CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19175/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia, che ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. 2. Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente evoca vizi di motivazione ed inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine all'affermata responsabilità, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché oltre ad essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono aspecifici poichè riproduttivi di profili di censura (mancanza dell'elemento psicologico e carenze probatorie) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano pag. 7-8 della sentenza impugnata). Come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). 3. Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione di circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 ed ancora Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 8); peraltro, anche il Tribunale ha fornito analoghe argomentazioni motivazionali, saldatesi nella doppia pronuncia conforme di condanna. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000).209- P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de