CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 gennaio 2024
Cassazione n. 03388/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inROMA [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA SALUTE, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO n. 94/2021 depositata il 10/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2024 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: con atto di citazione notificato in data 28 marzo 2014 [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Campobasso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze chiedendo, in qualità di medico specializzato a seguito di corso intrapreso nell’anno accademico 1981/1982, il riconoscimento della somma a lui spettante e comunque il risarcimento del danno derivante dall’inadempimento alla disciplina comunitaria. Il Tribunale adito rigettò la domanda per intervenuta prescrizione del diritto. Avverso detta sentenza propose appello l’attore. Con sentenza di data 10 marzo 2021 la Corte d’appello di Campobasso rigettò l’appello. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo e resistono con unico controricorso le parti intimate. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria. Considerato che:con il motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 2042 e 1173 cod. civ., 11 prel., nonché delle direttive 74/362/CEE e n. 82/76/CEE, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la prescrizione (da intendere decennale), essendo ancora perdurante l’inadempimento dello Stato, non è ancora iniziata a decorrere e al più la decorrenza può essere stabilita a partire dall’entrata in vigore della legge n. 183 del 2011. Aggiunge che in base alla giurisprudenza euro-unitaria i giudici devono interpretare il diritto nazionale in modo da non pregiudicare il risultato delle direttive comunitarie Il motivo è inammissibile a norma dell'art. 360-bis c.p.c., n. 1. La giurisprudenza di questa Corte è da tempo consolidata nel senso che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, insorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati, dopo l'applicabilità del regime Eurounitario ed entro l'anno accademico 1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11( Cass. nn. 10813, 10814, 10815, 10816 del 2011 ; Cass.20/03/2014, n. 6606; Cass. 15/11/2016, n. 23199: indirizzo sempre confermato, da ormai innumerevoli successivi arresti, come, ad esempio, per segnalare solo i più recenti, Cass. Sez. U. n. 30649 del 2018; Id. n. 18640 del 2022; Cass. nn. 32957-32960 del 2022; n. 29132 del 2022; n. 8096 del 2022; n. 39421 del 2021; n. 1589 del 2020; n. 18961 del 2020; n. 14112 del 2020; n. 16452 del 2019; n. 40 89 del 2023). Tale indirizzo si è consolidato sulla base del rilievo secondo il quale "a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11". Né potrebbe sostenersi che il precedente del 2011 abbia preso in considerazione un termine prudenziale in ottica di conformità comunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da essere comunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l'eccezione di prescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 la giurisprudenza di questa Corte ha escluso quelle incertezze che impedivano la decorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad i seguenti aspetti: l'individuazione della giurisdizione, se ordinaria o amministrativa; la natura dell'azione esperibile, se contrattuale o aquiliana; il termine di prescrizione; l'individuazione del legittimato passivo della domanda, se solo lo Stato o meno. Tali argomenti, come più volte rilevato da questa Corte, sono del tutto inidonei a indurre a un ripensamento della stabile nomofilachia richiamata. La questione della giurisdizione non incide sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso dell'estinzione prescrizionale che, come è noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale. Per lo stesso motivo non ha alcun rilievo l'individuazione della natura dell'azione esperibile mentre la più ampia durata decennale della stessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione della stessa. Quanto alla legittimazione passiva - premesso c he è dello Stato in persona della Presidenza del consiglio dei Ministri, mentre l'evocazione in giudizio di un diverso organo statuale, qui in ogni caso contestuale alla prima, non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi della L. n. 260 del 1958, art. 4 ( Cass. Sez. U. 27/11/2018, n. 30649 ), sicché solo se diretta nei confronti della sola Università l'interruzione della prescrizione risulta inidonea (Cass., 25/07/2019, n. 20099) - nella fattispecie non emerge, né è dedotta, un'eventuale attività interruttiva nei confronti dell'ente universitario o altri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell'amministrazione statale e non nell'autonomia universitaria. Come si evince da quanto sopra rilevato, non vi è alcuna incertezza, sulla questione in esame, che imponga il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. E’ stata formulata, con il primo ricorso, istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267 T.F.U.E.in ordine alla seguente questione: "se alla stregua del diritto dell'unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell'azione esperibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda". Si tratta di istanza manifestamente infondata.Questa Corte ha infatti avuto modo di evidenziare - da ultimo, compiutamente, con Cass. Sez. U. n. 17619 e n. 18640 del 2022, ma si vedano già le ampie specifiche considerazioni svolte dalle sentenze gemelle nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011 - come, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia che si è occupata della decorrenza e del dies a quodella prescrizione in relazione alla posizione dei medici specializzandi, ed in particolare dalle sentenze CGUE, 19 maggio 2011, C-452/09, Iaia e CGUE, 24 marzo 2009, C-445/06, [OSCURATO:PERSONA], non emerga un potenziale contrasto tra la soluzione adottata e il principio di effettività tutelato dal diritto unionale, in quanto essa appare ampiamente rispettosa del richiamo a termini di prescrizione "ragionevoli", mediante i quali sia garantita l'adeguatezza dei mezzi di tutela a fronte di un'azione giurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la tutela dei diritti conferiti da una direttiva comunitaria. Per quanto già detto, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell'ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie, ma -deve ora aggiungersi - nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato), e che qualsiasi eventuale incertezza circa l'individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva impedire il decorso della prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione (si veda Cass. 02/12/2021, n. 38109, in motivazione, p. 20.1). Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Ricorre il presupposto della responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., trattandosi di ricorso proposto in ordine ad una questione su cui l’orientamento di questa Corte, all’epoca di proposizione del ricorso, era consolidato in termini chiari ed inequivoci. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito, ed oltre alla somma di Euro 1.050,00 a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a n