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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13298/2026

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ania il 01/06/1975avverso la sentenza del 28/05/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di GottoEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentita la Sostituta procuratrice generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso perl’accoglimento del ricorso, con annullamento della sentenza impugnata conrinvio;sentito il difensore d’ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, che si èriportato ai motivi di ricorso.1.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Messina haimpugnato per cassazione la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] diGotto del 28 maggio 2025 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto per nonaver commesso il fatto dal reato di ricettazione di un telefono cellulare diprovenienza furtiva.Con un unico motivo di ricorso la Procura ricorrente eccepisce la violazionedi legge, la mancata assunzione di una prova decisiva e il vizio di motivazioneper avere il Tribunale escluso la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] sulla base di undubbio, in realtà inesistente, sull’elemento soggettivo del delitto contestato, inragione della limitata durata della disponibilità del telefono cellulare, senzaconsiderare la natura di reato istantaneo della ricettazione.In particolare, il Tribunale aveva dapprima ammesso tutte le proverichieste dalle parti e poi ingiustificatamente concluso il dibattimento sulpresupposto che non residuasse ulteriore attività istruttoria, non consentendoall’accusa di escutere i testi di PG, indicati in lista, che avrebbero potuto riferiresull’utilizzazione del telefono a seguito dell’attività di polizia giudiziaria svoltasui tabulati telefonici.Inoltre, se il Tribunale avesse esaminato la documentazione contenutanel fascicolo del Pubblico Ministero, avrebbe agevolmente rilevato che ilpossesso del bene rubato da parte dell’imputato si era protratto per cinquemesi (dal 21 marzo 2018 al 12 agosto 2018), con utilizzo della schedatelefonica a costui intestata.2.

Il ricorso presentato dalla Procura Generale presso la corte territorialeè inammissibile.Occorre a tal fine delineare la normativa di riferimento così comeinterpretata dalle Sezioni Unite.L’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce che il pubblico ministeroesercita l’azione penale con la citazione diretta a giudizio anche quando siprocede per il reato di ricettazione previsto dall’art. 648 cod. pen., conconseguente inappellabilità della relativa sentenza di proscioglimento da partedel pubblico ministero, ai sensi dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen.,novellato ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114.L’art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen. (inserito dall’art. 3, comma 1, d.lgs. 11/2018) a sua volta prevede che il procuratore generale presso la corted’appello può appellare soltanto nei casi di avocazione o qualora il procuratoredella Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento.2.1.

Nel caso in esame, relativo all’impugnazione di una sentenza diproscioglimento per il reato di ricettazione, sono esclusi entrambi i presuppostidi legittimazione ad appellare del procuratore generale, non ricorrendoun’ipotesi di avocazione né potendosi ritenere l’acquiescenza del procuratoredella Repubblica, non riferibile anche al pubblico ministero che – come nelprocedimento in oggetto – abbia presentato le conclusioni nel giudizio di primogrado (Sez.

U, n. 21716 del 23/02/2023, P., Rv. 284490 – 02).Ne deriva che in tema di impugnazione della parte pubblica, in assenzadelle condizioni per presentare appello ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2,cod. proc. pen., il procuratore generale non è legittimato a proporre ricorsoimmediato per cassazione ex art. 569 cod. proc. pen. né ricorso ordinario aisensi degli artt. 606, comma 2, e 608 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 21716 del23/02/2023, P., Rv. 284490 – 03).

In motivazione si precisa che:- quanto alla facoltà di proporre ricorso immediato o "per saltum", l'art.569, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce espressamente che «la parte che hadiritto ad appellare la sentenza di primo grado può proporre direttamentericorso per cassazione»: formula, questa, che disegna un concetto diappellabilità in senso soggettivo, perché quel mezzo di impugnazione vieneconsiderato come alternativo in relazione alla posizione della parte impugnante(da tanto è possibile arguire che il procuratore generale in tanto è legittimatoa presentare ricorso immediato per cassazione in alternativa all'atto di appello,in quanto sia legittimato a proporre quest'ultimo ai sensi dell'art. 593-bis,comma 2, cod. proc. pen., dunque solo nei casi di avocazione o di acquiescenzadel procuratore della Repubblica al provvedimento);- quanto alla legittimazione a presentare contro la sentenza di primo gradoricorso per cassazione "ordinario", ai sensi dell'art. 606, comma 2, cod. proc.pen. («il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolaridisposizioni, può essere proposto contro le sentenze [...] inappellabili»),ovvero dell'art. 608, comma 1, cod. proc. pen. («il procuratore generale pressola corte di appello può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza dicondanna o di proscioglimento [...] inappellabile»), si è precisato checonsentire che, in presenza dell'esercizio del potere di appellare da parte delprocuratore della Repubblica presso il tribunale, il procuratore generale pressola corte di appello sia, comunque, legittimato a proporre il ricorso percassazione contro la sentenza di primo grado, finirebbe per determinare unasituazione processuale di difficile gestione, provocata dalla "sovrapposizione"di mezzi di impugnazione eterogenei aventi ad oggetto la medesima decisione,proposti da organi che rappresentano la stessa parte processuale: il chevanificherebbe la finalità perseguita dal d.lgs. n. 11 del 2018, che è quella dideflazionare il lavoro del giudice di appello attraverso un razionalecoordinamento delle iniziative degli uffici di procura di primo e di secondogrado.3.

Tali principi – applicabili ratione temporis all’impugnazione in esame,proposta il 24 luglio 2025 – sfuggono alla procura generale ricorrente erendono il ricorso inammissibile.Dichiara inammissibile il ricorso.Così deciso in Roma il 2 aprile 2026Il Presidente estensoreLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ania il 01/06/1975avverso la sentenza del 28/05/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di GottoEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentita la Sostituta procuratrice generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso perl’accoglimento del ricorso, con annullamento della sentenza impugnata conrinvio;sentito il difensore d’ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, che si èriportato ai motivi di ricorso.1. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Messina haimpugnato per cassazione la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] diGotto del 28 maggio 2025 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto per nonaver commesso il fatto dal reato di ricettazione di un telefono cellulare diprovenienza furtiva.Con un unico motivo di ricorso la Procura ricorrente eccepisce la violazionedi legge, la mancata assunzione di una prova decisiva e il vizio di motivazioneper avere il Tribunale escluso la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] sulla base di undubbio, in realtà inesistente, sull’elemento soggettivo del delitto contestato, inragione della limitata durata della disponibilità del telefono cellulare, senzaconsiderare la natura di reato istantaneo della ricettazione.In particolare, il Tribunale aveva dapprima ammesso tutte le proverichieste dalle parti e poi ingiustificatamente concluso il dibattimento sulpresupposto che non residuasse ulteriore attività istruttoria, non consentendoall’accusa di escutere i testi di PG, indicati in lista, che avrebbero potuto riferiresull’utilizzazione del telefono a seguito dell’attività di polizia giudiziaria svoltasui tabulati telefonici.Inoltre, se il Tribunale avesse esaminato la documentazione contenutanel fascicolo del Pubblico Ministero, avrebbe agevolmente rilevato che ilpossesso del bene rubato da parte dell’imputato si era protratto per cinquemesi (dal 21 marzo 2018 al 12 agosto 2018), con utilizzo della schedatelefonica a costui intestata.2. Il ricorso presentato dalla Procura Generale presso la corte territorialeè inammissibile.Occorre a tal fine delineare la normativa di riferimento così comeinterpretata dalle Sezioni Unite.L’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce che il pubblico ministeroesercita l’azione penale con la citazione diretta a giudizio anche quando siprocede per il reato di ricettazione previsto dall’art. 648 cod. pen., conconseguente inappellabilità della relativa sentenza di proscioglimento da partedel pubblico ministero, ai sensi dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen.,novellato ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114.L’art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen. (inserito dall’art. 3, comma 1, d.lgs. 11/2018) a sua volta prevede che il procuratore generale presso la corted’appello può appellare soltanto nei casi di avocazione o qualora il procuratoredella Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento.2.1. Nel caso in esame, relativo all’impugnazione di una sentenza diproscioglimento per il reato di ricettazione, sono esclusi entrambi i presuppostidi legittimazione ad appellare del procuratore generale, non ricorrendoun’ipotesi di avocazione né potendosi ritenere l’acquiescenza del procuratoredella Repubblica, non riferibile anche al pubblico ministero che – come nelprocedimento in oggetto – abbia presentato le conclusioni nel giudizio di primogrado (Sez. U, n. 21716 del 23/02/2023, P., Rv. 284490 – 02).Ne deriva che in tema di impugnazione della parte pubblica, in assenzadelle condizioni per presentare appello ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2,cod. proc. pen., il procuratore generale non è legittimato a proporre ricorsoimmediato per cassazione ex art. 569 cod. proc. pen. né ricorso ordinario aisensi degli artt. 606, comma 2, e 608 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21716 del23/02/2023, P., Rv. 284490 – 03). In motivazione si precisa che:- quanto alla facoltà di proporre ricorso immediato o "per saltum", l'art.569, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce espressamente che «la parte che hadiritto ad appellare la sentenza di primo grado può proporre direttamentericorso per cassazione»: formula, questa, che disegna un concetto diappellabilità in senso soggettivo, perché quel mezzo di impugnazione vieneconsiderato come alternativo in relazione alla posizione della parte impugnante(da tanto è possibile arguire che il procuratore generale in tanto è legittimatoa presentare ricorso immediato per cassazione in alternativa all'atto di appello,in quanto sia legittimato a proporre quest'ultimo ai sensi dell'art. 593-bis,comma 2, cod. proc. pen., dunque solo nei casi di avocazione o di acquiescenzadel procuratore della Repubblica al provvedimento);- quanto alla legittimazione a presentare contro la sentenza di primo gradoricorso per cassazione "ordinario", ai sensi dell'art. 606, comma 2, cod. proc.pen. («il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolaridisposizioni, può essere proposto contro le sentenze [...] inappellabili»),ovvero dell'art. 608, comma 1, cod. proc. pen. («il procuratore generale pressola corte di appello può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza dicondanna o di proscioglimento [...] inappellabile»), si è precisato checonsentire che, in presenza dell'esercizio del potere di appellare da parte delprocuratore della Repubblica presso il tribunale, il procuratore generale pressola corte di appello sia, comunque, legittimato a proporre il ricorso percassazione contro la sentenza di primo grado, finirebbe per determinare unasituazione processuale di difficile gestione, provocata dalla "sovrapposizione"di mezzi di impugnazione eterogenei aventi ad oggetto la medesima decisione,proposti da organi che rappresentano la stessa parte processuale: il chevanificherebbe la finalità perseguita dal d.lgs. n. 11 del 2018, che è quella dideflazionare il lavoro del giudice di appello attraverso un razionalecoordinamento delle iniziative degli uffici di procura di primo e di secondogrado.3. Tali principi – applicabili ratione temporis all’impugnazione in esame,proposta il 24 luglio 2025 – sfuggono alla procura generale ricorrente erendono il ricorso inammissibile.Dichiara inammissibile il ricorso.Così deciso in Roma il 2 aprile 2026Il Presidente estensoreLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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