CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 marzo 2021
Cassazione n. 25736/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -2026contro3473MACCHIA MAURO, rappresentato e difeso dagli avvocatiSALVATORE NISI, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 216/2021 della CORTE D'APPELLO diLECCE, depositata il 30/03/2021 R.G.N. 812/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del15/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 3473/20261.Con la sentenza impugnata in questa sede, la Corte d’Naupmperoe dlli ora ccolta generale 25736/2026di Lecce ha rigettato il gravame, proposto dall’I.N.P.S., avversDoat a pubblicazione 23/09/2026la sentenza del tribunale di Lecce n. 2373 del 2018, con cui erastata accolta l’opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA],avverso l'avviso di addebito n.359 2015 00035401 71 000,notificatogli il 28.12.2015, per l'importo di € 8.786,81, a titolodi contributi previdenziali per la Gestione commercianti eartigiani, con riferimento al periodo da settembre 2008 adicembre 2012 ed alla posizione della coadiuvante familiareMassafra Emma (sua madre), percipiente redditi dapartecipazione societaria.2. In particolare, la Corte territoriale, condividendo lastatuizione emessa in primo grado - relativamenteall’interpretazione dell'art. 3-bis del d.l. 19 settembre 1992, n.384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre1992, n. 438 - ha escluso che, nel reddito rilevante ai fini delladeterminazione dei contributi dovuti alla Gestione artigiani,rientri anche quello che, nel [OSCURATO:PERSONA] ai fini IRPEF, èindicato nel quadro RH, come reddito di partecipazione, ove sitratti di redditi non riferiti al medesimo soggetto fiscale.3. L’I.N.P.S., in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA].,propone ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo,cui resiste il signor [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, illustratoanche da successiva memoria.4. Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c.1.Con l’unico motivo di ricorso, l’I.N.P.S. si duole dellaviolazione e falsa applicazione dell'art. 3-bis della legge 14Numero registro generale 25005/2021novembre 1992, n. 438, di conversione, con modificazioni, deNl umero sezionale 3473/2026Numero di raccolta generale 25736/2026d.l. 19 settembre 1992, n. 384 e dell'art. 6, comma terzo, dDealt a pubblicazione 23/09/2026d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.2. L'Istituto lamenta, in particolare, che la Corte d'Appelloavrebbe erroneamente ritenuto non rientranti nella baseimponibile della contribuzione previdenziale a percentualedovuta dal coadiutore familiare, i redditi derivanti al predettocoadiutore dalla sua partecipazione, in qualità di socio, ad unasocietà di persone.3. Il motivo è infondato.4. Occorre premettere che, nel caso di specie, come risultaincontroverso dagli atti processuali, il Sig. [OSCURATO:PERSONA] hasvolto attività lavorativa presso la società ''[OSCURATO:SOCIETA].", di cui era socio accomandatario, società oveha prestato la propria attività lavorativa sua madre, Sig.raEmma Massafra, entrambi iscritti alla Gestione artigiani, laseconda come coadiutrice familiare.[OSCURATO:PERSONA].ra [OSCURATO:PERSONA], nel periodo oggetto di causa, cioè dalsettembre 2008 al dicembre 2012, è stata, a propria volta, sociadella diversa società di persone "s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] eMacchia Antonio C." percependone redditi.5. L'I.N.P.S. ha contestato al Sig. [OSCURATO:PERSONA] di non averecorrettamente assolto all'obbligo di pagamento dellacontribuzione previdenziale a percentuale, nei confronti dellamadre, lavoratrice autonoma e coadiutrice familiare, nonavendo tenuto conto dei redditi scaturiti dalla partecipazione diquest’ultima, alla già menzionata società ed ha, pertanto,emesso l'avviso di addebito opposto.6. Ciò di cui si controverte nel presente giudizio è, dunque, nonil presupposto costitutivo dell’obbligo contributivo, ma ladeterminazione del quantum della contribuzione dovuta, Nidum eeros rte gistro generale 25005/2021Numero sezionale 3473/2026la base imponibile del contributo annuo dovuto dagli iscrNiutmtie roa dlli era ccolta generale 25736/2026Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attivitDàat a pubblicazione 23/09/2026commerciali.7. Sul punto, questa Corte, con riferimento all’art. 3-bis del d.l.n. 384 del 1992, conv. con modif. con l. n. 438 del 1992 e all’art.6, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, ai fini delladeterminazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercentiredditi percepiti dal soggetto obbligato in qualità di socioaccomandante, dovendosi includere nella base imponibile latotalità dei redditi d'impresa, fra i quali vanno considerati anchequelli delle società in accomandita semplice (da ultimo, Cass.n.33516/2025).8. La soluzione indicata, che, nella sua generalità, deve essereribadita - salva l’ulteriore precisazione di seguito esposta – trovala propria base giuridica nella lettera della norma dell'art. 3-biscit. e dell'art. 6 comma 3 cit., con la conseguenza che i redditidi società in accomandita semplice sono da ritenersi redditi diimpresa, anche se relativi al socio come accomandante e vannocomputati, ai fini in discorso, nella base imponibile contributiva.9. Questa Corte, nella sentenza n. 29779/2017 (invocata sianella sentenza impugnata, sia in ricorso), ha, peraltro,evidenziato non solo la latitudine dell'espressione impiegata dallegislatore ("la totalità"), ma anche il raffronto con laformulazione della legge precedente (art. 1 della legge n. 233del 1990), la quale restringeva, invece, la base imponibile delcontributo annuo in questione al «12 per cento del redditoannuo derivante dalla attività di impresa che dà titoloall'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativoall'anno precedente».Numero registro generale 25005/2021La differente formulazione della norma realizza chiaramente unN umero sezionale 3473/2026Numero di raccolta generale 25736/2026ampliamento della base imponibile contributiva, secondo uDnat a pubblicazione 23/09/2026mutamento normativo che deve ritenersi il legislatore abbiainteso perseguire scientemente, in connessione con il processodi armonizzazione della base imponibile contributiva a quellavalevole in ambito tributario.10. Il richiamato precedente ha, del resto, precisato che «lastessa interpretazione letterale trova poi un autorevole avallonella sentenza n.354/2001 con la quale la Corte Cost. haaffermato la legittimità costituzionale dell'articolo 3-bis comma1 d.l. 384/92, non solo escludendo l'esistenza di unairragionevole disparità di trattamento tra i redditi di capitale delsocio di società dotate di personalità giuridica (esenti dacontribuzione) e i redditi c.d. di impresa di cui fruisce il sociodelle società in accomandita semplice (così come, del resto, ilsocio delle società in nome collettivo); ma soprattuttoescludendo profili di irragionevolezza della medesima normativaed attribuendo fondamento sostanziale al prodotto delladiscrezionalità riconosciuta, in materia, dal legislatore. Ciò, inprimo luogo affermando che "all'ampliamento della basecontributiva corrisponde l'ampliamento della base pensionabile,con evidente riflesso positivo sulla misura della prestazione". Edinoltre sostenendo che la Costituzione "non impone un'intima edindefettibile correlazione tra obbligazione contributiva e redditodi lavoro" in virtù dei principi solidaristici cui si ispira.11. Tanto premesso, occorre, tuttavia, evidenziare che, nellefattispecie esaminate in passato da questa Corte (es., Cass. n.33516/2025 e n. 29779/2017) e dalla stessa Cortecostituzionale, il soggetto destinatario della richiesta dipagamento di contributi in misura eccedente quella minimale,iscritto nella Gestione artigiani, era anche lo stesso identicosoggetto beneficiario di redditi derivanti dalla partecipazioNnueme arod re gistro generale 25005/2021Numero sezionale 3473/2026una società di persone. Numero di raccolta generale 25736/202612. Nel caso di specie, invece, si pone una questione giuridicDaat a pubblicazione 23/09/2026nuova e diversa, in quanto il soggetto a cui si richiede ilpagamento dei contributi, cioè il controricorrente [OSCURATO:PERSONA]Mauro, è soggetto del tutto diverso da quello ([OSCURATO:PERSONA])beneficiario di redditi derivanti dalla partecipazione in unasocietà di persone, redditi e società del tutto estranei al primo.13. Ebbene, alla luce degli illustrati criteri giuridici regolatividella fattispecie generale, l’affermazione espressa dalla Corteterritoriale, secondo cui il principio di diritto formulato in sedenomofilattica opererebbe solo «ove si tratti dei redditi riferiti adun medesimo soggetto fiscale» è corretta.Risulta, infatti, distonico col quadro regolativo vigente,incoerente rispetto alle direttrici di sistema e comunqueirragionevole, determinare la base reddituale utile a finicontributivi, cumulando redditi, fiscalmente rilevanti e del tuttoautonomi, di soggetti diversi rispetto a quello titolaredell’obbligo e ciò proprio sulla base del criterio generale valevolein subiecta materia, fondato su una nozione di reddito da lavoroutilizzabile, in linea di massima, sia a fini contributivi che a finitributari.14. Quindi il ricorso va respinto.15. Data la novità e peculiarità della questione affrontata,sussistono gravi ed eccezionali ragioni per l’integralecompensazione delle spese di lite del presente giudizio.16. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 1Nu3m,e rso ere gistro generale 25005/2021Numero sezionale 3473/2026dovuto. Numero di raccolta generale 25736/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presentegiudizio.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dàparte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale del 15settembre 2026.La PresidenteRossana Mancino