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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 febbraio 2024

Cassazione n. 05460/2024

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nte pro tempore,elettivamente domiciliata in Roma , al [OSCURATO:PERSONA], n. 3, presso lo studio dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] ch e , disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] ed all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] larappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso.

RICORRENTE contro COMUNE di BOLOGNA– c . f . 0 1 2 32710374 – in persona del sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, rappresentato e difeso disgiuntamente e congiuntamente dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorsononché dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell’Avvocatura civica in virtù di procura speciale su foglio allegato alla memoria di costituzione dei nuovi difensori; elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 598/2018della Corte d’Appello di Bologna, udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del21 febbraio 2024 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio; preso atto che la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. ha allegato rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. datata 23.1.2024al ricorso iscritto al n. 27161 – 20 18 R.G. con compensazione integrale delle spese; presoatto che il controricorrente Comune di Bolognaha ritualmente aderito alla dichiarazione di rinuncia; ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione; dato atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.n. 115/2002, l a ricorrente sia tenut a a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.; P.Q.M. la Corte dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto dalla “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.ed iscritto al n. 27161- 201 8 R.G. con integrale compensazione delle spese.

Così deciso in Roma il 21 febbraio2024 Il presidente dott.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte pro tempore,elettivamente domiciliata in Roma , al [OSCURATO:PERSONA], n. 3, presso lo studio dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] ch e , disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] ed all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] larappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso. RICORRENTE contro COMUNE di BOLOGNA– c . f . 0 1 2 32710374 – in persona del sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, rappresentato e difeso disgiuntamente e congiuntamente dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorsononché dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell’Avvocatura civica in virtù di procura speciale su foglio allegato alla memoria di costituzione dei nuovi difensori; elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 598/2018della Corte d’Appello di Bologna, udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del21 febbraio 2024 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio; preso atto che la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. ha allegato rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. datata 23.1.2024al ricorso iscritto al n. 27161 – 20 18 R.G. con compensazione integrale delle spese; presoatto che il controricorrente Comune di Bolognaha ritualmente aderito alla dichiarazione di rinuncia; ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione; dato atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.n. 115/2002, l a ricorrente sia tenut a a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.; P.Q.M. la Corte dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto dalla “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.ed iscritto al n. 27161- 201 8 R.G. con integrale compensazione delle spese. Così deciso in Roma il 21 febbraio2024 Il presidente dott.[OSCURATO:PERSONA]
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