CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 marzo 2025
Cassazione n. 07562/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22668/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore e domiciliata ope legis in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , domicilio digitale c/o PEC [OSCURATO:EMAIL], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] – Revoca finanziamenti R.G.N. 22668/2023 Ud. 12/03/2025CC Sez. S1 - R.G. 22668/2023 – CC 12/03/2025 - Pagina nr. 2 di 8 –controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO CATANIA n. 749/2023 depositata il 24/04/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12/03/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 749/2023, pubblicata il 24 aprile 2023, la Corte d’Appello di Catania, nella regolare costituzione dell’appellato [OSCURATO:PERSONA], ha respinto l’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 771/2022, pubblicata in data 16 febbraio 2022. Quest’ultima, a propria volta, aveva accertato il diritto del [OSCURATO:PERSONA] all’erogazione integrale del finanziamento concesso con D.R.G. Regione Siciliana –[OSCURATO:PERSONA] dell’Economia n. 488 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella misura di € 406.953,19, e quindi all’erogazione della somma residua di € 28.953,19. 2. Il [OSCURATO:PERSONA] aveva adito il Tribunale di Catania, riferendo in fatto che con D.R.G. nn. 488 del 12 marzo 2013 l’Assessorato convenuto aveva ammesso a finanziamento l’operazione proposta dal medesimo COMUNE per un importo complessivo di €. 420.000,00, procedendo alla successiva erogazione di €. 378.000,00, ma successivamente negando l’erogazione della somma finale di €. 26.021,87 ed anzi comunicando l’avvio del procedimento di annullamento del D.R.G. n. 488, di invalidità derivata del disciplina re stipulato il 5/9/2013 e di recupero della quota del finanziamento già Sez. S1 - R.G. 22668/2023 – CC 12/03/2025 - Pagina nr. 3 di 8 erogata, motivando l’iniziativa con la constatazione di irregolarità nella procedura di pubblicazione del bando. Aveva ulteriormente riferito che l’[OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], con D.D.R. n. 49 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva revocato in autotutela il DRG n. 488, comunicando il recesso dagli obblighi di cui al disciplinare, il recupero della quota già erogata e il disimpegno della somma residua. Il [OSCURATO:PERSONA] aveva quindi dedotto l’illegittimità del D.D.R. n. 49/2017, in quanto adottato dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 21-nonies, Legge n. 241/1990 e comunque viziato da eccesso di potere e carenza di motivazione. Costituitosi l’[OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Catania aveva accolto la domanda, rilevando che il provvedimento impugnato era stato adottato in violazione del termine massimo di 18 mesi previsto dall’art. dell’art. 21-nonies, Legge n. 241/1990, introdotto dall’art. 6, comma 1, lettera d), n. 1), Legge n. 124/2015. 3. La Corte d’appello, nel disattendere il gravame dell’[OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] ha osservato, in sintesi, che erano infondate le deduzioni dell’appellante in ordine all’applicabilità dell’art. 57 del Regolamento CE n. 1083 dell’11 luglio 2006, essendo quest’ultimo finalizzato ad assicurare la stabilità dei progetti finanziati, laddove nel caso in esame a venire in rilievo era l’esigenza di sottrarre i beneficiari dei fondi europei al rischio senza limiti di tempo di una revoca dei fondi medesimi, esigenza tutelata appunto dall’art. 21-nonies, Legge n. 241/1990, richiamata dal giudice di prime cure. Sez. S1 - R.G. 22668/2023 – CC 12/03/2025 - Pagina nr. 4 di 8 4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catania ricorre l’[OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]. 5. In data 24 gennaio 2024, il Consigliere delegato, ha formulato proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c. segnalando la inammissibilità del ricorso. A detta proposta ha fatto seguito istanza della parte ricorrente per la definizione del giudizio. 6. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nella proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c. – cui si può rinviare anche per la sintesi dei motivi di ricorso – si osserva testualmente: “(…) Con unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n.3, c.p.c., dell’art. 21 nonies l. n. 241/1990. Il motivo presenta profili di inammissibilità misti a profili di infondatezza. Da un lato, il ricorrente introduce un profilo di censura nuovo diverso dall’unico motivo di appello con il quale aveva sostenuto che la legislazione europea, e segnatamente l’art.57 del regolamento CE n. 1083 dell’11 luglio 2006, prevede che il potere di revoca per i fondi europei, quale è quello di specie, permane per il quinquennio successivo al provvedimento di concessione del beneficio, allorché afferma «Lo Stato membro o l'autorità di gestione accertano che la partecipazione dei fondi resti attribuitaad un'operazione comprendente Sez. S1 - R.G. 22668/2023 – CC 12/03/2025 - Pagina nr. 5 di 8 investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi esclusivamente se quest'ultima, entro cinque anni dal completamento dell'operazione, non subisca modifiche sostanziali causate da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva e che alterino la natura o le modalità d'esecuzione dell'operazione o procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico.» Disposizione, questa, ritenuta inapplicabile alla fattispecie dai giudici delmerito, con statuizione non censurata. D’altra parte, il ricorrente assume, peraltro in modo del tutto generico, che la disciplina dell’annullamento d’ufficio del provvedimento amministrativo di cui all’art.21 nonies della legge 241 del 1990 e s.m.i.- e di conseguenza i relativi termini - non s i applicherebbe a un provvedimento di carattere sanzionatorio e non spiega per quali ragioni il provvedimento impugnato con cui l’amministrazione ha inteso sanzionare irregolarità nella procedura dovrebbe sottrarsi alle regole in tema di annullamento officioso del provvedimento amministrativo.”. 2. La proposta di definizione ex art. 380- bis c.p.c. deve trovare conferma. 2.1. Si deve, infatti, rilevare che, come rilevato nella proposta, il motivo di ricorso non solo viene a dedurre – in modo radicalmente inammissibile – un profilo che appare comunque nuovo rispetto a quanto dedotto in sede di appello ma anche deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 - nonies , L egge n. 241 / 1990 in modo sostanzialmente assertivo, omettendo di sviluppare specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, volte a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse Sez. S1 - R.G. 22668/2023 – CC 12/03/2025 - Pagina nr. 6 di 8 fornite dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016), ed anzi esondando in modo inammissibile con le proprie argomentazioni in profili di mero fatto. 2.2. Si osserva, anzi, che vi è un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso che deve essere rilevato in questa sede, e cioè il fatto che il ricorso viene a basarsi su presupposto radicalmente diverso da quello accertato dal giudice di merito. Mentre, infatti, la Corte d’appello – confermando il giudizio del Tribunale – ha ritenuto che il provvedimento adottato dalla stessa ricorrente dovesse essere qualificato come revoca, il ricorso, per contro, viene a dedurre – peraltro “ i n linea preliminare” , in modo generico e, come visto in precedenza, senza evidenziare concretamente la fallacia del ragionamento seguito dalla decisione impugnata - la “ natura sostanzialmente decadenziale ” del provvedimento, senza che, tuttavia, l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia reso oggetto di specifica impugnazione , limitandosi la ricorrente ad opporre in via apodittica una diversa qualificazione all’accertamento medesimo. 2.3. Si deve, del resto, dare atto che la ricorrente, pur avendo depositato istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c., non si è neppure avvalsa della facoltà di deposito di memoria ex art. art. 380-bis.1 c.p.c. 3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna della ricorrent e alla rifusione in favore de l controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 4. Avendo questa Corte deciso in conformità della proposta, deve trovare applicazione l’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., il quale richiama, in caso di decisione conforme alla proposta, il disposto di cui Sez. S1 - R.G. 22668/2023 – CC 12/03/2025 - Pagina nr. 7 di 8 all’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c. con la conseguente condanna ulteriore della ricorrente soccombent e al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata nonché, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma di denaro non inferiore ad € 500,00 e non superiore ad € 5.000,00, somme che si liquidano come da dispositivo. 5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P. Q. M. La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrent e a rifondere a l controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge; condanna la ricorrent e al pagamento, in favore d ella controricorrente, della somma equitativamente determinata in € 6.000,00, ex art. 96, terzo comma, c.p.c.; condanna la ricorrent e al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di € 2.500,00, ex art. 96, terzo comma, c.p.c. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Sez. S1 - R.G. 22668/2023 – CC 12/03/2025 - Pagina nr. 8 di 8 versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per