Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2025

Cassazione n. 11655/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 05Z3TH4 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 585/2025 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, av- verso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motiva- zionale con un primo motivo in punto di responsabilità, assumendo che manchi la prova della proprietà della sostanza stupefacente caduta in sequestro in capo al ricorrente, e con un secondo motivo in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e, di conseguenza, alla determinazione della pena.

Chiedeva, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. In data 4/2/2025, tuttavia, l'imputato detenuto ha fatto pervenire rinuncia al ricorso sottoscritta personalmente.

3. A seguito dell'intervenuta formale rinuncia va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591 lett. d) cod. proc. pen..

4. Non essendo specificati i motivi della rinuncia e pertanto non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna del ricorrentral pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 11/03/2025 gliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 05Z3TH4 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 585/2025 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, av- verso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motiva- zionale con un primo motivo in punto di responsabilità, assumendo che manchi la prova della proprietà della sostanza stupefacente caduta in sequestro in capo al ricorrente, e con un secondo motivo in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e, di conseguenza, alla determinazione della pena. Chiedeva, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. In data 4/2/2025, tuttavia, l'imputato detenuto ha fatto pervenire rinuncia al ricorso sottoscritta personalmente. 3. A seguito dell'intervenuta formale rinuncia va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591 lett. d) cod. proc. pen.. 4. Non essendo specificati i motivi della rinuncia e pertanto non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna del ricorrentral pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 11/03/2025 gliere este
Sentenza Cassazione n. 11655/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris