CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 05660/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9877 - 20 22 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin Roma, piazza [OSCURATO:PERSONA] in Lauro 10, presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA] dal quale sonorappresentati e difes i , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, -intimata - avverso la sentenza n. 4199/2022del TRIBUNALE di ROMA , pubblicata il 17/3/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/3/2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2022n. 9877 sez. S2 -ad. 13-3-202 5 - 2 - lettala memori a dei ricorrenti . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 23350/20, i l Giudice di pace di Roma rigettò l’opposizione propostada [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso il verbale di infrazione n. 14180140731. Il verbale era statoelevato il 18/6/20 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], egli circolava alla guida della vettura SMART di proprietà della moglie [OSCURATO:PERSONA], sprovvisto di copertura amministrativa, per essere la polizza scaduta in data 8/5/2020; la polizza era stata poirinnovata soltanto in data 17/6/20. In particolare, il Giudice di paceaveva rilevato che, per effetto dell’art. 125 del d.l. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, recante «misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», agli ordinari 15 giorni di tolleranza di cui all’art. 1901 comma IIcod. civ. dovevano essere sommati ulteriori 15 giorni di proroga, come previsto dalla legislazione di emergenza sanitariaper tutti i contratti assicurativi in scadenza tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020; la norma implicavadunque, fino al 31 luglio, un limite di circolazione senza copertura di 30 giorni dalla scadenza della polizza; in conseguenza, nella fattispecie, quel limite era terminato il 7/6/2020. Così ricostruiti i fatti, il Giudice di primo grado aveva quindi ritenuto congrua la sanzione di euro 868,00 , in quanto compresa nella forbice dell’art. 193 comma 2 cod. strada. 1.1. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero appello, sostenendo l’erroneo calcolo dell’importo della sanzione, perché nel caso in esame era stato applicato il secondo commainvece del terzo comma dell’art. 193 cod. strada ; quest’articolo operava, invece,nella fattispecie, per la tempestività del rinnovo da Ric. 2022n. 9877 sez. S2 -ad. 13-3-202 5 - 3 - loro effettuato nei dieci giorni dalla scadenza; in conseguenza, l’importo della sanzione avrebbe dovuto essereridotto. 2. Con sentenza n. 4199/2022, il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello dei coniugi, rilevando che «la sanzione nella sua interezza è fissata tra euro 866,00 e euro 3 . 464 ,00 ed è stata applicata nella misura di euro 607,60 che è la metà di euro 1.214 »; ha ritenuto, quindi, correttamente calcolatala misura della sanzione «ben potendo gli ufficiali avere inteso applicare detto ultimo importo compreso nella forbice del 2°commae dimidiarlo secondo il 3°» (così in motivazione) . 3. Avverso questa sentenza ilVitanza e la Milli hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in un motivo, illustrato da successiva memoria; [OSCURATO:PERSONA], invece,non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo, articolato in riferimento al n.3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., i due ricorrenti hanno denunciato la violazione dell’art. 193 comma secondo e terzo e dell’art. 202 del codice della strada, per avere il Tribunale ritenuto corretta la misura della sanzione applicata senza provvedere alla adeguata sussunzione della fattispecie nella norma; hanno rilevato inoltreche il Tribunale ha posto a fondamento della motivazione un presupposto sbagliato e, cioè, l’ammontare della sanzione in e uro 607 , 60 che, invece, corrisponde all’importo calcolato in verbale,ex art. 202 comma primo cod. strada, in ipotesi di pagamento immediato, con lariduzione di un terzodell’importo inflitto di euro 868,00. Il ricorso è fondato. Secondo l’art. 193 comma II cod. strada, chiunque circolisenza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 866,00a euro 3.464,00. Ric. 2022n. 9877 sez. S2 -ad. 13-3-202 5 - 4 - E’ pacifico che la copertura assicurativa, scaduta in data 8/5/2020, era stata rinnovata in data 17/6/2020. La riattivazione della copertura è dunque avvenuta dopo la scadenza di legge, cioè oltre i quindici giorni di tolleranza concessi dal secondo comma dell’art. 1901 cod. civ e, altresì, oltre gli ulteriori quindici giorniaccordati dal decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in considerazione dell’emergenza sanitaria in corso; l’art. 125 del d.l. 18/2020 prevedeva, infatti, che l’operatività dei contratti di assicurazione obbligatoria di responsabilità civile scaduti e non ancora rinnovati oche scadevano nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020fosse mantenuta per ulteriori quindici giorni oltre il termine di cui all'articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni. Insomma,il contratto di assicurazione era da intendersi, come peraltro rilevato dal G iudice di pace, definitivamente scaduto in data 7/6/2020, ma il suo rinnovo è avvenuto il successivo 17/6 /2020 , cioè entro il termine di quindicigiorni dalla sua scadenza. In tal caso, il comma terzo dell’art. 193 cod. strada , come modificato dall’articolo 23-bis, comma 1, lettera b), del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136,prevede un regime premiale rispetto al secondo comma dello stesso articolo che commina,a chiunque circoli senza la copertura dell'assicurazione, la sanzione amministrativa d el pagamento di una somma da euro 866,00a euro 3.464,00: se, infatti, l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di scadenza, l’ammontare della sanzione prevista dal secondo comma èridotta alla met à e quindi va da un minimo di €. 433,00 a un massimo di €. 1.732,00. Ric. 2022n. 9877 sez. S2 -ad. 13-3-202 5 - 5 - Inoltre, ai sensi dell’art. 202 comma 1 prima parte del codice della strada “Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore e’ ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma e’ ridotta del 30 per cento se il pagamento e’ effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione”. Quindi, l’importo in caso di pagamento entro il suddetto termine è pari al minimo, nel caso di specie, €. 433,00 da ridurre ulteriormente del 30% e cioè a €. 303,00, qualora il pagamento avvenga entro i cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Il Tribunale, dunque, non si è conformato alle suddette disposizioni nella sua attività di ricerca della norma applicabile alla fattispecie sottoposta al suo esame e pertanto è incorso nel vizio di legittimità denunziato. Il ricorso è, perciò, accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato perché, ricostruita la fattispecie, provveda alla corretta individuazione della norma applicabile nel caso in esame regolando, all’esito, anche le spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglieil ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma in persona di