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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 novembre 1990

Cassazione n. 45600/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/11/1990 avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore 'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PESARO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa, a seguito di rito abbreviato, il 26 novembre 2015 dal Tribunale di Ancona nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art.589 cod. pen. ,in relazione agli artt.141, comma 2, e 157, comma 7, d.

Igs. 30 aprile 1992, n.285 per avere cagionato il decesso di [OSCURATO:PERSONA], per colpa generica e per inosservanza delle norme sulla circolazione stradale.

In particolare, all'imputata si addebitava di non aver prestato la dovuta attenzione e di non aver mantenuto il controllo dell'auto mentre percorreva la S.S. 16 con direzione Senigallia-Cesano, tanto da tamponare il velocipede condotto da [OSCURATO:PERSONA], cagionandole lesioni gravissime con esito mortale. [OSCURATO:PERSONA] il 14 marzo 2012, con decesso avvenuto il 17 marzo 2012.

2. L'iniziale ricostruzione accusatoria della dinamica del sinistro prevedeva la corresponsabilità dell'imputata e di MD Shamin che, a bordo di un autoveicolo che precedeva sia l'autovettura della Villani sia il velocipede, avrebbe aperto improvvisamente la portiera sinistra, costringendo chi lo seguiva ad allargare la traiettoria di marcia.

Il giudice di primo grado, però, sulla base delle consulenze tecniche fatte eseguire dal pubblico ministero e dalla parte civile e delle tracce presenti, aveva ritenuto che la bicicletta fosse stata tamponata dall'autovettura [OSCURATO:PERSONA] condotta dall'imputata senza alcuna interferenza causale della condotta del coimputato.

2.1. La Corte di appello, aderendo alla richiesta della difesa dell'imputata appellante, ha disposto la rinnovazione dell'istruttoria mediante espletamento di una perizia cinematica.

2.2. I giudici di secondo grado sono, tuttavia, pervenuti alla conferma della condanna sulla base dell'identica ricostruzione della dinamica del sinistro sposata dal giudice di primo grado.

Sebbene il perito avesse escluso che l'[OSCURATO:PERSONA] avesse invaso la banchina di destra, stabilendo che il punto d'urto tra l'autovettura condotta dall'imputata e la bicicletta fosse individuabile all'interno della corsia di marcia, circa 10 metri prima che l'[OSCURATO:PERSONA] andasse ad impattare contro lo sportello dell'altra autovettura ([OSCURATO:PERSONA]) e alla distanza di almeno 70 centimetri dalla linea longitudinale continua di margine, la Corte territoriale ha ritenuto non adeguatamente motivata tale conclusione.

Secondo il perito, l'autovettura aveva urtato la bicicletta mentre quest'ultimo mezzo si trovava inclinato di 10 gradi, in atto di superare l'[OSCURATO:PERSONA] ferma sul margine destro della carreggiata; l'autovettura aveva, dunque, intercettato la traiettoria della bicicletta a causa della presenza della [OSCURATO:PERSONA] che, sebbene parcheggiata sulla banchina, costituiva ingombro della corsia di marcia a causa della portiera aperta; la manovra di scarto a sinistra eseguita dalla ciclista era avvenuta quando la [OSCURATO:PERSONA] era a circa 40 metri e a 3 secondi dal punto d'impatto, rendendo inevitabile l'urto.

La Corte territoriale ha, tuttavia, ritenuto che la conformazione rettilinea della strada, la luce del giorno e l'ottima visibilità, il traffico definito scarso, fossero indicativi della possibilità per la Villani di percepire tanto la presenza della bicicletta quanto quella della [OSCURATO:PERSONA] ben prima del momento in cui la bicicletta aveva iniziato la manovra di scarto e, per tale ragione, ha ritenuto evitabile l'urto ove la Villani avesse moderato la velocità, anche in senso inferiore ai limiti ivi previsti.

I giudici hanno ribadito la maggiore attendibilità delle conclusioni alle quali era pervenuto il consulente del pubblico ministero, secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva tamponato la bicicletta all'interno della banchina, tanto desumendo dalle tracce lasciate dall'autovettura con le ruote di destra proprio sulla banchina.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello deducendo, con un primo motivo, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per erronea, omessa, illogica interpretazione di elementi fattuali e tecnici emersi dalla perizia espletata in grado di appello.

La Corte distrettuale si era determinata a disporre la perizia in considerazione della evidente inattendibilità della ricostruzione cinematica offerta dal consulente tecnico del pubblico ministero, non tralasciando di rimarcare come la questione più rilevante e controversa da accertare fosse la localizzazione del punto d'urto tra l'autovettura condotta dall'imputata e il velocipede condotto dalla vittima.

Nonostante il perito avesse escluso che la traccia gommosa presente all'interno della banchina laterale fosse riconducibile alla vettura dell'imputata, il giudice di appello ha ritenuto non condivisibili le conclusioni del perito.

A tale conclusione, tuttavia, la Corte sarebbe pervenuta pur riconoscendo la validità di alcuni dati tecnici acquisiti nel corso della perizia, ossia la velocità pari a 50 km/h della [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'urto, l'inclinazione della bicicletta di almeno 10 gradi rispetto all'asse stradale, la circostanza che la ciclista avesse iniziato la deviazione verso sinistra per portarsi dalla banchina alla corsia di marcia quando l'imputata si trovava a 40 metri dalla zona d'urto e a circa tre secondi dall'investimento.

È stato anche accertato che, nel momento in cui il velocipede aveva attraversato la linea longitudinale continua del margine destro, la vettura era a circa 14 metri di distanza e a un secondo dalla collisione.

Sulla base di una congettura, la Corte ha ritenuto che la conducente dell'autovettura fosse in grado di percepire prima di quel momento tanto la manovra della bicicletta quanto la presenza della [OSCURATO:PERSONA] parcheggiata nella banchina, così sconfessando le conclusioni dei perito sul presupposto che l'automobilista fosse in grado di intuire che la bicicletta avrebbe superato l'ostacolo parcheggiato sulla banchina.

La Corte ha erroneamente ritenuto che la banchina fosse tratto di strada riservato al transito delle biciclette, mentre ai sensi dell'art.3 cod. strada la banchina non fa parte della sede stradale destinata al transito dei veicoli e può essere utilizzata solo in via del tutto eccezionale al fine di scongiurare incidenti, condizione che non ricorreva nel caso in esame.

L'erronea funzione attribuita dal giudice di appello alla banchina pone dubbi sulla logicità della motivazione e incide anche sulla correttezza giuridica di una decisione che si basa su un presupposto normativo palesemente errato; la vittima non era, infatti, legittimata a transitare nella banchina e avrebbe dovuto circolare nella corsia di marcia, che non si sarebbe trovata a invadere ove l'avesse già percorsa.

Secondo la difesa, la Corte territoriale ha ingiustificatamente annullato la netta distinzione segnata dal perito tra il momento in cui la ciclista ha iniziato a deviare e il momento in cui ha oltrepassato la linea di margine della carreggiata, divenendo ostacolo visibile e percepibile dall'automobilista, disattendendo il preciso calcolo delle posizioni sincrone dei veicoli esposto nell'elaborato peritale e anticipando la fase di massima attenzione esigibile dall'imputata.

Si tratta di una rilettura critica approssimativa con cui la Corte territoriale ha sovvertito le conclusioni dell'elaborato peritale, sovrapponendo indebitamente il concetto di mera prevedibilità a quello di effettiva percezione del pericolo e disattendendo una serie di elementi oggettivi che avrebbero dovuto condurre ad escludere la causalità della colpa.

Elementi individuati dal perito, che aveva evidenziato come l'automobilista si fosse trovata di fronte a una situazione di pericolo improvvisa, non agevolmente percepibile tenuto conto dei tempi di percezione del pericolo, della repentinità della manovra posta in essere dalla ciclista e del necessario intervallo psicotecnico di reazione.

La motivazione è illogica laddove, con riferimento alla localizzazione del punto d'urto, si è dissociata dalle conclusioni del perito, ritenendole non adeguatamente motivate, e tuttavia giustificando la verosimiglianza della ricostruzione effettuata dal consulente tecnico del pubblico ministero sulla base della ritenuta anomalia della traiettoria seguita dalla Villani dopo l'urto, ritenendo più ragionevole che in tale frangente la conducente della [OSCURATO:PERSONA] sterzasse verso sinistra piuttosto che convergere a destra, sconfinando nella banchina e urtando la portiera della [OSCURATO:PERSONA].

I giudici di appello hanno ritenuto, anche nel caso in cui l'individuazione del punto d'urto all'interno della banchina fosse infondata, che la dinamica dell'incidente dimostrasse la forte disattenzione dell'automobilista, che ben prima del punto d'urto avrebbe potuto apprezzare il graduale spostamento della bicicletta verso sinistra, peraltro contraddicendo altro punto della motivazione in cui si è convenuto sul fatto che la manovra della ciclista potesse essere stata repentina.

Il rimprovero mosso all'imputata si fonda su una valutazione a posteriori del fatto e sulla congetturale contestazione di non aver intuito la manovra della ciclista, senza alcuna riflessione in ordine al principio di affidamento.

Ulteriore elemento di illogicità è rinvenibile laddove si è contestato al perito di aver trascurato la traccia di incisione lasciata dalla bicicletta al centro della banchina, da valutare unitamente alla traccia gommosa, ritenuta dal perito non riconducibile alla [OSCURATO:PERSONA] della Villani.

La Corte di appello ha, dunque, disatteso le risultanze peritali sulla base di affermazioni atecniche, collegate alla scienza personale del giudice.

Con il secondo motivo ha dedotto erronea applicazione dì legge in relazione all'art. 133 cod. pen. nella parte in cui la Corte di appello ha giustificato il riconoscimento delle attenuanti generiche in forma equivalente rispetto alle aggravanti contestate, in ragione delle manovre tenute dagli altri utenti coinvolti, trascurando la condizione di incensuratezza dell'imputata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

1.1. Giova premettere, in linea di principio, che la rinnovazione istruttoria in appello mediante espletamento di una .perizia non disposta in primo grado non presuppone, né implica, che il giudice di appello abbia ritenuto o debba in ogni caso ritenere non condivisibili le consulenze tecniche di parte già esaminate dal primo giudice.

Il giudice di appello può ritenere necessario disporre la perizia qualora rilevi un effettivo e documentato contrasto tra le conclusioni del consulente del pubblico ministero e quelle del consulente della difesa, senza che ciò comporti l'obbligo di conformarsi alle conclusioni del perito, rimanendo fermo il principio del libero convincimento del giudice, attingibile da qualsiasi atto legittimamente acquisito al processo; il giudice avrà comunque l'obbligo di motivare esaurientemente le ragioni del suo diverso convincimento (Sez. 3, n. 13997 del 25/10/2017, dep.2018, P., Rv. 273159).

1.2. E vale, altresì, la pena ricordare che il vizio di illogicità manifesta deve risultare di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

A tal !riguardo, deve tuttora escludersi la possibilità di «un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi» (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789), e la possibilità per il giudice di legittimità di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099).

2. Tanto premesso, il Collegio ritiene che il dedotto vizio di motivazione sia chiaramente insussistente e che il relativo motivo sia inammissibile.

2.1. Secondo il giudice di primo grado alcuni dati risultavano pacifici, in particolare che l'autovettura dell'imputata avesse impattato con la bicicletta e che dopo l'urto la ciclista fosse stata sollevata andando ad urtare con il capo il parabrezza della [OSCURATO:PERSONA] nella parte destra superiore, per poi essere sospinta in avanti sino a cadere a terra e andare a collidere contro il muretto di recinzione di una delle abitazioni site sulla destra della strada, immediatamente dietro la parte posteriore della [OSCURATO:PERSONA] in sosta.

Altro elemento messo in luce dal giudice di primo grado era la presenza di tracce ematiche in corrispondenza della ruota destra della vettura parcheggiata e la presenza di lievi scalfitture nella parte posteriore della [OSCURATO:PERSONA] dovute all'urto della bicicletta, anch'essa ferma dietro tale autovettura.

Altro elemento accertato era che la [OSCURATO:PERSONA] aveva impattato contro lo spigolo dello sportello anteriore sinistro della [OSCURATO:PERSONA].

Elemento, per contro, controverso era l'individuazione del punto d'urto tra la [OSCURATO:PERSONA] e la bicicletta.

Gli agenti intervenuti per i rilievi e il consulente tecnico del pubblico ministero ritenevano collocabile tale punto all'interno della banchina laterale, anche per la presenza di una traccia gommosa presente sull'asfalto all'interno della banchina a immediato ridosso dello spigolo della Astra, attribuita allo pneumatico della [OSCURATO:PERSONA]; si trattava, infatti, di una traccia obliqua da destra verso sinistra, tale da indurre a ritenere provato che l'autovettura della Villani, per evitare l'impatto con la vettura ferma, avesse sterzato per uscire dalla banchina.

Altro elemento controverso riguardava il tipo di urto tra la vettura e il velocipede, risolto dal giudice di primo grado nel senso che fosse da escludere un impatto prevalentemente o totalmente laterale, in ragione dei danni riportati dalla ruota posteriore della bicicletta e dell'assenza di significativi danni laterali.

Altro elemento a sostegno del fatto che l'urto fosse avvenuto all'interno della banchina era stato individuato, nella sentenza di primo grado, nella presenza di tracce di scarrocciamento presenti sulla banchina, attribuibili alla bicicletta dopo l'urto.2.2.

Le principali critiche mosse dall'appellante riguardavano la ricostruzione del tipo di urto in termini di tamponamento, la direzione di marcia della bicicletta in correlazione con la presenza dell'autovettura ferma, la ritenuta ininfluenza della condotta di guida del conducente della [OSCURATO:PERSONA], l'affermazione per cui l'imputata avrebbe invaso la banchina laterale di destra, la ritenuta estraneità della condotta della vittima.

2.3. La Corte di appello ha aderito alla richiesta dell'appellante di disporre una perizia cinematica volta ad individuare la direzione dei mezzi coinvolti, il punto d'urto, le rispettive velocità, la riconducibilità all'auto dell'imputata della traccia, l'incidenza causale del comportamento tenuto dal conducente della [OSCURATO:PERSONA].

2.4. L'esito della perizia ha consegnato la descrizione di una dinamica diversa da quella ricostruita in primo grado, partendo dall'affermazione per cui la traccia presente sulla banchina non fosse riconducibile alla [OSCURATO:PERSONA] ma al materiale plastico del pannello interno della portiera destra della [OSCURATO:PERSONA], distaccatosi a seguito della collisione.

Partendo da tale assunto, il perito ha dedotto che il punto d'urto si trovasse all'interno della corsia di marcia ad almeno 70 centimetri dalla tinea longitudinale continua di margine.

2.5. Non vi è contraddizione nella motivazione, laddove la Corte territoriale ha ritenuto condivisibile il ragionamento scientifico sviluppato dal perito circa la velocità di impatto della [OSCURATO:PERSONA], pari a 50 km/h e la ricostruzione del tipo di urto tra i due mezzi, peraltro, coincidente con quanto affermato nella sentenza di primo grado, (individuandosi un urto latero-posteriore che il perito ha specificato indicando come la bicicletta fosse stata urtata dall'auto mentre era inclinata di almeno 10 gradi in fase di deviazione verso sinistra), pervenendo, tuttavia, a dissentire dalle conclusioni tratte dal perito, che aveva ritenuto inevitabile l'urto in ragione della repentinità della manovra eseguita dalla ciclista.

2.6. I giudici di appello hanno, in primo luogo, evidenziato che nel corso della discussione orale avvenuta all'udienza del 17/12/2019 la ricostruzione del perito aveva mostrato talune incongruenze.

In primo luogo, con riguardo alla possibilità per l'automobilista di percepire lo stato dei luoghi, caratterizzato da strada rettilinea e da ottima visibilità con traffico scarso; tale rilievo ha indotto la Corte a ritenere che, anche a voler sposare la ricostruzione del perito, l'automobilista avrebbe avuto a possibilità di percepire, in un momento precedente l'inizio della manovra da parte della ciclista, tanto la presenza della bicicletta quanto la presenza della [OSCURATO:PERSONA] parcheggiata; la Corte ha, sul punto, anche aggiunto che la conducente della [OSCURATO:PERSONA], trovandosi a 40 metri dalla zona d'urto allorché la ciclista aveva iniziato la deviazione verso sinistra per portarsi dall'interno della banchina nella corsia di marcia, se avesse tenuto una velocità di marcia particolarmente prudenziale in relazione alla situazione che si presentava, avrebbe potuto, anche in considerazione delle caratteristiche della strada larga 3,70 metri, th eseguire un'efficace manovra di emergenza, senza che potesse assumere rilievo persino l'eventuale osservanza dei limiti imposti dal codice della strada, secondo la logica e la ratio della norma cautelare dettata dall'art.141 cod.strada.

2.7. La Corte territoriale, poi, con ragionamento esente da illogicità, ha spiegato le ragioni per le quali la localizzazione del punto d'urto da parte del perito fosse non condivisibile, sia perchè non sufficientemente sostenuta dal semplice rilievo che la traccia gommosa non fosse ascrivibile allo pneumatico della [OSCURATO:PERSONA], posto che vi era anche una traccia di abrasione all'interno della banchina lasciata dalla bicicletta dopo l'urto, sia perchè addirittura contrastante con la manovra eseguita dopo l'urto dalla [OSCURATO:PERSONA], che aveva urtato contro la portiera della [OSCURATO:PERSONA] leggermente aperta entrando con le ruote di destra nella banchina, tanto da sormontare con quella anteriore un pannello in plastica lasciando a terra una traccia obliqua, indice del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse sterzato verso sinistra per evitare l'impatto con l'autovettura ferma.

2.8. La Corte territoriale non ha, inoltre, trascurato di valutare la responsabilità dell'imputata anche alla luce della ricostruzione della dinamica offerta dal perito individuando, come detto, in relazione allo stato dei luoghi, la correlazione causale tra la violazione della regola che impone di moderare particolarmente la velocità e il sinistro e sottolineando come il tipo di urto tra la parte anteriore destra della [OSCURATO:PERSONA] e la ruota posteriore della bicicletta fosse ulteriore elemento ostativo alla tesi di una improvvisa e inattesa deviazione a sinistra da parte della vittima.

Offrendo, quindi, specifica e ragionata illustrazione delle ragioni per le quali ha sposato le valutazioni del consulente tecnico di parte.

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

E' appena il caso di considerare che, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la determinazione della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la cosiddetta motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo «si ritiene congrua», Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 211583), ma afferma anche che la ratio della disposizione di cui all'art.62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva.

La Corte di appello ha, peraltro, esplicitato le ragioni per le quali non ritenesse di effettuare un diverso giudizio di bilanciamento.4.

Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», la ricorrente va condannata al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inamm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/11/1990 avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore 'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PESARO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa, a seguito di rito abbreviato, il 26 novembre 2015 dal Tribunale di Ancona nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art.589 cod. pen. ,in relazione agli artt.141, comma 2, e 157, comma 7, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 per avere cagionato il decesso di [OSCURATO:PERSONA], per colpa generica e per inosservanza delle norme sulla circolazione stradale. In particolare, all'imputata si addebitava di non aver prestato la dovuta attenzione e di non aver mantenuto il controllo dell'auto mentre percorreva la S.S. 16 con direzione Senigallia-Cesano, tanto da tamponare il velocipede condotto da [OSCURATO:PERSONA], cagionandole lesioni gravissime con esito mortale. [OSCURATO:PERSONA] il 14 marzo 2012, con decesso avvenuto il 17 marzo 2012. 2. L'iniziale ricostruzione accusatoria della dinamica del sinistro prevedeva la corresponsabilità dell'imputata e di MD Shamin che, a bordo di un autoveicolo che precedeva sia l'autovettura della Villani sia il velocipede, avrebbe aperto improvvisamente la portiera sinistra, costringendo chi lo seguiva ad allargare la traiettoria di marcia. Il giudice di primo grado, però, sulla base delle consulenze tecniche fatte eseguire dal pubblico ministero e dalla parte civile e delle tracce presenti, aveva ritenuto che la bicicletta fosse stata tamponata dall'autovettura [OSCURATO:PERSONA] condotta dall'imputata senza alcuna interferenza causale della condotta del coimputato. 2.1. La Corte di appello, aderendo alla richiesta della difesa dell'imputata appellante, ha disposto la rinnovazione dell'istruttoria mediante espletamento di una perizia cinematica. 2.2. I giudici di secondo grado sono, tuttavia, pervenuti alla conferma della condanna sulla base dell'identica ricostruzione della dinamica del sinistro sposata dal giudice di primo grado. Sebbene il perito avesse escluso che l'[OSCURATO:PERSONA] avesse invaso la banchina di destra, stabilendo che il punto d'urto tra l'autovettura condotta dall'imputata e la bicicletta fosse individuabile all'interno della corsia di marcia, circa 10 metri prima che l'[OSCURATO:PERSONA] andasse ad impattare contro lo sportello dell'altra autovettura ([OSCURATO:PERSONA]) e alla distanza di almeno 70 centimetri dalla linea longitudinale continua di margine, la Corte territoriale ha ritenuto non adeguatamente motivata tale conclusione. Secondo il perito, l'autovettura aveva urtato la bicicletta mentre quest'ultimo mezzo si trovava inclinato di 10 gradi, in atto di superare l'[OSCURATO:PERSONA] ferma sul margine destro della carreggiata; l'autovettura aveva, dunque, intercettato la traiettoria della bicicletta a causa della presenza della [OSCURATO:PERSONA] che, sebbene parcheggiata sulla banchina, costituiva ingombro della corsia di marcia a causa della portiera aperta; la manovra di scarto a sinistra eseguita dalla ciclista era avvenuta quando la [OSCURATO:PERSONA] era a circa 40 metri e a 3 secondi dal punto d'impatto, rendendo inevitabile l'urto. La Corte territoriale ha, tuttavia, ritenuto che la conformazione rettilinea della strada, la luce del giorno e l'ottima visibilità, il traffico definito scarso, fossero indicativi della possibilità per la Villani di percepire tanto la presenza della bicicletta quanto quella della [OSCURATO:PERSONA] ben prima del momento in cui la bicicletta aveva iniziato la manovra di scarto e, per tale ragione, ha ritenuto evitabile l'urto ove la Villani avesse moderato la velocità, anche in senso inferiore ai limiti ivi previsti. I giudici hanno ribadito la maggiore attendibilità delle conclusioni alle quali era pervenuto il consulente del pubblico ministero, secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva tamponato la bicicletta all'interno della banchina, tanto desumendo dalle tracce lasciate dall'autovettura con le ruote di destra proprio sulla banchina. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello deducendo, con un primo motivo, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per erronea, omessa, illogica interpretazione di elementi fattuali e tecnici emersi dalla perizia espletata in grado di appello. La Corte distrettuale si era determinata a disporre la perizia in considerazione della evidente inattendibilità della ricostruzione cinematica offerta dal consulente tecnico del pubblico ministero, non tralasciando di rimarcare come la questione più rilevante e controversa da accertare fosse la localizzazione del punto d'urto tra l'autovettura condotta dall'imputata e il velocipede condotto dalla vittima. Nonostante il perito avesse escluso che la traccia gommosa presente all'interno della banchina laterale fosse riconducibile alla vettura dell'imputata, il giudice di appello ha ritenuto non condivisibili le conclusioni del perito. A tale conclusione, tuttavia, la Corte sarebbe pervenuta pur riconoscendo la validità di alcuni dati tecnici acquisiti nel corso della perizia, ossia la velocità pari a 50 km/h della [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'urto, l'inclinazione della bicicletta di almeno 10 gradi rispetto all'asse stradale, la circostanza che la ciclista avesse iniziato la deviazione verso sinistra per portarsi dalla banchina alla corsia di marcia quando l'imputata si trovava a 40 metri dalla zona d'urto e a circa tre secondi dall'investimento. È stato anche accertato che, nel momento in cui il velocipede aveva attraversato la linea longitudinale continua del margine destro, la vettura era a circa 14 metri di distanza e a un secondo dalla collisione. Sulla base di una congettura, la Corte ha ritenuto che la conducente dell'autovettura fosse in grado di percepire prima di quel momento tanto la manovra della bicicletta quanto la presenza della [OSCURATO:PERSONA] parcheggiata nella banchina, così sconfessando le conclusioni dei perito sul presupposto che l'automobilista fosse in grado di intuire che la bicicletta avrebbe superato l'ostacolo parcheggiato sulla banchina. La Corte ha erroneamente ritenuto che la banchina fosse tratto di strada riservato al transito delle biciclette, mentre ai sensi dell'art.3 cod. strada la banchina non fa parte della sede stradale destinata al transito dei veicoli e può essere utilizzata solo in via del tutto eccezionale al fine di scongiurare incidenti, condizione che non ricorreva nel caso in esame. L'erronea funzione attribuita dal giudice di appello alla banchina pone dubbi sulla logicità della motivazione e incide anche sulla correttezza giuridica di una decisione che si basa su un presupposto normativo palesemente errato; la vittima non era, infatti, legittimata a transitare nella banchina e avrebbe dovuto circolare nella corsia di marcia, che non si sarebbe trovata a invadere ove l'avesse già percorsa. Secondo la difesa, la Corte territoriale ha ingiustificatamente annullato la netta distinzione segnata dal perito tra il momento in cui la ciclista ha iniziato a deviare e il momento in cui ha oltrepassato la linea di margine della carreggiata, divenendo ostacolo visibile e percepibile dall'automobilista, disattendendo il preciso calcolo delle posizioni sincrone dei veicoli esposto nell'elaborato peritale e anticipando la fase di massima attenzione esigibile dall'imputata. Si tratta di una rilettura critica approssimativa con cui la Corte territoriale ha sovvertito le conclusioni dell'elaborato peritale, sovrapponendo indebitamente il concetto di mera prevedibilità a quello di effettiva percezione del pericolo e disattendendo una serie di elementi oggettivi che avrebbero dovuto condurre ad escludere la causalità della colpa. Elementi individuati dal perito, che aveva evidenziato come l'automobilista si fosse trovata di fronte a una situazione di pericolo improvvisa, non agevolmente percepibile tenuto conto dei tempi di percezione del pericolo, della repentinità della manovra posta in essere dalla ciclista e del necessario intervallo psicotecnico di reazione. La motivazione è illogica laddove, con riferimento alla localizzazione del punto d'urto, si è dissociata dalle conclusioni del perito, ritenendole non adeguatamente motivate, e tuttavia giustificando la verosimiglianza della ricostruzione effettuata dal consulente tecnico del pubblico ministero sulla base della ritenuta anomalia della traiettoria seguita dalla Villani dopo l'urto, ritenendo più ragionevole che in tale frangente la conducente della [OSCURATO:PERSONA] sterzasse verso sinistra piuttosto che convergere a destra, sconfinando nella banchina e urtando la portiera della [OSCURATO:PERSONA]. I giudici di appello hanno ritenuto, anche nel caso in cui l'individuazione del punto d'urto all'interno della banchina fosse infondata, che la dinamica dell'incidente dimostrasse la forte disattenzione dell'automobilista, che ben prima del punto d'urto avrebbe potuto apprezzare il graduale spostamento della bicicletta verso sinistra, peraltro contraddicendo altro punto della motivazione in cui si è convenuto sul fatto che la manovra della ciclista potesse essere stata repentina. Il rimprovero mosso all'imputata si fonda su una valutazione a posteriori del fatto e sulla congetturale contestazione di non aver intuito la manovra della ciclista, senza alcuna riflessione in ordine al principio di affidamento. Ulteriore elemento di illogicità è rinvenibile laddove si è contestato al perito di aver trascurato la traccia di incisione lasciata dalla bicicletta al centro della banchina, da valutare unitamente alla traccia gommosa, ritenuta dal perito non riconducibile alla [OSCURATO:PERSONA] della Villani. La Corte di appello ha, dunque, disatteso le risultanze peritali sulla base di affermazioni atecniche, collegate alla scienza personale del giudice. Con il secondo motivo ha dedotto erronea applicazione dì legge in relazione all'art. 133 cod. pen. nella parte in cui la Corte di appello ha giustificato il riconoscimento delle attenuanti generiche in forma equivalente rispetto alle aggravanti contestate, in ragione delle manovre tenute dagli altri utenti coinvolti, trascurando la condizione di incensuratezza dell'imputata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 1.1. Giova premettere, in linea di principio, che la rinnovazione istruttoria in appello mediante espletamento di una .perizia non disposta in primo grado non presuppone, né implica, che il giudice di appello abbia ritenuto o debba in ogni caso ritenere non condivisibili le consulenze tecniche di parte già esaminate dal primo giudice. Il giudice di appello può ritenere necessario disporre la perizia qualora rilevi un effettivo e documentato contrasto tra le conclusioni del consulente del pubblico ministero e quelle del consulente della difesa, senza che ciò comporti l'obbligo di conformarsi alle conclusioni del perito, rimanendo fermo il principio del libero convincimento del giudice, attingibile da qualsiasi atto legittimamente acquisito al processo; il giudice avrà comunque l'obbligo di motivare esaurientemente le ragioni del suo diverso convincimento (Sez. 3, n. 13997 del 25/10/2017, dep.2018, P., Rv. 273159). 1.2. E vale, altresì, la pena ricordare che il vizio di illogicità manifesta deve risultare di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). A tal !riguardo, deve tuttora escludersi la possibilità di «un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi» (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789), e la possibilità per il giudice di legittimità di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). 2. Tanto premesso, il Collegio ritiene che il dedotto vizio di motivazione sia chiaramente insussistente e che il relativo motivo sia inammissibile. 2.1. Secondo il giudice di primo grado alcuni dati risultavano pacifici, in particolare che l'autovettura dell'imputata avesse impattato con la bicicletta e che dopo l'urto la ciclista fosse stata sollevata andando ad urtare con il capo il parabrezza della [OSCURATO:PERSONA] nella parte destra superiore, per poi essere sospinta in avanti sino a cadere a terra e andare a collidere contro il muretto di recinzione di una delle abitazioni site sulla destra della strada, immediatamente dietro la parte posteriore della [OSCURATO:PERSONA] in sosta. Altro elemento messo in luce dal giudice di primo grado era la presenza di tracce ematiche in corrispondenza della ruota destra della vettura parcheggiata e la presenza di lievi scalfitture nella parte posteriore della [OSCURATO:PERSONA] dovute all'urto della bicicletta, anch'essa ferma dietro tale autovettura. Altro elemento accertato era che la [OSCURATO:PERSONA] aveva impattato contro lo spigolo dello sportello anteriore sinistro della [OSCURATO:PERSONA]. Elemento, per contro, controverso era l'individuazione del punto d'urto tra la [OSCURATO:PERSONA] e la bicicletta. Gli agenti intervenuti per i rilievi e il consulente tecnico del pubblico ministero ritenevano collocabile tale punto all'interno della banchina laterale, anche per la presenza di una traccia gommosa presente sull'asfalto all'interno della banchina a immediato ridosso dello spigolo della Astra, attribuita allo pneumatico della [OSCURATO:PERSONA]; si trattava, infatti, di una traccia obliqua da destra verso sinistra, tale da indurre a ritenere provato che l'autovettura della Villani, per evitare l'impatto con la vettura ferma, avesse sterzato per uscire dalla banchina. Altro elemento controverso riguardava il tipo di urto tra la vettura e il velocipede, risolto dal giudice di primo grado nel senso che fosse da escludere un impatto prevalentemente o totalmente laterale, in ragione dei danni riportati dalla ruota posteriore della bicicletta e dell'assenza di significativi danni laterali. Altro elemento a sostegno del fatto che l'urto fosse avvenuto all'interno della banchina era stato individuato, nella sentenza di primo grado, nella presenza di tracce di scarrocciamento presenti sulla banchina, attribuibili alla bicicletta dopo l'urto.2.2. Le principali critiche mosse dall'appellante riguardavano la ricostruzione del tipo di urto in termini di tamponamento, la direzione di marcia della bicicletta in correlazione con la presenza dell'autovettura ferma, la ritenuta ininfluenza della condotta di guida del conducente della [OSCURATO:PERSONA], l'affermazione per cui l'imputata avrebbe invaso la banchina laterale di destra, la ritenuta estraneità della condotta della vittima. 2.3. La Corte di appello ha aderito alla richiesta dell'appellante di disporre una perizia cinematica volta ad individuare la direzione dei mezzi coinvolti, il punto d'urto, le rispettive velocità, la riconducibilità all'auto dell'imputata della traccia, l'incidenza causale del comportamento tenuto dal conducente della [OSCURATO:PERSONA]. 2.4. L'esito della perizia ha consegnato la descrizione di una dinamica diversa da quella ricostruita in primo grado, partendo dall'affermazione per cui la traccia presente sulla banchina non fosse riconducibile alla [OSCURATO:PERSONA] ma al materiale plastico del pannello interno della portiera destra della [OSCURATO:PERSONA], distaccatosi a seguito della collisione. Partendo da tale assunto, il perito ha dedotto che il punto d'urto si trovasse all'interno della corsia di marcia ad almeno 70 centimetri dalla tinea longitudinale continua di margine. 2.5. Non vi è contraddizione nella motivazione, laddove la Corte territoriale ha ritenuto condivisibile il ragionamento scientifico sviluppato dal perito circa la velocità di impatto della [OSCURATO:PERSONA], pari a 50 km/h e la ricostruzione del tipo di urto tra i due mezzi, peraltro, coincidente con quanto affermato nella sentenza di primo grado, (individuandosi un urto latero-posteriore che il perito ha specificato indicando come la bicicletta fosse stata urtata dall'auto mentre era inclinata di almeno 10 gradi in fase di deviazione verso sinistra), pervenendo, tuttavia, a dissentire dalle conclusioni tratte dal perito, che aveva ritenuto inevitabile l'urto in ragione della repentinità della manovra eseguita dalla ciclista. 2.6. I giudici di appello hanno, in primo luogo, evidenziato che nel corso della discussione orale avvenuta all'udienza del 17/12/2019 la ricostruzione del perito aveva mostrato talune incongruenze. In primo luogo, con riguardo alla possibilità per l'automobilista di percepire lo stato dei luoghi, caratterizzato da strada rettilinea e da ottima visibilità con traffico scarso; tale rilievo ha indotto la Corte a ritenere che, anche a voler sposare la ricostruzione del perito, l'automobilista avrebbe avuto a possibilità di percepire, in un momento precedente l'inizio della manovra da parte della ciclista, tanto la presenza della bicicletta quanto la presenza della [OSCURATO:PERSONA] parcheggiata; la Corte ha, sul punto, anche aggiunto che la conducente della [OSCURATO:PERSONA], trovandosi a 40 metri dalla zona d'urto allorché la ciclista aveva iniziato la deviazione verso sinistra per portarsi dall'interno della banchina nella corsia di marcia, se avesse tenuto una velocità di marcia particolarmente prudenziale in relazione alla situazione che si presentava, avrebbe potuto, anche in considerazione delle caratteristiche della strada larga 3,70 metri, th eseguire un'efficace manovra di emergenza, senza che potesse assumere rilievo persino l'eventuale osservanza dei limiti imposti dal codice della strada, secondo la logica e la ratio della norma cautelare dettata dall'art.141 cod.strada. 2.7. La Corte territoriale, poi, con ragionamento esente da illogicità, ha spiegato le ragioni per le quali la localizzazione del punto d'urto da parte del perito fosse non condivisibile, sia perchè non sufficientemente sostenuta dal semplice rilievo che la traccia gommosa non fosse ascrivibile allo pneumatico della [OSCURATO:PERSONA], posto che vi era anche una traccia di abrasione all'interno della banchina lasciata dalla bicicletta dopo l'urto, sia perchè addirittura contrastante con la manovra eseguita dopo l'urto dalla [OSCURATO:PERSONA], che aveva urtato contro la portiera della [OSCURATO:PERSONA] leggermente aperta entrando con le ruote di destra nella banchina, tanto da sormontare con quella anteriore un pannello in plastica lasciando a terra una traccia obliqua, indice del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse sterzato verso sinistra per evitare l'impatto con l'autovettura ferma. 2.8. La Corte territoriale non ha, inoltre, trascurato di valutare la responsabilità dell'imputata anche alla luce della ricostruzione della dinamica offerta dal perito individuando, come detto, in relazione allo stato dei luoghi, la correlazione causale tra la violazione della regola che impone di moderare particolarmente la velocità e il sinistro e sottolineando come il tipo di urto tra la parte anteriore destra della [OSCURATO:PERSONA] e la ruota posteriore della bicicletta fosse ulteriore elemento ostativo alla tesi di una improvvisa e inattesa deviazione a sinistra da parte della vittima. Offrendo, quindi, specifica e ragionata illustrazione delle ragioni per le quali ha sposato le valutazioni del consulente tecnico di parte. 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. E' appena il caso di considerare che, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la determinazione della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la cosiddetta motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo «si ritiene congrua», Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 211583), ma afferma anche che la ratio della disposizione di cui all'art.62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva. La Corte di appello ha, peraltro, esplicitato le ragioni per le quali non ritenesse di effettuare un diverso giudizio di bilanciamento.4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», la ricorrente va condannata al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inamm