CassazionedecretoSezione 7Decisione del 17 marzo 2023
Cassazione n. 14142/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile con riferimento a tutti e tre i motivi ivi articolati; rilevato che l'eccepita nullità della sentenza di primo grado per essere stato il giudizio abbreviato incardinato soltanto a seguito della richiesta del difensore depositata in Cancelleria in data 23.6.2021 dopo che la notifica del decreto di giudizio immediato era stata eseguita nelle mani dell'imputato tradotto in udienza in data 8.6.2021 in violazione del termine di cui all'art. 456 terzo comma cod. proc. pen. e dell'obbligo di trasmissione degli atti al Gip del Tribunale di Potenza, deve ritenersi manifestamente infondata, risolvendosi in una prospettazione in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; rilevato che, come già affermato da questa Corte, il difetto di notifica all'imputato del decreto di giudizio immediato non rende invalidi gli atti successivi, del giudizio abbreviato incardinatosi su tale procedimento, non essendovi reciproca dipendenza, ai fini dell'art. 185 cod. pen., tra i decreti da cui promanano i relativi riti e restando il giudizio di primo grado insensibile alla validità delle vicende intervenute tra l'esercizio dell'azione penale e la richiesta di rito alternativo (Sez. 1, Sentenza n. 15157 del 03/04/2012, Rv. 252234; Sez. 5, Sentenza n. 11222 del 16/01/2019, Rv. 276021); rilevato invero che il giudizio abbreviato trova titolo giuridico autonomo nella richiesta dell'imputato e nel provvedimento del giudice che lo dispone, prescindendo perciò dalla udienza preliminare e dagli altri riti alternativi nei quali si sia innestato, costituenti meri antecedenti procedimentali di natura occasionale, i quali non riverberano alcun specifico effetto sul giudizio, onde nessuna rilevanza spiega nella fase processuale così incardinatasi l'eventuale nullità della notifica del decreto di giudizio immediato né la mancata osservanza del termine di trenta giorni tra la notifica e la data fissata per il giudizio del quale l'imputato o il suo procuratore speciale abbia fatto richiesta; rilevato del resto che la rappresentanza - estrinsecatasi nel positivo esercizio da parte del procuratore speciale del mandato conferitogli -non consente di annettere giuridica rilevanza e considerazione alcuna allo "spatium deliberandi" del rappresentato, contando, invece, che al rappresentante sia stata assicurata la possibilità di esercitare, nei tempi e nelle forme stabilite dalla legge, la opzione negoziale del rito alternativo; rilevato in ogni caso che manifestamente infondata si rivela la doglianza in ordine al fatto che il processo si sia svolto innanzi al Tribunale e non al Gup, atteso che si era al di fuori dell'udienza preliminare; cee rilevato che il secondo motivo, con il quale si contesta la mancata riqualificazione della condotta nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990, si risolve nella prospettazione di elementi volti semmai a prefigurare l'uso personale della droga rinvenuta in possesso dell'imputato, del tutto debordanti dalla sua destinazione al cd. piccolo spaccio e comunque volti a sollecitare una lettura alternativa delle risultanze istruttorie senza evidenziare alcun vulnus logico argomentativo della sentenza impugnata, nel quale soltanto si sostanzia il vizio motivazionale deducibile innanzi a questa Corte; rilevato il terzo motivo con il quale si contesta la sussistenza della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale non risultando essere stato mai devoluto ai giudici di appello, non può essere per la prima volta prospettato con il presente ricorso, venendo altrimenti meno la funzione del sindacato di legittimità cui è sotteso il giudizio demandato a questa Corte; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 17 marzo 2023 I