano con la motivazione e riproducono i profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata. 2.1. A dispetto di quanto sostenuto in ricorso nel caso in esame la prova della responsabilità si fonda sui sequestri e sulle dichiarazioni unitamente ai rico-noscimenti fotografici resi dagli acquirenti della sostanza loro ceduta, ritenuti pie-namente attendibili, poiché fermati nella quasi immediatezza dell'acquisto, e le analisi tossicologiche effettuate sulla sostanza sequestrata ( v. pag. 8 della moti-vazione). Peraltro la valutazione del giudice di merito sulla finalità di cessione a terzi della detenzione di stupefacenti si risolve in un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità, se - come nel caso in esame - sorretto da mo-tivazione immune dal vizio di manifesta illogicità risultante dal testo della sentenza impugnata o da altri atti del processo specificamente indicati nell'atto di gravame (Sez. 4, n. 2522 del 26/01/1996, Antognoli, Rv. 204957). 2.2. Con riguardo alle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. laCorte territoriale ha ritenuto motivatamente di negarne la prevalenza sull'aggra-vante della non occasionalità e della recidiva. 2h Trattasi di motivazione che impinge nel potere discrezionale del giudice di merito e che non rientra nel sindacato di questa Corte salvo che non incorra in manifeste illogicità. Va peraltro osservato che la Corte di appello ha correttamente evidenziato che le attenuanti generiche sono state concesse in relazione ad un fatto il consenso prestato all'acquisizione di atti che non avrebbe consentito il riconoscimento del beneficio in favore degli imputati trattandosi di un aspetto della difesa tecnica è il ricorrente nulla osserva al riguardo incorrendo anche nel vizio di genericità. 2.3. Occorre infine osservare che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01), 3. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pa-gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.Mmende. Così deciso in Roma il 14/07/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] u 4d e1iini DEPOSITr [OSCURATO:PERSONA] Sezione VII P,,,ngle. 3 O 1 SET 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ! o en