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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 17295/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

NALE di Salerno.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FerdinandoLignola, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, haproposto appello cautelare contro l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Salernoindicata in epigrafe, che ha rigettato l'istanza con cui l’indagato aveva chiesto diessere autorizzato ad effettuare in via permanente colloqui familiari concircondariale.2.

Con il gravame, ha denunciato genericamente la violazione assoluta dellenorme di diritto, essendo venuto meno il presupposto giuridico di applicazione deldivieto, così come individuato al GIP.

In particolare, ha contestato l’idoneità dellaformale motivazione addotta, riferita ad esigenze investigative e alla necessità dipreservare la genuinità delle indagini, perché, pur rientrando nei poteri del GIP ildivieto di colloqui, il medesimo divieto deve essere sorretto da un presuppostogiuridico e non da un intento meramente punitivo, come sarebbe accaduto nelcaso di specie.

Il 14 gennaio 2026, sia all’indagato che alla coindagata415 bis cod.proc.pen.; da ciò il ricorrente trae argomento per ritenere fittizia lagenerica motivazione apposta al diniego dei colloqui.2.

Il Tribunale per il riesame di Salerno, con l’ordinanza impugnata,riqualificata l’impugnazione come ricorso in cassazione, l’ha trasmessa a questaCorte di cassazione.3.

La Procura generale ha depositato memoria concludendo perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2.

Ai sensi dell'art. 37 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, dopo la pronuncia dellasentenza di primo grado, i colloqui degli imputati sono autorizzati dal direttoredell'istituto.

Nel corso delle indagini, e fino alla pronuncia della sentenza di primogrado, sono autorizzati dall'autorità giudiziaria che procede.Ai sensi dell'art. 18, Legge 26 luglio 1975 n. 354, "fino alla pronuncia dellasentenza di primo grado, i permessi di colloquio, le autorizzazioni allacorrispondenza telefonica e agli altri tipi di comunicazione sono di competenzadell'autorità giudiziaria che procede, individuata ai sensi dell'articolo 11, comma4".

Dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, questa normaindividua l'autorità giudiziaria che procede nei seguenti termini: "Se il giudice è incomposizione collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente.

Primadell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari;provvede il pubblico ministero in caso di giudizio direttissimo e fino allapresentazione dell'imputato in udienza per la contestuale convalida dell'arresto inflagranza.

Se è proposto ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emessoil provvedimento impugnato".3. [OSCURATO:PERSONA] la giurisprudenza di legittimità, la competenza a decidereappartiene, nel corso delle indagini, al giudice per le indagini preliminari in forzadi una competenza funzionale e inderogabile, la cui violazione è rilevabile anched'ufficio (Sez. 1, n. 37834 del 07/05/2015, Rv. 265010; Sez. 1, n. 38048 del06/07/2017, Rv. 270976).Le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che i provvedimentidell'amministrazione penitenziaria in materia di colloqui visivi e telefonici deidetenuti e degli internati, in quanto incidenti su diritti soggettivi, sono sindacabiliin sede giurisdizionale mediante reclamo al magistrato di sorveglianza che decidecon ordinanza ricorribile per cassazione secondo la procedura indicata nell'art. 14-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario) (Sez.

U, n.25079 del 26/02/2003, Gianni, Rv. 224603 — 01).4.

Quanto, invece, alla natura giuridica delle istanze di colloquio dei detenutiautorizzate dall'autorità giudiziaria e al conseguente regime di impugnabilità, sicontrappongono due indirizzi giurisprudenziali. [OSCURATO:PERSONA] un primo orientamento,questi provvedimenti non hanno natura giurisdizionale ma amministrativa, perchénon incidono sulla libertà personale, ma attengono alle modalità esecutive dellacustodia e al trattamento del detenuto; pertanto, per il principio di tassatività delleimpugnazioni, non sono impugnabili con i mezzi previsti dal sistema processualepenale, ma con quelli dell'ordinamento amministrativo (Sez. 1, n. 24107 del26/05/2009, Rv. 244651; Sez. 4, n. 2222 del 07/04/2000, Rv. 216486).A questa impostazione se ne è contrapposta un'altra, che si èprogressivamente consolidata, sino a divenire quella ormai ampiamenteprevalente, secondo la quale «i provvedimenti che decidono sulle istanze dicolloquio dei detenuti, potendosi risolvere in un inasprimento del grado diafflittività delle misure cautelari, sono ricorribili in Cassazione, ex art. 111 Cost.,comma 7» (Sez. 6, n. 3729 del 24/11/2015, dep. 2016, Rv. 265927; Sez. 2, n.23760 del 06/05/2015, Rv. 264388; Sez. 5, n. 8798 del 04/07/2013, dep. 2014,Rv. 258823).[OSCURATO:PERSONA]. 5, n. 8798 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2014, Rv. 258823, rispondead un principio di civiltà giuridica che «a colui che subisce una restrizionecarceraria - preventiva o definitiva - sia comunque riconosciuta la titolarità disituazioni soggettive attive e sia garantita quella parte di diritti della personalitàche neppure la pena detentiva può intaccare».

Tra questi è certamenteannoverabile il diritto al mantenimento di relazioni familiari e sociali, che puòessere compresso «solo ove ricorrano specifiche e motivate esigenze di sicurezzapubblica o intramuraria o, per detenuti in attesa di giudizio, d'ordine processuale».Posto, dunque, che il diniego di un permesso di colloquio incide sul livello diafflittività della privazione della libertà personale, risolvendosi in un generalizzatoinasprimento del grado di afflittività della misura cautelare, deve dunque trovareapplicazione il principio che provvedimenti di tal fatta vanno ricompresi nellacategoria di quelli sulla libertà personale, avverso cui è sempre ammesso ricorsoper cassazione per violazione di legge» (pag. 5 della motivazione).

I provvedimentiche decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti sono, pertanto, ricorribili percassazione ex art. 111, comma 7, Cost., potendosi risolvere in un inasprimentodel grado di afflittività della misura cautelare, ma non sono appellabili ex art. 310cod. proc. pen., non potendo essere considerati ordinanze in materia di misurecautelari (Sez. 4, n. 17696 del 28/03/2024, P., Rv. 286514, in motivazione, laCorte ha precisato che tali provvedimenti non introducono divieti dicomunicazione, ma decidono se i divieti conseguenti all'applicazione della custodiain carcere possano, in concreto, essere rimossi).5.

Ritiene, dunque, il Collegio, uniformandosi a questo orientamento che ilricorso per cassazione avverso provvedimenti che decidono sulle istanze dicolloquio dei detenuti sia ammissibile e che, dunque, legittimamente il [OSCURATO:PERSONA] ha convertito, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., l'appellocome ricorso per cassazione, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte dicassazione.6.

Questa impugnazione è, tuttavia, consentita solo per violazione di legge aisensi dell'art. 111, comma 7, Cost.

Il sindacato di legittimità sui provvedimenti dirigetto di colloquio dei detenuti disposti dall'autorità giudiziaria, dunque, non siestende al controllo dell'iter giustificativo della decisione, a meno che questo siadel tutto assente, e non può essere dedotta come vizio di motivazione mancanteo apparente la sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano statipresi in considerazione dal giudice o che, comunque, risultino assorbiti dalleargomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.7.

Nel caso di specie, l’impugnazione non indica alcuna disposizione di leggeviolata, ma, dopo aver riconosciuto in astratto il potere di negare l’autorizzazioneai colloqui in capo al G.I.P., si afferma solamente la violazione delle “norme didiritto”, senza alcuna ulteriore specificazione.Nell’esposizione del motivo, si adombra il carattere meramente punitivo deldiniego in ragione dell’affermata illogicità della motivazione riferita ad esigenzed’indagine e di preservazione della genuinità delle stesse in presenza dellachiusura delle indagini preliminari.

In questo frangente procedimentale nonpotrebbe più porsi un problema di “esigenze investigative” e di “preservare lagenuinità delle indagini” e, dunque, il diniego sarebbe illegittimo perché motivatoin modo incoerente rispetto alle reali esigenze investigative.8.

Quello che si lamenta, dunque, è un vizio di insufficiente ponderazionedegli elementi strutturali dell’esercizio del potere di vietare i colloqui, ma ciòintegra una carenza motivazionale che non può identificarsi con il difetto assolutodi motivazione o con la motivazione meramente apparente che, invece, integranoil vizio di violazione dell’obbligo di motivare i provvedimenti giurisdizionali e perciòsono deducibili ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.8.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.

Rilevato che non sussistono elementi perritenere che la ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causadi inammissibilità, deve essere disposto a carico della medesima, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di euro 3.000,00 in favore dellaCassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni diinammissibilità.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NALE di Salerno.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FerdinandoLignola, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, haproposto appello cautelare contro l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Salernoindicata in epigrafe, che ha rigettato l'istanza con cui l’indagato aveva chiesto diessere autorizzato ad effettuare in via permanente colloqui familiari concircondariale.2. Con il gravame, ha denunciato genericamente la violazione assoluta dellenorme di diritto, essendo venuto meno il presupposto giuridico di applicazione deldivieto, così come individuato al GIP. In particolare, ha contestato l’idoneità dellaformale motivazione addotta, riferita ad esigenze investigative e alla necessità dipreservare la genuinità delle indagini, perché, pur rientrando nei poteri del GIP ildivieto di colloqui, il medesimo divieto deve essere sorretto da un presuppostogiuridico e non da un intento meramente punitivo, come sarebbe accaduto nelcaso di specie. Il 14 gennaio 2026, sia all’indagato che alla coindagata415 bis cod.proc.pen.; da ciò il ricorrente trae argomento per ritenere fittizia lagenerica motivazione apposta al diniego dei colloqui.2. Il Tribunale per il riesame di Salerno, con l’ordinanza impugnata,riqualificata l’impugnazione come ricorso in cassazione, l’ha trasmessa a questaCorte di cassazione.3. La Procura generale ha depositato memoria concludendo perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2. Ai sensi dell'art. 37 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, dopo la pronuncia dellasentenza di primo grado, i colloqui degli imputati sono autorizzati dal direttoredell'istituto. Nel corso delle indagini, e fino alla pronuncia della sentenza di primogrado, sono autorizzati dall'autorità giudiziaria che procede.Ai sensi dell'art. 18, Legge 26 luglio 1975 n. 354, "fino alla pronuncia dellasentenza di primo grado, i permessi di colloquio, le autorizzazioni allacorrispondenza telefonica e agli altri tipi di comunicazione sono di competenzadell'autorità giudiziaria che procede, individuata ai sensi dell'articolo 11, comma4". Dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, questa normaindividua l'autorità giudiziaria che procede nei seguenti termini: "Se il giudice è incomposizione collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente. Primadell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari;provvede il pubblico ministero in caso di giudizio direttissimo e fino allapresentazione dell'imputato in udienza per la contestuale convalida dell'arresto inflagranza. Se è proposto ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emessoil provvedimento impugnato".3. [OSCURATO:PERSONA] la giurisprudenza di legittimità, la competenza a decidereappartiene, nel corso delle indagini, al giudice per le indagini preliminari in forzadi una competenza funzionale e inderogabile, la cui violazione è rilevabile anched'ufficio (Sez. 1, n. 37834 del 07/05/2015, Rv. 265010; Sez. 1, n. 38048 del06/07/2017, Rv. 270976).Le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che i provvedimentidell'amministrazione penitenziaria in materia di colloqui visivi e telefonici deidetenuti e degli internati, in quanto incidenti su diritti soggettivi, sono sindacabiliin sede giurisdizionale mediante reclamo al magistrato di sorveglianza che decidecon ordinanza ricorribile per cassazione secondo la procedura indicata nell'art. 14-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario) (Sez. U, n.25079 del 26/02/2003, Gianni, Rv. 224603 — 01).4. Quanto, invece, alla natura giuridica delle istanze di colloquio dei detenutiautorizzate dall'autorità giudiziaria e al conseguente regime di impugnabilità, sicontrappongono due indirizzi giurisprudenziali. [OSCURATO:PERSONA] un primo orientamento,questi provvedimenti non hanno natura giurisdizionale ma amministrativa, perchénon incidono sulla libertà personale, ma attengono alle modalità esecutive dellacustodia e al trattamento del detenuto; pertanto, per il principio di tassatività delleimpugnazioni, non sono impugnabili con i mezzi previsti dal sistema processualepenale, ma con quelli dell'ordinamento amministrativo (Sez. 1, n. 24107 del26/05/2009, Rv. 244651; Sez. 4, n. 2222 del 07/04/2000, Rv. 216486).A questa impostazione se ne è contrapposta un'altra, che si èprogressivamente consolidata, sino a divenire quella ormai ampiamenteprevalente, secondo la quale «i provvedimenti che decidono sulle istanze dicolloquio dei detenuti, potendosi risolvere in un inasprimento del grado diafflittività delle misure cautelari, sono ricorribili in Cassazione, ex art. 111 Cost.,comma 7» (Sez. 6, n. 3729 del 24/11/2015, dep. 2016, Rv. 265927; Sez. 2, n.23760 del 06/05/2015, Rv. 264388; Sez. 5, n. 8798 del 04/07/2013, dep. 2014,Rv. 258823).[OSCURATO:PERSONA]. 5, n. 8798 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2014, Rv. 258823, rispondead un principio di civiltà giuridica che «a colui che subisce una restrizionecarceraria - preventiva o definitiva - sia comunque riconosciuta la titolarità disituazioni soggettive attive e sia garantita quella parte di diritti della personalitàche neppure la pena detentiva può intaccare». Tra questi è certamenteannoverabile il diritto al mantenimento di relazioni familiari e sociali, che puòessere compresso «solo ove ricorrano specifiche e motivate esigenze di sicurezzapubblica o intramuraria o, per detenuti in attesa di giudizio, d'ordine processuale».Posto, dunque, che il diniego di un permesso di colloquio incide sul livello diafflittività della privazione della libertà personale, risolvendosi in un generalizzatoinasprimento del grado di afflittività della misura cautelare, deve dunque trovareapplicazione il principio che provvedimenti di tal fatta vanno ricompresi nellacategoria di quelli sulla libertà personale, avverso cui è sempre ammesso ricorsoper cassazione per violazione di legge» (pag. 5 della motivazione). I provvedimentiche decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti sono, pertanto, ricorribili percassazione ex art. 111, comma 7, Cost., potendosi risolvere in un inasprimentodel grado di afflittività della misura cautelare, ma non sono appellabili ex art. 310cod. proc. pen., non potendo essere considerati ordinanze in materia di misurecautelari (Sez. 4, n. 17696 del 28/03/2024, P., Rv. 286514, in motivazione, laCorte ha precisato che tali provvedimenti non introducono divieti dicomunicazione, ma decidono se i divieti conseguenti all'applicazione della custodiain carcere possano, in concreto, essere rimossi).5. Ritiene, dunque, il Collegio, uniformandosi a questo orientamento che ilricorso per cassazione avverso provvedimenti che decidono sulle istanze dicolloquio dei detenuti sia ammissibile e che, dunque, legittimamente il [OSCURATO:PERSONA] ha convertito, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., l'appellocome ricorso per cassazione, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte dicassazione.6. Questa impugnazione è, tuttavia, consentita solo per violazione di legge aisensi dell'art. 111, comma 7, Cost. Il sindacato di legittimità sui provvedimenti dirigetto di colloquio dei detenuti disposti dall'autorità giudiziaria, dunque, non siestende al controllo dell'iter giustificativo della decisione, a meno che questo siadel tutto assente, e non può essere dedotta come vizio di motivazione mancanteo apparente la sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano statipresi in considerazione dal giudice o che, comunque, risultino assorbiti dalleargomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.7. Nel caso di specie, l’impugnazione non indica alcuna disposizione di leggeviolata, ma, dopo aver riconosciuto in astratto il potere di negare l’autorizzazioneai colloqui in capo al G.I.P., si afferma solamente la violazione delle “norme didiritto”, senza alcuna ulteriore specificazione.Nell’esposizione del motivo, si adombra il carattere meramente punitivo deldiniego in ragione dell’affermata illogicità della motivazione riferita ad esigenzed’indagine e di preservazione della genuinità delle stesse in presenza dellachiusura delle indagini preliminari. In questo frangente procedimentale nonpotrebbe più porsi un problema di “esigenze investigative” e di “preservare lagenuinità delle indagini” e, dunque, il diniego sarebbe illegittimo perché motivatoin modo incoerente rispetto alle reali esigenze investigative.8. Quello che si lamenta, dunque, è un vizio di insufficiente ponderazionedegli elementi strutturali dell’esercizio del potere di vietare i colloqui, ma ciòintegra una carenza motivazionale che non può identificarsi con il difetto assolutodi motivazione o con la motivazione meramente apparente che, invece, integranoil vizio di violazione dell’obbligo di motivare i provvedimenti giurisdizionali e perciòsono deducibili ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.8. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. Rilevato che non sussistono elementi perritenere che la ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causadi inammissibilità, deve essere disposto a carico della medesima, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di euro 3.000,00 in favore dellaCassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni diinammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
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