CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01992/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].I; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che - per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per i reati di tentato furto pluriaggravato e furto consumato pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante della minorata difesa, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 2 della sentenza impugnata); Considerato, inoltre, che il motivo è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa", essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto (Sez. U, Sentenza n. 40275 del 15/07/2021, Rv. 282095): e di tale impostazione ha fatto corretta applicazione il giudice territoriale, il quale ha evidenziato come l'orario notturno costituisse, nella località balneare in questione, occasione propizia per commettere reati, in ragione dell'assenza di testimoni, come dimostrato dall'utilizzo disinvolto di attrezzi da scasso e dalla scoperta dei fatti solo il mattino seguente; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod.Den., è inedito, ai sensi dell'art. 606 co.3 cod.proc.pen., in quanto non risulta dedotto con i motivi di appello; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in 1:avore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/9KS ttembre 2022 Il consiglie