CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 aprile 2019
Cassazione n. 31542/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso 17801/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 15, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - "\\ contro PIETRANTONIO Dario e PIETRANTONIO Valerio; - intimati - avverso la sentenza n. 1616/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15.4.2019, R.G. n. 4743/2016; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 22.6.2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile la domanda di revocazione, avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della sentenza n. 2393/2016 della medesima Corte, con la quale, in sede di rinvio da questa Corte Suprema, era stata dichiarata l'improcedibilità dell'appello a seguito di omessa rinnovazione della notificazione a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale decisione, la Khomyshyna ha proposto ricorso, affidato a due motivi. 3. Gli intimati non hanno inteso costituirsi in questa sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360, n. 3 c.p.c. con riguardo all'art. 327 c.p.c. - L. 69/2009". Deduce che il termine "lungo" di impugnazione di sei mesi dalla data di deposito della sentenza si applica ai giudizi instaurati successivamente all'entrata in vigore della L. 69/2009, intendendosi per tali i processi instaurati in primo grado. Richiamati taluni precedenti di legittimità a riguardo, osserva che nella fattispecie in esame il Collegio che aveva emanato la sentenza gravata aveva omesso di valutare la circostanza di fatto che il ricorso di primo grado era stato introdotto e depositato in data 17.10.2005 e ritualmente notificato in data 19.11.2005, e che addirittura l'atto di appello avverso la pronuncia di primo grado è anteriore all'entrata in vigore della L. 69/2009; sicché emergeva con evidenza come la revocazione sia stata tempestivamente proposta in data 11.11.2016, ossia, entro il termine annuale dalla pubblicazione della sentenza oggetto di revocazione in data 5.5.2016, atteso che la novella circa il termine di 6 mesi, introdotta con l'art. 46 L. 69/2009 non si applica alla fattispecie in esame. 2. Con il secondo motivo, denunciando la violazione dell'art. 24 Cost., deduce che parte attuale ricorrente aveva chiesto, <alla prima udienza del 24.9.2019 (come da verbale di udienza del Giudizio d'appello 4736/16 definito con la sentenza oggi impugnata) la concessione di "un termine per note per replicare all'eccezione di tardività">, e che: "Tuttavia, pure in assenza di opposizione della difesa di controparte ... tale termine non è stato concesso". 3. Ritiene la Corte che la prima censura sia senz'altro fondata. 4. Occorre premettere che la Corte di merito ha giudicato inammissibile la revocazione proposta per essere decaduta la ricorrente a norma dell'art. 327 c.p.c., avuto riguardo al termine di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza ivi sancito. La stessa Corte, infatti, ha considerato che "La sentenza oggetto di revocazione è stata pubblicata il 5-5-2016, sicché il termine di sei mesi è scaduto il 7-11-2016, essendo stato il 5-11-2016 un sabato. Il ricorso per revocazione è stato depositato solo il successivo 11-11-2016, e quindi ben oltre il termine di decadenza". 5. Ebbene, secondo un ormai consolidato orientamento di questa Corte, in materia di cosiddetto termine lungo di impugnazione, l'art.327 c.p.c., come novellato dall'art. 46 della legge n. 69 del 2009 mediante riduzione del termine da un anno a sei mesi, si applica, ai sensi dell'art. 58 della medesima legge, ai giudizi instaurati, e non alle impugnazioni proposte, a decorrere dal 4 luglio 2009, essendo quindi ancora valido il termine annuale qualora l'atto introduttivo del giudizio di primo grado sia anteriore a quella data (così, ad es., già Cass. civ., sez. II, 4.5.2012, n. 6784). La giurisprudenza in tema di questa Corte, più di recente, ha specificato che resta irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un ulteriore grado di giudizio (in tal senso Cass. civ., sez. II, 17.6.2021, n. 17380; id., sez. V, 1.12.2021, n. 37750). 6. La sentenza oggetto di ricorso non è evidentemente conforme a tali principi, non avendo tenuto conto che il giudizio in cui era stata resa la sentenza oggetto di revocazione era iniziato in primo grado ben prima del 4.7.2009, a mezzo di ricorso al giudice di primo grado depositato il 17.10.2005, come ben emerge dagli atti richiamati e depositati dalla ricorrente e di cui questa Corte può prendere diretta cognizione, trattandosi di dedotto error in procedendo. Indubbiamente, perciò, trovava applicazione il termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c. nella sua previgente versione, ai fini della tempestività della revocazione avanzata dall'attuale ricorrente, e detta impugnazione si appalesava senz'altro tempestiva rispetto a detto termine. 7. Stante la cassazione della sentenza impugnata in Jr`‘ accoglimento del primo motivo di ricorso, è all'evidenza assorbito il secondo motivo. 8. Dev'essere, perciò, disposto il rinvio alla medesima Corte distrettuale, la quale, in diversa composizione, dovrà regolare anche le spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarato assorbito il secondo. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso