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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 18600/2024

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SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. in Romania [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 49/24 della Corte di appello di Roma del 11/04/2024 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha dichiarato sussistenti le condizioni per accordare la consegna del cittadino romeno [OSCURATO:PERSONA] all'autorità giudiziaria del Regno del Belgio, che l'aveva richiesta in forza di mandato di arresto europeo emesso in data 22 marzo 2022 per l'esecuzione della pena di otto anni di reclusione inflittagli per i reati di tentato omicidio e lesioni personali, commessi in Koekelberg (Bel) il 24 novembre 2019 ai danni di un connazionale.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, attraverso il suo difensore, formulando un unico articolato motivo con il quale lamenta che, sebbene nelle precedenti e distinte procedure di consegna a seguito di mandati di arresto emessi ella fase delle indagini preliminari per gli stessi fatti per due volte la Corte di cassazione avesse disposto l'annullamento delle sentenze favorevoli alla consegna per mancata acquisizione di informazioni individualizzate circa le condizioni delle strutture penitenziarie belghe, la Corte di appello ha ritenuto questa volta di poter prescindere da tale adempimento, allegando la mancata produzione da parte della difesa di documenti da cui poter dedurre che le condizioni penitenziarie belghe "collidano con i requisiti fondamentali prescritti al riguardo dalla Corte EDU" in violazione degli artt. 2 e 3 Conv.

EDU e 6 del TFUE. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Con le sentenze di questa Corte di Cassazione (Sez.

Sesta del 17/07/2020 e Sez.

Feriale del 27/08/2020), riferite al mandato di arresto processuale del 26 novembre 2019 emesso quando il procedimento belga per gli stessi fatti di tentato omicidio e lesioni era ancora in fase di indagini, le precedenti sentenze della Corte di appello di Roma sono state annullate per mancata acquisizione di informazioni individualizzate sul regime di detenzione (art. 16

I. n. 69 del 2005), essendo emersi problemi di sovraffollamento delle carceri belghe, stigmatizzate anche da pronunce della Corte EDU.

Le informazioni non sono state, quindi, mai acquisite, sostenendo la Corte di appello che, attesa la formale diversità del mandato di arresto a fondamento della richiesta di consegna ed in assenza di rinnovate allegazioni (documentali o di altro genere) da parte della difesa, non sia più necessario acquisirle.

Il ragionamento non è condivisibile.Se, come in maniera incontestata asserito dalla difesa, sul tema sono state in precedenza prodotte anche pronunce della Corte di Strasburgo circa la situazione di criticità delle carceri belghe e non sono intervenuti fatti diversi, la Corte di appello avrebbe dovuto procedervi d'ufficio, a nulla valendo il formale mutamento del mandato di arresto europeo a sostenere la richiesta di consegna, attesa la sostanziale unitarietà della vicenda.

3. La sentenza deve, pertanto, essere annullata con riferimento a tale profilo, ferma restando la libertà della Corte territoriale, cui gli atti vanno rinviati per nuovo giudizio, di apprezzare il contenuto delle informazioni complementari che avrà acquisito.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio 21k=à-ltra sezi dkla Corte di appello di Roma.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5,

I. n. 69 del 2005.

Così deciso, il 9 maggio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. in Romania [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 49/24 della Corte di appello di Roma del 11/04/2024 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha dichiarato sussistenti le condizioni per accordare la consegna del cittadino romeno [OSCURATO:PERSONA] all'autorità giudiziaria del Regno del Belgio, che l'aveva richiesta in forza di mandato di arresto europeo emesso in data 22 marzo 2022 per l'esecuzione della pena di otto anni di reclusione inflittagli per i reati di tentato omicidio e lesioni personali, commessi in Koekelberg (Bel) il 24 novembre 2019 ai danni di un connazionale. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, attraverso il suo difensore, formulando un unico articolato motivo con il quale lamenta che, sebbene nelle precedenti e distinte procedure di consegna a seguito di mandati di arresto emessi ella fase delle indagini preliminari per gli stessi fatti per due volte la Corte di cassazione avesse disposto l'annullamento delle sentenze favorevoli alla consegna per mancata acquisizione di informazioni individualizzate circa le condizioni delle strutture penitenziarie belghe, la Corte di appello ha ritenuto questa volta di poter prescindere da tale adempimento, allegando la mancata produzione da parte della difesa di documenti da cui poter dedurre che le condizioni penitenziarie belghe "collidano con i requisiti fondamentali prescritti al riguardo dalla Corte EDU" in violazione degli artt. 2 e 3 Conv. EDU e 6 del TFUE. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Con le sentenze di questa Corte di Cassazione (Sez. Sesta del 17/07/2020 e Sez. Feriale del 27/08/2020), riferite al mandato di arresto processuale del 26 novembre 2019 emesso quando il procedimento belga per gli stessi fatti di tentato omicidio e lesioni era ancora in fase di indagini, le precedenti sentenze della Corte di appello di Roma sono state annullate per mancata acquisizione di informazioni individualizzate sul regime di detenzione (art. 16 I. n. 69 del 2005), essendo emersi problemi di sovraffollamento delle carceri belghe, stigmatizzate anche da pronunce della Corte EDU. Le informazioni non sono state, quindi, mai acquisite, sostenendo la Corte di appello che, attesa la formale diversità del mandato di arresto a fondamento della richiesta di consegna ed in assenza di rinnovate allegazioni (documentali o di altro genere) da parte della difesa, non sia più necessario acquisirle. Il ragionamento non è condivisibile.Se, come in maniera incontestata asserito dalla difesa, sul tema sono state in precedenza prodotte anche pronunce della Corte di Strasburgo circa la situazione di criticità delle carceri belghe e non sono intervenuti fatti diversi, la Corte di appello avrebbe dovuto procedervi d'ufficio, a nulla valendo il formale mutamento del mandato di arresto europeo a sostenere la richiesta di consegna, attesa la sostanziale unitarietà della vicenda. 3. La sentenza deve, pertanto, essere annullata con riferimento a tale profilo, ferma restando la libertà della Corte territoriale, cui gli atti vanno rinviati per nuovo giudizio, di apprezzare il contenuto delle informazioni complementari che avrà acquisito. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio 21k=à-ltra sezi dkla Corte di appello di Roma. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I. n. 69 del 2005. Così deciso, il 9 maggio
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