CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 giugno 1973
Cassazione n. 22936/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/06/1973 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 4 luglio 2022 la Corte d'Appello di Ancona ha rigettato l'istanza di revisione avanzata personalmente da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza n.6744/19 della Corte d'Appello di Bologna. Con tale ultima sentenza, emessa in parziale riforma di una pronuncia del tribunale di Rimini, l'imputato era stato condannato alla pena di legge perché ritenuto responsabile di tentata estorsione, porto di armi senza autorizzazione, danneggiamento e minaccia, tutti commessi in forma aggravata. 1.2 Avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato con un unico motivo, incentrato sulla violazione degli artt.606, comma 1, lett. c) e 637 cod. proc. pen. e qui riassunto ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen.. In primo luogo, si denuncia come erronea la valutazione espressa nella motivazione secondo cui le prove nuove prodotte dall'imputato non sarebbero in verità tali poiché derivanti dal fascicolo di indagine. In realtà, i verbali allegati alla richiesta di revisione si trovavano (e la circostanza è emersa solo a seguito della relativa discovery) nel fascicolo di una indagine differente da quella che portò al processo in cui l'istante venne condannato con la sentenza di cui ora si chiede la revisione. La valutazione della Corte sul punto è quindi frutto del travisamento del dato processuale. Palesemente illogico è affermare che le copie delle chat prodotte (per avvalorare il contenuto delle prove nuove prodotte) siano di incerta origine e facilmente modificabili essendo state tratte dal medesimo fascicolo della distinta indagine. Infine, a differenza di quanto sostenuto in sentenza, la testimonianza del Sovrintendente di P.S. Casulli non viene criticata in quanto falsa, ma in quanto errata, poiché il testimone, nel riferire l'esito delle indagini sul positioning dell'utenza telefonica dell'imputato al momento della commissione del fatto ascrittogli, indicò una errata collocazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto da un soggetto non legittimato. 2. Dalla consultazione degli atti risulta che [OSCURATO:PERSONA] ha redatto e presentato personalmente l'istanza di revisione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna citata in epigrafe. Solo in epoca successiva egli provvide a nominare, attraverso dichiarazione resa in carcere, l'[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Rimini quale proprio difensore. Non risulta tuttavia - né dall'istanza di revisione né da altri atti del procedimento - che il difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], sia stato nominato anche procuratore speciale per proporre impugnazione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revisione; del resto, nel ricorso per cassazione l'avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiara di agire "in qualità di difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA]". 3. Ciò chiarito, ritiene il Collegio di dover dare continuità all'orientamento interpretativo, costantemente predicato da questa Corte di legittimità, secondo il quale, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento con il quale sia stata disattesa un'istanza volta ad ottenere la revisione di un precedente giudicato, è condizione di legittimazione che il difensore del ricorrente sia munito di procura speciale (da ultimo, Sez. 3, n. 18016 del 08/01/2019 - dep. 02/05/2019, Rodriguez, Rv. 276080). Infatti, l'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., prevede autonoma possibilità di impugnazione solo per il difensore dell'imputato e non anche del condannato e tale limitazione trova giustificazione nel carattere assolutamente personale della richiesta di revisione (Sez. 5, n. 32814 del 11/07/2006, dep. 03/10/2006, Marchesini, Rv. 235197). 4. Di conseguenza, non essendo stata rilasciata al difensore procura speciale per impugnare la sentenza con la quale la Corte di appello di Ancona ha rigettato l'istanza di revisione che era stata proposta personalmente da [OSCURATO:PERSONA], il ricorso è inammissibile. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000) oltre alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d ciso in Roma, 3 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA] sigliere relatorej Il Presidente 1,74 rzt 7/1 [OSCURATO:PERSONA] IL 2 5 HAs. 202