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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 11327/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], in proprio e quale legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso il decreto n. 5358/19 in data 26/10/2022 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], nel riportarsi alle conclusioni di cui alla memoria del 23/12/2022, ha concluso chiedendo di disporsi l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; udita la discussione della difesa del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], comparso in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] v

1. Con decreto in data 26/10/2022, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del procedimento in cui era stato disposto il sequestro preventivo in data 05/01/2022 da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], alla luce dei contenuti di una nota della Guardia di Finanza (prot. n. 71222 del 02/02/2022) e della relazione dei consulenti tecnici del pubblico ministero (Rinaldi e Matrisciano), ritenuto che il Mennillo, nonostante la stipula del contratto di affitto di azienda con la "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", avesse mantenuto la completa disponibilità di tutti i beni del villaggio turistico nonché la gestione dello stesso, disponeva estendersi il sequestro preventivo all'intero complesso aziendale della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., comprensivo di tutti i beni strumentali mobili e immobili.

2. Avverso il predetto decreto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per il seguente unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per abnormità del provvedimento impugnato.

Si asserisce che si è in presenza di un provvedimento assolutamente nuovo ed autonomo rispetto al precedente emesso non dall'autorità competente (il Giudice per le indagini preliminari) bensì da un organo di parte (Procuratore della Repubblica).

In ogni caso, il provvedimento impositivo della cautela reale originario non era affatto un sequestro per equivalente bensì un sequestro diretto del profitto di reato finalizzato alla confisca che, come tale, è soggetto all'applicazione del principio di proporzionalità e al nesso di funzionalità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e, come tale, meritevole di accoglimento.

2. Il dispositivo del provvedimento impugnato in nulla differisce rispetto al quello del provvedimento impositivo della misura reale pronunciato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] riguardando anch'esso "l'intero complesso aziendale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. comprensivo dei beni strumentali, mobili e immobili": sotto questo aspetto, pertanto, il provvedimento non ha alcuna ragione d'essere.

Di contro, considerando la parte motiva del decreto impugnato, che fa riferimento alla stipula di un contratto di affitto di azienda tra il Mennillo, legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., il decreto de quo, lungi dall'attenere specificamente alla gestione del bene sequestrato e, quindi, ad un profilo sostanzialmente amministrativo ed attuativo del provvedimento cautelare (circostanza che avrebbe potuto essere fatta valere in sede di incidente di esecuzione: Sez. 1, n. 8283 del 24/11/2020, dep. 2021, Sforza, Rv. 280604), inerisce all'applicazione o alla modifica del vincolo cautelare, finendo per disporre, in modo del tutto improprio, il sequestro nei confronti anche di un nuovo e diverso soggetto (la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), al di fuori dei modi e delle competenze previste dalla legge.

3. Alla pronuncia consegue l'annullamento senza rinvio il provvedimento impugnato P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], in proprio e quale legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso il decreto n. 5358/19 in data 26/10/2022 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], nel riportarsi alle conclusioni di cui alla memoria del 23/12/2022, ha concluso chiedendo di disporsi l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; udita la discussione della difesa del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], comparso in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] v 1. Con decreto in data 26/10/2022, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del procedimento in cui era stato disposto il sequestro preventivo in data 05/01/2022 da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], alla luce dei contenuti di una nota della Guardia di Finanza (prot. n. 71222 del 02/02/2022) e della relazione dei consulenti tecnici del pubblico ministero (Rinaldi e Matrisciano), ritenuto che il Mennillo, nonostante la stipula del contratto di affitto di azienda con la "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", avesse mantenuto la completa disponibilità di tutti i beni del villaggio turistico nonché la gestione dello stesso, disponeva estendersi il sequestro preventivo all'intero complesso aziendale della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., comprensivo di tutti i beni strumentali mobili e immobili. 2. Avverso il predetto decreto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per il seguente unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per abnormità del provvedimento impugnato. Si asserisce che si è in presenza di un provvedimento assolutamente nuovo ed autonomo rispetto al precedente emesso non dall'autorità competente (il Giudice per le indagini preliminari) bensì da un organo di parte (Procuratore della Repubblica). In ogni caso, il provvedimento impositivo della cautela reale originario non era affatto un sequestro per equivalente bensì un sequestro diretto del profitto di reato finalizzato alla confisca che, come tale, è soggetto all'applicazione del principio di proporzionalità e al nesso di funzionalità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e, come tale, meritevole di accoglimento. 2. Il dispositivo del provvedimento impugnato in nulla differisce rispetto al quello del provvedimento impositivo della misura reale pronunciato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] riguardando anch'esso "l'intero complesso aziendale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. comprensivo dei beni strumentali, mobili e immobili": sotto questo aspetto, pertanto, il provvedimento non ha alcuna ragione d'essere. Di contro, considerando la parte motiva del decreto impugnato, che fa riferimento alla stipula di un contratto di affitto di azienda tra il Mennillo, legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., il decreto de quo, lungi dall'attenere specificamente alla gestione del bene sequestrato e, quindi, ad un profilo sostanzialmente amministrativo ed attuativo del provvedimento cautelare (circostanza che avrebbe potuto essere fatta valere in sede di incidente di esecuzione: Sez. 1, n. 8283 del 24/11/2020, dep. 2021, Sforza, Rv. 280604), inerisce all'applicazione o alla modifica del vincolo cautelare, finendo per disporre, in modo del tutto improprio, il sequestro nei confronti anche di un nuovo e diverso soggetto (la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), al di fuori dei modi e delle competenze previste dalla legge. 3. Alla pronuncia consegue l'annullamento senza rinvio il provvedimento impugnato P.Q.M. Annulla senza rinvio il decreto impu
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