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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 febbraio 2023

Cassazione n. 07963/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 24748/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46R27 H703S), rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in Roma, via delle Acacie, centro Caf, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro Ministero della GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro – tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, nella cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato ex lege; -controricorrente - avverso l’ordinanza del Tribunale di Salerno cron. n. 9327/2018, depositata il 25 luglio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 24748/18 C.C.[OSCURATO:DATA_NASCITA] Patrocinio a spese dello Stato – Indennità lavoratori agricoli –Valore indeterminabile della causa lettala memoria depositata nell’interesse del ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con istanza depositata il 20 febbraio 2016, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato – i n ordine al giudizio intrapreso davanti al Tribunale di Salerno, sezione lavoro, definito con sentenza n. 3696/2014, depositata in data 8 ottobre 2014, che, in accoglimento del ricorso, aveva dichiarato il rapporto di lavoro subordinato della ricorrente con la ditta agricola emarginata e il suo diritto all’iscrizione nell’elenco nominativo dei lavoratori agricoli subordinati del Comune di residenza per 102 giornate, relativamente all’anno 2006 –, chiedeva al Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno di provvedere alla liquidazione del compenso spettante per l’attività professionale prestata nel giudizio di primo grado, secondo la misura indicata nell’allegata nota specifica di euro 8.332,00, oltre accessori, in ragione dell’applicazione dei parametri medi per ogni fase, avuto riguardo allo scaglione delle cause compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00, trattandosi di causa previdenziale di valore indeterminabile.

Con decreto di liquidazione del 22 dicembre 2016 ex art. 82 del d.P.R. n. 115/2002, il Giudice adito liquidava, in favore del ricorrente, la somma di euro 608,48, di cui euro 79,36 per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e CNA se dovuti, come per legge.

In proposito, il decreto riteneva che il valore della causa non fosse indeterminabile, ma potesse determinarsi sulla base della sola prestazione previdenziale dovuta per l’annualità indicata.

Conseguentemente, applicava lo scaglione compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00 e, all’esito del riferimento ai valori minimi dello scaglion e di pertinenza, operava un’ulteriore decurtazione del 25%, per poi dimezzare la somma risultante, ai sensi dell’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002. 2.–Avverso il decreto di liquidazione [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 170 del d.P.R. n. 115/2002, 15 del d.lgs. n. 150/2011 e 702-bisc.p.c. vigenti ratione temporis , chiedendo la rideterminazione dell’importo spettante per il titolo specificato: a) poiché il valore della controversia doveva considerarsi indeterminato o indeterminabile; b) poiché la riduzione del valore medio non poteva sforare il limite del 50% per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e il limite del 70% per la fase di trattazione, mentre nessuna ulteriore riduzione si sarebbe potuta praticare, ai sensi dell’art. 4, primo comma, del d.m. n. 55/2014; sicché il valore minimo di liquidazione doveva essere pari ad euro 3.903,00, che, ridotti alla metà, si sarebbero attestati sulla somma di euro 2.244,22, comprensiva della maggiorazione del 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, oltre accessori.

Aggiungeva che, qualora la causa fosse stata ritenuta di valore determinabile, non poteva comunque essere disposta un’ulteriore riduzione del 25% sotto i minimi, con la conseguenza che, in ogni caso, la somma da liquidarsi sarebbe stata pari ad euro 1.141,00, oltre euro 211,65 per la maggiorazione al 15% per rimborso forfettario spese generali, che – all’esito del dimezzamento – sarebbe ammontata ad euro 811,32 e non ad euro 608,48.

Decidendo sull’opposizione interposta, il Tribunale di Salerno, con l’ordinanza di cui in epigrafe, rigettava l’opposizione e, per l’effetto, confermava integralmente il decreto di liquidazione opposto.

A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice monocratico rilevava: a) che il valore della causa previdenziale, per la quale era stato esercitato il patrocinio a spese dello Stato, non era indeterminabile, bensì era determinabile, tenuto conto del beneficio sostanziale (recte del trattamento di disoccupazione agricola) conseguibile per effetto del riconoscimento del contestato rapporto di lavoro e della reiscrizione; b ) che, pertanto, doveva essere confermato il riferimento allo scaglione compreso da euro 1.100,01 fino ad euro 5.200,00 e, trattandosi di causa seriale, poteva disporsi l’applicazione dei valori tariffari minimi. 3.– Avverso l’ordinanza resa in sede di opposizione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA].

Ha resistito con controricorso l’intimato Ministero della Giustizia. 4.–Il ricorrente ha presentato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 2, 4, primo comma, e 5 del d.m. n. 55/2014 nonché 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 c.p.c., per avere il Giudice dell’opposizione ritenuto che lo scaglione della controversia cui fare riferimento fosse quello compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00, in ragione del valore determinabile della controversia previdenziale, avente ad oggetto il beneficio sostanziale conseguibile sulla scorta del riconoscimento del contestato rapporto di lavoro agricolo, con la conseguente spettanza del trattamento di disoccupazione, anziché di valore indeterminabile.

Obietta l’istante che, in realtà, la causa avrebbe dovuto considerarsi di valore indeterminabile, in quanto la domanda avanzata con il giudizio presupposto consisteva nella pretesa di riconoscimento della validità di un contestato rapporto di lavoro agricolo subordinato e nella conseguente richiesta di reiscrizione nell’elenco nominativo dei braccianti agricoli quanto all’anno 2006 per 102 giornate, riconoscimento che non avrebbe potuto essere valutato economicamente, non sussistendo alcun criterio alla stregua del quale potesse darsi una valutazione certa, anche in relazione alle più svariate conseguenze che ne sarebbero potute derivare dal punto di vista assistenziale, previdenziale, pensionistico e indennitario. 1.1.–Il motivo è infondato.

E ciò in adesione all’orientamento nomofilattico più recente che si è espresso sul tema.

Ora, in base ad un primo indirizzo, il valore della causa consistente nel diritto all’iscrizione nell’elenco dei lavoratori agricoli sarebbe indeterminabile (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12582 del 10/05/2019; Sez. 6-2, Ordinanza n. 9143 del 02/04/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 8941 del 29/03/2019; Sez. 6- L, Ordinanza n. 31774 del 07/12/2018; Sez. 6-2, Ordinanza n. 14200 del 07/06/2017; Sez.

L, Sentenza n. 4590 del 26/02/2014).

Sostengono detti arresti che, in tale evenienza, l’indeterminabilità va intesa in senso obiettivo, quale conseguenza di un’intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari al momento della proposizione della domanda o di espletamento della prestazione (Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 26074 del 16/12/2016; Sez. 2, Sentenza n. 11056 del 2016 27/05/2016).

Per converso, si ritiene che a tale approdo possa giungersi solo quando non sussistano elementi (neanche ai fini di un calcolo aritmetico di massima), relativi alla domanda proposta nel giudizio presupposto, per delimitare l’importo dell’indennità di disoccupazione agricola.

Quando, invece, come nel caso in scrutinio, il giudice di merito sia in grado di individuare validi elementi per determinare il valore dell’indennità, con la conseguente applicazione del relativo scaglione ai fini della liquidazione delle spese, la causa riguardante l’accertamento del diritto all’iscrizione previdenziale quale bracciante agricolo è di valore determinabile (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 33931 del 17/11/2022; Sez. 6-L, Ordinanza n. 8792 del 29/03/2019; Sez.

L, Sentenza n. 27395 del 29/10/2018; Sez.

L, Sentenza n. 27394 del 29/10/2018).

Nella fattispecie, come dedotto dallo stesso ricorrente, è stato domandato l’accertamento del rapporto di lavoro agricolo dipendente relativamente all’anno 2006 ed è stata richiesta l’iscrizione nell’elenco nominativo dei lavoratori agricoli subordinati per 102 giornate.

Sicché detta consistenza è solo apparentemente indeterminabile, in quanto essa è , in realtà, di valore palesemente limitato (si fa riferimento, appunto, a 102 giornate nell’arco di un anno), il che consente di apprezzarne la misura come certamente non superiore ad euro 5.200,00.

È evidente allora come non sia possibile, a fronte di un valore in concreto chiaramente contenuto, riconoscere l’applicazione tout courtdella categoria della indeterminabilità e dei più elevati valori liquidativi minimi per essa previsti.

È invece possibile apprezzare il valore economico obiettivamente contenuto della causa previdenziale. 2.–Con il secondo, subordinato, motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 4, quarto comma (recte primo comma), del d.m. n. 55/2014, per aver il Giudice dell’opposizione proceduto, dopo aver individuato lo scaglione di riferimento in quello compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00, ad un’ulteriore decurtazione del 25% sui valori minimi, determinando così una liquidazione sotto soglia rispetto ai minimi inderogabili e comunque non avendo espressamente motivato detta liquidazione sotto soglia.

In specie, l’istante osserva che il Giudice della liquidazione ha determinato l’importo dovuto sulla base dei minimi tabellari in euro 1.411,00 (euro 203,00 per la fase di studio, euro 203,00 per la fase introduttiva, euro 567,00 per la fase di trattazione e istruttoria ed euro 438,00 per la fase decisoria), oltre euro 211,65 per maggiorazione a titolo di rimborso forfettario spese generali al 15%, riducendo ulteriormente detta somma del 25% e così giungendo alla somma liquidata di euro 1.216,96, successivamente decurtata della metà, ai sensi dell’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002. 2.1.–Il motivo è fondato nei termini che seguono. 2.2.– Ora, per un verso, ai sensi dell’art. 82, primo comma, del d.P.R. n. 115/2002, l’onorario e le spese spettanti al difensore, la cui parte assistitasia stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale, in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

Sicché la norma pone un limite alla liquidazione verso l’alto, disponendo che la liquidazione non superi il tetto massimo dei valori medi delle tariffe professionali vigenti.

Ne discende che il compenso ben può essere determinato in misura inferiore alla media delle tariffe medesime, purché non al di sotto di quelle minime (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15006 del 28/05/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 31404 del 02/12/2019; Sez. 6-2, Ordinanza n. 26643 del 12/12/2011; Sez. 2, Sentenza n. 2445 del 02/02/2011). 2.3.– Per altro verso, secondo la versione vigente ratione temporisdell’art. 4, primo comma, del d.m. n. 55/2014, il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all’80 per cento o diminuiti fino al 50 per cento.

Per la fase istruttoria l’aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento.

Senonché, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55/2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa solo allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 8970 del 18/03/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021; Sez. 6-L, Ordinanza n. 2386 del 31/01/2017).

Pertanto, l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021; Sez.

L, Ordinanza n. 12537 del 10/05/2019).

Solo per le liquidazioni effettuate in applicazione del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018 (ipotesi che non riguarda la fattispecie, poiché la relativa istanza è stata depositata il 20 febbraio 2016), secondo alcuni recenti arresti di questa Corte, i minimi sono inderogabili (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 38506 del 06/12/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1421 del 22/01/2021).

Per l’effetto, in ordine al tema della liquidazione delle spese di lite secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014, la quantificazione sotto la soglia minima esige una specifica motivazione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11918 del 13/04/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 10932 del 05/04/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35825 del 22/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 25177 del 17/9/2021). 2.4.–Alla luce del confronto dinamico tra i due dati normativi evocati (art. 82 del d.P.R. n. 115/2002 e art. 4, primo comma, del d.m. n. 55/2014), il provvedimento impugnato è, dunque, illegittimo, nella parte in cui la liquidazione dei compensi inerenti al giudizio emarginato (per il quale vi è stata ammissione al patrocinio a spese dello Stato) è stata effettuata sotto i minimi – peraltro senza alcuna motivazione –, ipotesi che, in ogni caso, per quanto anzidetto, non è ammessa, allorché la liquidazione attenga ai compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, tenuto conto del dimezzamento disposto ex legedi tale onorario. 3.– In conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere respinto mentre il secondo deve essere accolto, nei sensi di cui in motivazione.

Conseguentemente l’ordinanza impugnata deve essere cassata e, decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto ex art. 384, secondo comma, ultima parte, c.p.c., deve essere disposta la liquidazione della somma dovuta secondo i parametri minimi ratione temporis vigenti per le cause previdenziali di valore compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00, facendo applicazione della tabella 4 allegataal d.m. n. 55/2014 (appunto relativa alle cause di previdenza), senza alcuna ulteriore decurtazione sotto i minimi.

A fronte dei valori medi indicati in tale tabella, rispettivamente di euro 405,00 per la fase di studio, euro 405,00 per la fase introduttiva, euro 810,00 per la fase di trattazione ed euro 875,00 per la fase decisoria, la riduzione ai minimi (nella misura del 50% dei valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisoria e nella misura del 70% per la fase di trattazione) importa una liquidazione complessiva di euro 1.085,50 (euro 202,50 + euro 202,50 + euro 243,00 + euro 437,50).

In ordine alla fase di trattazione, sia alla luce del dato letterale sia in ragione di un’interpretazione teleologica (volta ad esaltare la ratio della norma), la riduzione massima può consentire una liquidazione nella misura del 30% (mentre la riduzione può giungere, appunto, sino al 70%).

E tanto al fine di tenere conto delle ipotesi in cui le attività svolte in detta fase siano alquanto marginali (ad esempio, per carenza di un’attività istruttoria in senso stretto), diversamente dall’indefettibile svolgimento, nella loro essenzialità, delle altre fasi, per le quali il minimo liquidabile è pari al 50% (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17524 del 31/05/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 25177 del 17/09/2021).

Deve essere disposto, altresì, l’ulteriore dimezzamento finale di cui all’art. 130 del d.P.R. n. 115/2022.

Infatti, con Sentenza n. 166 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte cost. ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002, limitatamente alla parte in cui non esclude che la riduzione della metà degli importi spettanti all’ausiliario del magistrato sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115/2002.

Sicché solo per i compensi degli ausiliari del magistrato i riferimenti tabellari non risultano aggiornati (risalendo all’anno 2002), mentre, in ordine ai parametri funzionali alla liquidazione dei compensi degli avvocati, le tabelle applicabili sono desumibili dal d.m. n. 55/2014 (attinente al caso di specie) e sono state ulteriormente aggiornate, dapprima, con d.m. n. 37/2018 e, poi, con d.m. n. 147/2022.

Sull’importo dimezzato di euro 542,75 devono essere applicate le voci accessorie dovute (rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CNA).

Sussistono gravi motivi, atteso a) il lieve incremento del compenso spettante in forza dell’accoglimento del secondo motivo –a fronte di quello liquidato dal Giudice dell’opposizione – (euro 1.085,50, anziché euro 1.058,25, con liquidazione finale, comprensiva del rimborso forfettario spese generali al 15%, di euro 624,16, anziché di euro 608,48), oltre che b) il rigetto del primo motivo riguardante la contestazione del valore della causa presupposta, in sintonia con le fattispecie paradigmatiche di cui all’art. 92, secondo comma, c.p.c. (Corte cost., Sentenza n. 77 del 19/04/2018), per disporre l’integrale compensazione delle spese e compensi del giudizio di opposizione e del presente giudizio di legittimità.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo motivo del ricorso, rigetta il primo motivo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida, in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], a titolo di compenso in ordine all’atti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 24748/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46R27 H703S), rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in Roma, via delle Acacie, centro Caf, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro Ministero della GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro – tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, nella cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato ex lege; -controricorrente - avverso l’ordinanza del Tribunale di Salerno cron. n. 9327/2018, depositata il 25 luglio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 24748/18 C.C.[OSCURATO:DATA_NASCITA] Patrocinio a spese dello Stato – Indennità lavoratori agricoli –Valore indeterminabile della causa lettala memoria depositata nell’interesse del ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con istanza depositata il 20 febbraio 2016, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato – i n ordine al giudizio intrapreso davanti al Tribunale di Salerno, sezione lavoro, definito con sentenza n. 3696/2014, depositata in data 8 ottobre 2014, che, in accoglimento del ricorso, aveva dichiarato il rapporto di lavoro subordinato della ricorrente con la ditta agricola emarginata e il suo diritto all’iscrizione nell’elenco nominativo dei lavoratori agricoli subordinati del Comune di residenza per 102 giornate, relativamente all’anno 2006 –, chiedeva al Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno di provvedere alla liquidazione del compenso spettante per l’attività professionale prestata nel giudizio di primo grado, secondo la misura indicata nell’allegata nota specifica di euro 8.332,00, oltre accessori, in ragione dell’applicazione dei parametri medi per ogni fase, avuto riguardo allo scaglione delle cause compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00, trattandosi di causa previdenziale di valore indeterminabile. Con decreto di liquidazione del 22 dicembre 2016 ex art. 82 del d.P.R. n. 115/2002, il Giudice adito liquidava, in favore del ricorrente, la somma di euro 608,48, di cui euro 79,36 per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e CNA se dovuti, come per legge. In proposito, il decreto riteneva che il valore della causa non fosse indeterminabile, ma potesse determinarsi sulla base della sola prestazione previdenziale dovuta per l’annualità indicata. Conseguentemente, applicava lo scaglione compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00 e, all’esito del riferimento ai valori minimi dello scaglion e di pertinenza, operava un’ulteriore decurtazione del 25%, per poi dimezzare la somma risultante, ai sensi dell’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002. 2.–Avverso il decreto di liquidazione [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 170 del d.P.R. n. 115/2002, 15 del d.lgs. n. 150/2011 e 702-bisc.p.c. vigenti ratione temporis , chiedendo la rideterminazione dell’importo spettante per il titolo specificato: a) poiché il valore della controversia doveva considerarsi indeterminato o indeterminabile; b) poiché la riduzione del valore medio non poteva sforare il limite del 50% per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e il limite del 70% per la fase di trattazione, mentre nessuna ulteriore riduzione si sarebbe potuta praticare, ai sensi dell’art. 4, primo comma, del d.m. n. 55/2014; sicché il valore minimo di liquidazione doveva essere pari ad euro 3.903,00, che, ridotti alla metà, si sarebbero attestati sulla somma di euro 2.244,22, comprensiva della maggiorazione del 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, oltre accessori. Aggiungeva che, qualora la causa fosse stata ritenuta di valore determinabile, non poteva comunque essere disposta un’ulteriore riduzione del 25% sotto i minimi, con la conseguenza che, in ogni caso, la somma da liquidarsi sarebbe stata pari ad euro 1.141,00, oltre euro 211,65 per la maggiorazione al 15% per rimborso forfettario spese generali, che – all’esito del dimezzamento – sarebbe ammontata ad euro 811,32 e non ad euro 608,48. Decidendo sull’opposizione interposta, il Tribunale di Salerno, con l’ordinanza di cui in epigrafe, rigettava l’opposizione e, per l’effetto, confermava integralmente il decreto di liquidazione opposto. A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice monocratico rilevava: a) che il valore della causa previdenziale, per la quale era stato esercitato il patrocinio a spese dello Stato, non era indeterminabile, bensì era determinabile, tenuto conto del beneficio sostanziale (recte del trattamento di disoccupazione agricola) conseguibile per effetto del riconoscimento del contestato rapporto di lavoro e della reiscrizione; b ) che, pertanto, doveva essere confermato il riferimento allo scaglione compreso da euro 1.100,01 fino ad euro 5.200,00 e, trattandosi di causa seriale, poteva disporsi l’applicazione dei valori tariffari minimi. 3.– Avverso l’ordinanza resa in sede di opposizione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso l’intimato Ministero della Giustizia. 4.–Il ricorrente ha presentato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 2, 4, primo comma, e 5 del d.m. n. 55/2014 nonché 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 c.p.c., per avere il Giudice dell’opposizione ritenuto che lo scaglione della controversia cui fare riferimento fosse quello compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00, in ragione del valore determinabile della controversia previdenziale, avente ad oggetto il beneficio sostanziale conseguibile sulla scorta del riconoscimento del contestato rapporto di lavoro agricolo, con la conseguente spettanza del trattamento di disoccupazione, anziché di valore indeterminabile. Obietta l’istante che, in realtà, la causa avrebbe dovuto considerarsi di valore indeterminabile, in quanto la domanda avanzata con il giudizio presupposto consisteva nella pretesa di riconoscimento della validità di un contestato rapporto di lavoro agricolo subordinato e nella conseguente richiesta di reiscrizione nell’elenco nominativo dei braccianti agricoli quanto all’anno 2006 per 102 giornate, riconoscimento che non avrebbe potuto essere valutato economicamente, non sussistendo alcun criterio alla stregua del quale potesse darsi una valutazione certa, anche in relazione alle più svariate conseguenze che ne sarebbero potute derivare dal punto di vista assistenziale, previdenziale, pensionistico e indennitario. 1.1.–Il motivo è infondato. E ciò in adesione all’orientamento nomofilattico più recente che si è espresso sul tema. Ora, in base ad un primo indirizzo, il valore della causa consistente nel diritto all’iscrizione nell’elenco dei lavoratori agricoli sarebbe indeterminabile (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12582 del 10/05/2019; Sez. 6-2, Ordinanza n. 9143 del 02/04/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 8941 del 29/03/2019; Sez. 6- L, Ordinanza n. 31774 del 07/12/2018; Sez. 6-2, Ordinanza n. 14200 del 07/06/2017; Sez. L, Sentenza n. 4590 del 26/02/2014). Sostengono detti arresti che, in tale evenienza, l’indeterminabilità va intesa in senso obiettivo, quale conseguenza di un’intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari al momento della proposizione della domanda o di espletamento della prestazione (Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 26074 del 16/12/2016; Sez. 2, Sentenza n. 11056 del 2016 27/05/2016). Per converso, si ritiene che a tale approdo possa giungersi solo quando non sussistano elementi (neanche ai fini di un calcolo aritmetico di massima), relativi alla domanda proposta nel giudizio presupposto, per delimitare l’importo dell’indennità di disoccupazione agricola. Quando, invece, come nel caso in scrutinio, il giudice di merito sia in grado di individuare validi elementi per determinare il valore dell’indennità, con la conseguente applicazione del relativo scaglione ai fini della liquidazione delle spese, la causa riguardante l’accertamento del diritto all’iscrizione previdenziale quale bracciante agricolo è di valore determinabile (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 33931 del 17/11/2022; Sez. 6-L, Ordinanza n. 8792 del 29/03/2019; Sez. L, Sentenza n. 27395 del 29/10/2018; Sez. L, Sentenza n. 27394 del 29/10/2018). Nella fattispecie, come dedotto dallo stesso ricorrente, è stato domandato l’accertamento del rapporto di lavoro agricolo dipendente relativamente all’anno 2006 ed è stata richiesta l’iscrizione nell’elenco nominativo dei lavoratori agricoli subordinati per 102 giornate. Sicché detta consistenza è solo apparentemente indeterminabile, in quanto essa è , in realtà, di valore palesemente limitato (si fa riferimento, appunto, a 102 giornate nell’arco di un anno), il che consente di apprezzarne la misura come certamente non superiore ad euro 5.200,00. È evidente allora come non sia possibile, a fronte di un valore in concreto chiaramente contenuto, riconoscere l’applicazione tout courtdella categoria della indeterminabilità e dei più elevati valori liquidativi minimi per essa previsti. È invece possibile apprezzare il valore economico obiettivamente contenuto della causa previdenziale. 2.–Con il secondo, subordinato, motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 4, quarto comma (recte primo comma), del d.m. n. 55/2014, per aver il Giudice dell’opposizione proceduto, dopo aver individuato lo scaglione di riferimento in quello compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00, ad un’ulteriore decurtazione del 25% sui valori minimi, determinando così una liquidazione sotto soglia rispetto ai minimi inderogabili e comunque non avendo espressamente motivato detta liquidazione sotto soglia. In specie, l’istante osserva che il Giudice della liquidazione ha determinato l’importo dovuto sulla base dei minimi tabellari in euro 1.411,00 (euro 203,00 per la fase di studio, euro 203,00 per la fase introduttiva, euro 567,00 per la fase di trattazione e istruttoria ed euro 438,00 per la fase decisoria), oltre euro 211,65 per maggiorazione a titolo di rimborso forfettario spese generali al 15%, riducendo ulteriormente detta somma del 25% e così giungendo alla somma liquidata di euro 1.216,96, successivamente decurtata della metà, ai sensi dell’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002. 2.1.–Il motivo è fondato nei termini che seguono. 2.2.– Ora, per un verso, ai sensi dell’art. 82, primo comma, del d.P.R. n. 115/2002, l’onorario e le spese spettanti al difensore, la cui parte assistitasia stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale, in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. Sicché la norma pone un limite alla liquidazione verso l’alto, disponendo che la liquidazione non superi il tetto massimo dei valori medi delle tariffe professionali vigenti. Ne discende che il compenso ben può essere determinato in misura inferiore alla media delle tariffe medesime, purché non al di sotto di quelle minime (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15006 del 28/05/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 31404 del 02/12/2019; Sez. 6-2, Ordinanza n. 26643 del 12/12/2011; Sez. 2, Sentenza n. 2445 del 02/02/2011). 2.3.– Per altro verso, secondo la versione vigente ratione temporisdell’art. 4, primo comma, del d.m. n. 55/2014, il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all’80 per cento o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l’aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento. Senonché, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55/2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa solo allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 8970 del 18/03/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021; Sez. 6-L, Ordinanza n. 2386 del 31/01/2017). Pertanto, l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021; Sez. L, Ordinanza n. 12537 del 10/05/2019). Solo per le liquidazioni effettuate in applicazione del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018 (ipotesi che non riguarda la fattispecie, poiché la relativa istanza è stata depositata il 20 febbraio 2016), secondo alcuni recenti arresti di questa Corte, i minimi sono inderogabili (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 38506 del 06/12/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1421 del 22/01/2021). Per l’effetto, in ordine al tema della liquidazione delle spese di lite secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014, la quantificazione sotto la soglia minima esige una specifica motivazione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11918 del 13/04/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 10932 del 05/04/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35825 del 22/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 25177 del 17/9/2021). 2.4.–Alla luce del confronto dinamico tra i due dati normativi evocati (art. 82 del d.P.R. n. 115/2002 e art. 4, primo comma, del d.m. n. 55/2014), il provvedimento impugnato è, dunque, illegittimo, nella parte in cui la liquidazione dei compensi inerenti al giudizio emarginato (per il quale vi è stata ammissione al patrocinio a spese dello Stato) è stata effettuata sotto i minimi – peraltro senza alcuna motivazione –, ipotesi che, in ogni caso, per quanto anzidetto, non è ammessa, allorché la liquidazione attenga ai compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, tenuto conto del dimezzamento disposto ex legedi tale onorario. 3.– In conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere respinto mentre il secondo deve essere accolto, nei sensi di cui in motivazione. Conseguentemente l’ordinanza impugnata deve essere cassata e, decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto ex art. 384, secondo comma, ultima parte, c.p.c., deve essere disposta la liquidazione della somma dovuta secondo i parametri minimi ratione temporis vigenti per le cause previdenziali di valore compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00, facendo applicazione della tabella 4 allegataal d.m. n. 55/2014 (appunto relativa alle cause di previdenza), senza alcuna ulteriore decurtazione sotto i minimi. A fronte dei valori medi indicati in tale tabella, rispettivamente di euro 405,00 per la fase di studio, euro 405,00 per la fase introduttiva, euro 810,00 per la fase di trattazione ed euro 875,00 per la fase decisoria, la riduzione ai minimi (nella misura del 50% dei valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisoria e nella misura del 70% per la fase di trattazione) importa una liquidazione complessiva di euro 1.085,50 (euro 202,50 + euro 202,50 + euro 243,00 + euro 437,50). In ordine alla fase di trattazione, sia alla luce del dato letterale sia in ragione di un’interpretazione teleologica (volta ad esaltare la ratio della norma), la riduzione massima può consentire una liquidazione nella misura del 30% (mentre la riduzione può giungere, appunto, sino al 70%). E tanto al fine di tenere conto delle ipotesi in cui le attività svolte in detta fase siano alquanto marginali (ad esempio, per carenza di un’attività istruttoria in senso stretto), diversamente dall’indefettibile svolgimento, nella loro essenzialità, delle altre fasi, per le quali il minimo liquidabile è pari al 50% (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17524 del 31/05/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 25177 del 17/09/2021). Deve essere disposto, altresì, l’ulteriore dimezzamento finale di cui all’art. 130 del d.P.R. n. 115/2022. Infatti, con Sentenza n. 166 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte cost. ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002, limitatamente alla parte in cui non esclude che la riduzione della metà degli importi spettanti all’ausiliario del magistrato sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115/2002. Sicché solo per i compensi degli ausiliari del magistrato i riferimenti tabellari non risultano aggiornati (risalendo all’anno 2002), mentre, in ordine ai parametri funzionali alla liquidazione dei compensi degli avvocati, le tabelle applicabili sono desumibili dal d.m. n. 55/2014 (attinente al caso di specie) e sono state ulteriormente aggiornate, dapprima, con d.m. n. 37/2018 e, poi, con d.m. n. 147/2022. Sull’importo dimezzato di euro 542,75 devono essere applicate le voci accessorie dovute (rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CNA). Sussistono gravi motivi, atteso a) il lieve incremento del compenso spettante in forza dell’accoglimento del secondo motivo –a fronte di quello liquidato dal Giudice dell’opposizione – (euro 1.085,50, anziché euro 1.058,25, con liquidazione finale, comprensiva del rimborso forfettario spese generali al 15%, di euro 624,16, anziché di euro 608,48), oltre che b) il rigetto del primo motivo riguardante la contestazione del valore della causa presupposta, in sintonia con le fattispecie paradigmatiche di cui all’art. 92, secondo comma, c.p.c. (Corte cost., Sentenza n. 77 del 19/04/2018), per disporre l’integrale compensazione delle spese e compensi del giudizio di opposizione e del presente giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo motivo del ricorso, rigetta il primo motivo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida, in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], a titolo di compenso in ordine all’atti
Sentenza Cassazione n. 07963/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris