CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 febbraio 2023
Cassazione n. 25546/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 del TRIBUNALE di CHIETIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per kannullamento con rinvio della sentenza impugnata. Letta la memoria delkavvocato Massimiliano BRAVIN, che, nelkinteresse delkimputato, ha chiesto rigettarsi il ricorso del Procuratore generale. udito il d,ifensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Chieti ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di furto aggravato dalla esposizione alla pubblica fede (art. 625 n. 7 ) e dalla recidiva reiterata specifica, infra-quinquennale (art. 99 co. 4 cod. pen.), in quanto fatto non punibile ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale di L'[OSCURATO:PERSONA], il quale denuncia erronea applicazione dell'art. 131 -bis cod. pen,. rilevando che il fatto contestato non consentiva l'inquadramento in termini di lieve entità, sia per il superamento della soglia legale di cinque anni di reclusione, giacchè il furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 7 cod. pen. è punito con pena della reclusione fino a sei anni, sia perché il Giudice ha del tutto omesso di considerare il curriculum criminale del ricorrente, gravato da ben quattro condanne per fatti specifici, ai fini del giudizio sulla abitualità della c:ondotta. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso risulta inammissibilmente proposto. 1.Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 21716 del 23 febbraio 2023 ( dep. 22/05/2023), pronunciandosi sul quesito relativo ai presupposti che legittimano il Procuratore generale ad appellare la sentenza ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., hanno affermato il seguente principio: «La legittimazione del procuratore generale a proporre appello avverso le sentenze di primo grado consegue soltanto all'acquiescenza del procuratore della Repubblica quale risultato delle intese o delle altre forme di coordinamento richieste dall'art. 166-bis disp. att. cod. proc. pen. che impongono al procuratore generale di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni del procuratore della Repubblica in merito all'impugnazione della singola sentenza ». 1.1. Con il medesimo arresto, il [OSCURATO:PERSONA] di legittimità ha, altresì, chiarito che « in assenza delle condizioni per presentare appello ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., il procuratore generale non è legittimato a proporre ricorso immediato per cassazione ex art. 569 cod. proc. pen. né ricorso ordinario ai sensi degli artt. 606, comma 2, e 608 cod. proc. pen.». 2. Nel caso di specie, il ricorso immediato per cassazione del Procuratore Generale presso la Corte di appello di L'[OSCURATO:PERSONA], proposto, ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen., avverso la sentenza di primo grado di proscioglimento, resa ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., per essere ammissibile, avrebbe dovuto essere la conseguenza, secondo la previsione di cui all'art. 593 bis cod.proc. pen., nella interpretazione che ne hanno dato le Sezioni Unite, in di un'avocazione oppure della acquiescenza del Pubblico Ministero.3. Invero, con le recenti riforme in materia di impugnazione, tra cui quella del d.lgs del 6 febbraio 2018, n. 11, in vigore dal 06/03/2018, sono state introdotte modificazioni e limitazioni alle impugnazioni del Pubblico Ministero e, quanto al Procuratore Generale, egli è legittimato all'appello soltanto nei casi di avocazione o nei casi in cui il Procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento (art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen.). ( Sez. 3 n. 14242 del 03/03/2021, Rv. 281577). 3.1. Le limitazioni del potere di appello del pubblico ministero sono state ritenute costituzionalmente legittime dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 34 del 2020, che ha osservato, come esse trovino giustificazione nella preminenza attribuita ad altri interessi: nello specifico, quello alla ragionevole durata del processo e all'efficienza giudiziaria, senza che questi limiti configurino una dissimmetria irragionevole rispetto alle facoltà attribuite in tale ambito all'imputato, in ragione della diversa «quotazione costituzionale» dei poteri di impugnazione riconosciuti alle due parti processuali. 4.Nella cornice così delineata, dal punto di vista soggettivo, è legittimato ad appellare la sentenza di primo grado solo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, mentre il Procuratore Generale presso la Corte d'appello può appellare solo nei casi di avocazione o, in via sussidiaria, se il Procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento (art. 593-bis comma 2, cod. proc. pen.) ( Sez. 3 n. 14242 del 03/03/2021, Rv. 281577). 5. Le Sezioni Unite hanno preso posizione anche con riguardo alla interpretazione dell'inciso «abbia prestato acquiescenza», a cui è subordinato il potere di impugnazione del Procuratore generale, alla luce del disposto di cui all'art. 166-bis disp. att. c.p.p. secondo cui "ai fini di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni relative all'impugnazione delle sentenze di primo grado, il procuratore generale presso la corte d'appello promuove intese o altre forme di coordinamento con i procuratori della repubblica del distretto". Hanno, quindi, affermato che una interpretazione che garantisca la razionalità del sistema impugnatorio - nel quale ad entrambe le parti spetta il diritto ad impugnare con gli stessi termini, ma ad una delle due tale potere è riconosciuto solo in via sussidiaria, e tenuto conto che, proprio in vista dell'esercizio del potere di impugnazione in via sussidiaria, è previsto che, ai fini di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni relative all'impugnazione delle sentenze di primo grado, il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello promuove intese o altre forme di coordinamento con i procuratori della Repubblica del distretto (art. 166-bis disp. att. cpp) — debba affidare al Procuratore Generale, che abbia l'intenzione di proporre impugr azione, la preliminare verifica, nell'ambito delle intese che la norma ordinamentale di cui all'art. 116 cit. gli fa carico di promuovere anche di volta in volta, dell'acquiescenza alla sentenza da parte del Procuratore della Repubblica. t Tali requisiti di ammissibilità del ricorso non sono ravvisabili nel caso di specie, in cui il ricorso immediato del Procuratore Generale non segue né all'avocazione delle indagini ( art. 412 cod. proc. pen. ) né all'acquiescenza della Procura della Repubblica, non essendovi traccia in atti e nel ricorso della avvenuta interlocuzione con quest'ultimo Ufficio, il che, per la mancanza delle condizioni richieste per l'operatività dell'art. 593 bis, comma 2, cod. proc. pen., rende il ricorso del Procuratore Generale di L'[OSCURATO:PERSONA] inammissibile, in quanto proposto in difetto della legittimazione processuale. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso d